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Problemi nuovi e problemi "quasi nuovi"

CAPITOLO III L'ALBA DI NUOVI PROBLEMI GIURIDICI:

1. Problemi nuovi e problemi "quasi nuovi"

Le nuove tecnologie portano con sé il sorgere di numerose questioni legali: alcune possono essere lette alla luce delle norme già esistenti, mentre altre richiedono un attento bilanciamento tra la ratio e l'ambito di applicazione della norma, e le particolarità del nuovo meccanismo tecnologico. La distinzione tra cosa si debba intendere per "nuovo" e "quasi nuovo" non è sempre agevole, e richiede un'attenta analisi di quali siano gli elementi della tecnologia che davvero possano essere visti come una rottura col passato tale da dover richiedere una attenzione maggiore. Per quanto concerne la stampante 3D emergono due questioni del tutto nuove, mai affrontate e affrontabili in precedenza: L'unicità del file CAD che rappresenta un ponte tra il mondo dei bit e degli atomi; e la nascita di un mondo dove soggetti professionisti e non possono creare, modificare, distribuire file CAD, alterando il corrente sistema e permettendo la nascita di condotte fino ad oggi impensabili e irrealizzabili163.

Per dimostrare la differenza che esiste tra una questione giuridica nuova ed una invece "quasi nuova" è possibile porre l'esempio della giurisdizione. Immaginiamo che una persona in Germania crei un file CAD di un giocattolo e lo carichi in internet. Un utente in Cina scarica questo file, lo modifica e lo carica nuovamente

163

L. S. Osborn, Regulating Three-Dimensional Printing: The Converging Worlds Of Bits And Atoms, San Diego Law Review, vol 51, 2014, p. 562.

in internet a pagamento. Poco dopo, un utente negli USA scarica e stampa il file e successivamente subisce dei danni dall'oggetto. Chi e dove può essere denunciato? Quale legge si applica in questo caso? Queste situazioni generano delle questioni transnazionali complesse inerenti alla giurisdizione e al forum shopping. Sebbene complesse, sono questioni però non nuove. Esse richiamano i problemi emergenti col mondo di internet, e sebbene alcuni ritengano che internet necessiti di un paradigma completamente nuovo164, la tesi più efficace è che al momento esistono già dottrine capaci di risolvere complesse questioni di giurisdizione internazionale. Sebbene sia verosimile ritenere che la tecnologia AM incrementerà il numero di queste questioni, le situazioni sottoposte all'attenzione del giurista non differiranno sostanzialmente da quelle già oggetto di analisi nel passato165. Al di là della questione concernente la giurisdizione, ci sono altre aree giuridiche che verranno coinvolte da questa nuova tecnologia.

1.1 Con riferimento al diritto ambientale

La tecnologia AM ha le potenzialità di influenzare l'ambiente sia in modo positivo che negativo. Per quanto riguarda gli aspetti negativi, l'industria 3D emette fumi tossici e alcune polveri possono essere esplosive166. Anche le stampanti 3D personali emettono materiale volatile e particelle ultrafini che possono causare danni alla salute167. Nonostante le emissioni prodotte dalla stampante 3D siano motivo di preoccupazione, l'attuale impianto regolatorio è strutturato in modo tale da poter farne fronte. Per quanto riguarda invece gli aspetti positivi, la decentralizzazione della produzione, intesa come uno degli effetti possibili e probabili di questa tecnologia, ridurrà i costi e gli impatti ambientali del trasporto internazionale. Inoltre, l'impatto ambientale potrà essere ridotto dalla diminuzione degli sprechi e dalla produzione di oggetti più leggeri, così come visto al capitolo

164 Ad esempio, D. R. Johnson & D. Post, Law and Borders—The Rise of Law in Cyberspace,

48 Stanford Law Review 1367, 1996.

165 L. S. Osborn, 2014, op. cit., p. 563.

166 H. Lipson, M. Kurman, Fabricated: The New World of 3D Printing, 2013, p. 74-75. 167

B. Stephens et al., Ultrafine Particle Emissions from Desktop 3D Printers, 2013, 79 Atmospheric Env’t , 2013, p. 334-339.

2. Questo apporterà ad una diminuzione del materiale usato e ad una riduzione del combustibile necessario per i processi di fabbricazione.

In generale è possibile affermare che la tecnologia AM avrà un forte impatto sull'ambiente, ma allo stato è impossibile descriverne dettagliatamente tutti i possibili effetti e scenari. Il legislatore è chiamato quindi a valutare con attenzione questi fenomeni e attenderne la maturazione per poi intervenire adeguatamente168.

1.2 Cosa cambia per la responsabilità civile

La tecnologia AM metterà milioni di persone nelle condizioni di poter disegnare e produrre oggetti. Ciò porterà con sé numerose nuove invenzioni, ma al contempo sorgeranno moltissimi produttori che realizzeranno involontariamente oggetti scadenti o assolutamente pericolosi.

Per capire meglio la questione immaginiamo il ciclo di produzione di un giocattolo: il disegnatore realizza il file CAD e lo carica in internet, permettendo ad altri di scaricarlo gratuitamente. Un altro soggetto scarica e modifica il file, caricandolo in uno dei tanti siti internet che permettono di scaricare a pagamento o gratuitamente il progetto, oppure di richiederne la stampa e la successiva spedizione. A seguito della stampa del giocattolo, esso danneggia l'acquirente. La questione che si pone è: "Chi è responsabile?". Le problematiche inerenti alla produzione industriale hanno fatto emergere nel passato la teoria della responsabilità oggettiva, con il fine di compensare il compratore per le perdite subite e di incentivare la produzione fino al raggiungimento di un certo standard di sicurezza. È richiesto un bilanciamento legislativo: se la legge è troppo severa, nessuno investirà nella produzione; al contrario, una legge troppo blanda produrrà la presenza nel mercato di prodotti potenzialmente pericolosi169.

Con la stampante 3D la questione si fa molto più complessa. Molte sono le questioni che sorgono in termini di responsabilità e molte sono le domande a cui è necessario rispondere per capire chi possa essere davvero responsabile per il prodotto difettoso170:

168 L. S. Osborn, 2014, op. cit., 564-566.

169 D. G. Owen, Products Liability Law, 2005, p 3-5. 170 L. S. Osborn, 2014, op. cit., p. 566-567.

• Un file CAD è un "prodotto"?

• Chi è potenzialmente responsabile per la "vendita" o "distribuzione" del "prodotto"?

• Chi è il "produttore"?

• etc...

A queste ed altre domande è dedicato l'intero capitolo 5della tesi, fulcro di questo elaborato, a cui perciò si rimanda.

1.3 I riflessi penalistici, con particolare riferimento al controllo delle armi

da fuoco

Immaginate di passeggiare per la strada con il proprio mazzo di chiavi in mano, aprire la porta della propria auto e partire. A vostra insaputa qualcuno ha fotografato le vostre chiavi e costruisce un file CAD di esse per poi riprodurle e usarle nel momento che riterrà più opportuno. Sebbene tutto ciò possa sembrare fantascienza, in realtà è già accaduto, e nel 2011 un gruppo criminale tedesco è riuscito a riprodurre esattamente le chiavi per aprire le manette in possesso della polizia olandese171. Questo è solo un esempio di come la stampante 3D sia una potente arma nelle mani di criminali, permettendo la realizzazione di reati più o meno seri, che vanno dalla produzione di sostanze illecite172 a quella di armi da fuoco.Nel maggio 2013 Cody Wilson ha stampato la prima pistola che ha battezzato "Liberator173".

Ad essa sono seguiti numerosi altri prototipi realizzati da altri soggetti in tutto il mondo (ad oggi 5). Wilson aveva messo online il file CAD della pistola e nonostante tre giorni successivi il governo degli Stati Uniti avesse oscurato il sito e

171 D. Daw, Criminals Find New Uses for 3D Printing, PCWorld, 2011, in

http://www.pcworld.com/article/241605/criminals_find_new_uses_for_3d_printing.html. 17.08.2015.

172 Un ricercatore dell'Università di Glasgowha realizzato un prodotto di "Chemputer" in grado

di produrre sostanze sintetiche come droghe o medicine. La sua idea è quella di personalizzare l'industria farmaceutica permettendo ai pazienti di stampare i farmaci attraverso un progetto fornito a loro dalla farmacia di fiducia.

Vedi S. Yin, No need for the pharmacy; just press print, 2014. In http://scienceline.org/2014/12/no-need-for-the-pharmacy-just-press-print/. 17.08.2015.

173

B. Krassenstein, 5 Different 3D Printed Gun Models Have Been Fired Since May, 2013 – Here They Are, 2014,in http://3dprint.com/14636/3d-prnted-guns/ . 17.08.2015.

rimosso il progetto, esso circola tutt'ora nei network Torrent. La produzione di armi difficilmente potrà essere debellata, rimane dunque aperto il problema della regolamentazione e delle conseguenti questioni: "É possibile normare questa attività?", e ancora "Sarebbe così semplice rendere effettive le leggi annesse?"174. Nel corso del 2014 il governo austriaco ha richiesto che una serie di test venissero condotti al fine di comprendere se la stampa di un'arma in 3D potesse essere un oggetto mortale: la risposta è stata sì. Michael Brzoska, esperto di sicurezza e direttore dell "Institute for Peace Research and Security Studies" della Università di Amburgo ha dichiarato che: "nella maggior parte dei paesi UE, possedere un'arma non registrata, anche se autoprodotta, è illegale e punito dalla legge, tuttavia la tentazione di provare se ciò sia tecnicamente possibile è molto grande"175. Anche l'Unione Europea sta muovendo i primi passi, non ritenendo sufficiente la presenza della direttiva sulle armi 91/477/CEE. Alla fine del 2013 Cecilia Malmström, ministro degli interni UE, ha affermato come anche in Europa vi sia la necessità di porre una maggior stretta sulle armi da fuoco.176 Nel frattempo, nel dicembre 2013 il Congresso degli Stati Uniti ha esteso per altri 10 anni la norma che vieta la produzione, la vendita e l'importazione di armi che non possono essere rilevate con il metal detector. Esiste però ancora un vuoto legislativo: basterebbe infatti che l'arma stampata avesse una piccola parte in metallo per essere considerata ancora legale. Per tale ragione il senatore Chuck Schumer si è fin da subito battuto per riportare in Parlamento questa legge ed apportare una modifica per evitare tale possibile scenario177.

174 L. S. Osborn, 2014,op. cit., p. 576-577.

175 D. d'Elia, Armi da stampa 3D: possono uccidere, sono pericolose, La diffusione della

stampa 3D e dei progetti di armi preoccupa le autorità europee, 2013, tratto da:D. Kantchev, Authorities Worry 3-D Printers May Undermine Europe’s Gun Laws,New York Times, 2013. In http://www.tomshw.it/news/armi-da-stampa-3d-possono-uccidere-sono- pericolose-52097. 19.08.2015.

176

W. Pfund, UE – bordata contro il diritto sulle armi!, proTELL, 2014. In http://www.protell.ch/images/stories/dokumente/publikationen/Editorial_Web_1-14_it.pdf. 19.08.2015.

177 A.A., FoxNews.com, House votes to renew ban on plastic firearm, 2013. In

http://www.foxnews.com/politics/2013/12/03/house-to-vote-on-banning-plastic- firearms/?intcmp=latestnews. 17.08.2015.

Per una più approfondita disamina della materia inerente le armi da fuoco e la legislazione annessa, vista da un punto di vista Statunitense ed Europeo, si veda G. Walther, Printing Insecurity? The Security Implications of 3D-Printing of Weapon, Springer Link, 2014. In http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11948-014-9617-x. 19.08.2015.

1.4 Prospettive di biodiritto

I dibattiti in materia di biodiritto hanno già avuto inizio: Allo stato attuale è possibile stampare cellule vive e tessuti e molti sono gli esperimenti ad oggi in corso. I problemi etici, legali e morali sono alla base della questione178.