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Profili di continuità con le clausole d’intero accordo (zipper clauses)

clausole NOM (no oral modification)

2. Profili di continuità con le clausole d’intero accordo (zipper clauses)

Le clausole di non modificazione orale rispondono a ben vedere ad un’esigenza non diversa da quella che le clausole d’intero accordo mirano a soddisfare, vale a dire la necessità di far coincidere il più possibile l’intera disciplina dell’accordo con il regolamento ricavabile dal testo contrattuale, rendendo in tal modo il contratto tendenzialmente autonomo ed autoreferenziale (225).

Il rapporto di continuità tra i due tipi di clausola è del resto confermato dalla stessa prassi contrattuale, che rivela la presenza di clausole in cui i due tipi di pattuizioni sono menzionati congiuntamente. Eccone qualche esempio:

This Agreement contains the entire agreement between the parties and cannot be altered or amended unless by mutual consent and in writing. Any alterations or amendments agreed

testimony as to transactions subsequent to the written contract and affecting the rights of the parties that are created by it”. L’a. ha modo di evidenziare la linea di continuità esistente tra le clausole di non modificazione orale e lo Statute of Frauds inglese del 1677. L’adozione dello Statute of Frauds è derivata storicamente dalla necessità di prevenire il rischio di false testimonianze relative a contratti verbali, di cui una parte poteva assumere in giudizio l’avvenuta stipulazione. Di conseguenza, lo Statute introduceva disposizioni che prevedevano il necessario ricorso alla forma scritta per una serie di contratti, espressamente indicati. La norma legislativa, tuttavia, il più delle volte non risultava applicabile ai casi in cui una parte assumesse l’avvenuta stipulazione orale di accordi successivi, aventi ad oggetto la modifica di un contratto concluso in precedenza. Di qui la prassi di inserire nei contratti scritti clausole che in qualche modo estendessero l’ambito di applicazione dello Statute of Frauds anche a tali accordi successivi, richiedendo l’adozione della forma scritta per qualunque futura modificazione del regolamento contrattuale. Si comprende pertanto come, in tal modo, le clausole di non modificazione orale siano state definite come un esempio di private statute of frauds, come riferisce FARNSWORTH, Contracts, cit., p. 437. Eco dell’origine e funzione delle clausole in esame è rinvenibile anche in alcune sentenze statunitensi: si veda in proposito Wisconsin Knife Works v. National Metal Crafters (analizzata più in dettaglio infra), dove il giudice Easterbrook, nella redazione della sua dissenting opinion, ha avuto modo di evidenziare che la principale funzione delle clausole di non modificazione orale è di “make it easier for businesses to protect their agreement against casual subsequent remarks and manufactured assertions of alteration”. E di private statute of frauds parla anche il giudice Ackerman in Green Construction Co. v. First Indem. of Am. Ins. Co., 735 F. Supp. 1259 (1990), nonché, in dottrina, EISLER, Modification of Sales Contracts Under the Uniform Commercial Code: Section 2-209 Reconsidered, in Tenn. Law Rev., 1990, p. 412.

(225) Cfr. FONTAINE, DE LY, La redazione dei contratti internazionali, cit., p. 210 – 211.

upon between the parties shall stipulate the date as from which they become effective” (226)

“This Agreement, including its Schedules, sets out the entire agreement between the Parties [relating to its subject matter].

It supersedes all prior oral or written agreements, arrangements or understandings between them [relating to such subject matter]

The Parties acknowledge that they are not relying on any representation, agreement, term or condition which is not set out in this Agreement.

To be legally binding, any amendment to this Agreement must be in writing signed by authorised representatives of the Parties” (227)

Le considerazioni svolte in merito alle clausole d’intero accordo (228), per cui le stesse si configurano come pattuizioni sulla forma dell’accordo, e non semplicemente sulla forma della prova, possono essere ribadite anche con riferimento alle clausole di non modificazione orale.

Anche le clausole in esame, infatti, stabiliscono un requisito di forma degli accordi di modifica od integrazione del testo scritto (che per l’appunto saranno validamente conclusi solo se espressi in forma scritta).

Nella misura in cui le clausole NOM subordinano la modifica od integrazione del contratto ad un futuro accordo tra le parti, prescrivendo la forma di tale futuro accordo, le stesse sono pertanto riconducibili all’art. 1352 c.c., che come noto riconosce la validità dei patti con cui le parti convengono l’adozione della forma scritta per la conclusione di futuri accordi (229).

(226) Ancora FONTAINE, DE LY, La redazione dei contratti internazionali, cit., p. 212. Si tratta di un tipo di pattuizione che, con espressione assai suggestiva, è stata definita “zipper clause”: ne riferisce FARNSWORTH, The Interpretation of International, cit., p. 275, che evidenzia come l’espressione si giustifichi in quanto si tratta di pattuizione che, nella misura in cui contiene sia una clausola d’intero accordo che una clausola di non modificazione orale, tenta di assicurare l’integrità del testo, escludendo materiale estrinseco sia precedente che successivo al perfezionamento dell’accordo; l’espressione è presente anche nella giurisprudenza statunitense, come riferisce lo stesso FARNSWORTH, Contracts, cit., p. 436, nota n. 5.

(227) Quest’ulteriore esempio è in ANDERSON, Drafting and Negotiating Commercial Contracts, London/Edinburgh/Dublin, 1997, p. 86.

(228) V. supra, cap. 2, par. 12.

(229) Sul tema rinvio in generale al testo di GENOVESE, Le forme volontarie, cit.; ma v. pure DI GIOVANNI, Accordi sulla forma e accordi sulla “documentazione”, cit., p. 91 ss.; SCOGNAMIGLIO, Dei contratti in generale. Disposizioni preliminari – Dei requisiti del

La dottrina di commento all’articolo non ha mancato di evidenziare le finalità che soggiacciono all’adozione del patto sulla forma di futuri accordi.

Nella misura infatti in cui le parti intendono individuare il regolamento contrattuale, circoscrivendolo a quello che risulterà dal testo scritto, anzitutto le parti intanto ciò fanno in quanto, attraverso tale tipo di pattuizione, le stesse intendono individuare in anticipo un criterio per la soluzione di eventuali future controversie che tra le stesse dovessero insorgere (230).

La pattuizione sulla forma di futuri accordi sembra inoltre possedere specifico rilievo anche prima, ed indipendentemente, da un’effettiva lite giudiziaria.

Non è mancato infatti chi ha evidenziato come, introducendo un requisito di forma, le parti intendano assicurare, nella misura più ampia possibile, la certezza dei rapporti giuridici (231) e scoraggiare così il più possibile l’adozione di comportamenti fraudolenti, successivi alla conclusione del contratto, con cui una delle parti intenda dimostrare l’esistenza di pattuizioni ulteriori, non ricavabili in realtà da alcun testo scritto adottato da entrambe le parti. Gli accordi sulla forma volontaria sono volti pertanto anche a ridurre il rischio di liti giudiziarie in merito all’esatta individuazione delle reciproche obbligazioni contrattuali (232).

contratto. Art. 1321 – 1352, in Commentario del Codice civile Scialoja-Branca, diretto da Galgano, Bologna – Roma, 1970, p. 449 ss.; SACCO, Il contratto, Tomo I, in Trattato di Diritto civile, cit., p. 713 ss.; MOSCATI, La forma del contratto, ne Il contratto in generale, Vol. III, tomo II, diretto da Lipari e Rescigno, Milano, 2009, p. 376 ss.; CHIAROMONTE, Questioni irrisolte intorno ai patti sulla forma di futuri contratti, in Riv. dir. civ., 2004, p. 241 ss.; SALVESTRONI, Spunti sul vecchio e nuovo formalismo, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2006, p. 421 ss.; PARENTI, Sulla riduttiva considerazione della forma convenzionale ex art. 1352 c.c., in Giust. civ., 1999, p. 175 ss.; COLACINO, Le forme negoziali fra tradizione civilistica e nuove prospettive, in Studium iuris, 2009, p. 762 ss.; IRTI, Studi sul formalismo negoziale, Padova, 1997; PERLINGIERI, Forma dei negozi e formalismo degli interpreti, Camerino-Napoli, 1987, p. 137 ss.

(230) Tant’è che, con riferimento agli accordi sulla forma, GENOVESE, Le forme volontarie, cit., p. 10 ss., afferma che “la facoltà di scelta attribuita ai singoli … soddisfa la funzione di disciplinare, attraverso la forma, i conflitti di interesse insorti fra i contraenti … il formalismo volontario serve a comporre gli interessi particolari dei soggetti, integrando quella che è la vera e propria disciplina negoziale, conciliatrice degli interessi concreti, opposti o paralleli”.

(231) L’osservazione è presente, ad es., in DI GIOVANNI, Accordi sulla forma, cit., p. 98.

(232) E’ utile riportare a questo proposito quanto affermato da GENOVESE, Le forme volontarie, cit., p. 71 e 72: “il privato…quando si decide a stipulare un contratto, pur prevedendo, da uomo esperto, la possibilità di future contestazioni giudiziarie…crede che il

In quanto esempio di accordi sulla forma dell’atto, anche le clausole di non modificazione orale si dimostrano finalizzate a perseguire le finalità appena riferite, entro l’ordinamento italiano (233).

3. Le clausole NOM come accordi sulla forma di futuri contratti, ex art.