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Proporzionalit e Costituzione: il modello spagnolo

3. Il principio di proporzionalità nel diritto dell’Unione

3.2. Proporzionalit e Costituzione: il modello spagnolo

Nell’ordinamento spagnolo il principio di proporzionalità è strettamente collegato, dal punto di vista soprattutto normativo, al principio di capacità contributiva. Principio, quest’ultimo, che trova esplicitazione nell’art. 31 della Costituzione Spagnola del 1978, che, nel far riferimento ad una «capacit economica», dispone che il concorso alle spese pubbliche dovrà avvenire nell’ambito di un «sistema tributario giusto ispirato ai principi di uguaglianza e di progressivit che, in nessun caso, assumer carattere confiscatorio»93. Carattere, questo, di difficile definizione se si tiene conto che può assumere tanto una valenza qualitativa (e, quindi, collegato al principio di capacità contributiva) tanto quantitativa – in ordine, dunque, a parametro di quantificazione della ricchezza che deve esser sottratta al contribuente ai fini fiscali94. E, proprio per evitare la tautologia cui si giungerebbe risolvendo la non confiscatorietà nel principio di capacità contributiva, e viceversa, taluni autori ritengono di rimarcare lo strettissimo collegamento che innerva la necessità del carattere “non confiscatorio” del prelievo fiscale con il principio di proporzionalità95.

93 La nozione di imposta confiscatoria rientra nelle tradizioni comuni di molti Stati, in alcuni dei

quali, peraltro, essa costituisce una notazione “classica” del prelievo fiscale, come nel caso brasiliano ed argentino. Cfr. Falsitta, L’imposta confiscatoria, cit., pp. 89, ss.

94 Tribunal Constitucional, 4 ottobre 1990, n. 150.

95 Rodriguez Bereijo, Breve reflexi!n sobre los principios constitucionales de justicia tributaria, Revista

Tale principio, inoltre, è idoneo a funzionare tanto in base al modello francese, tanto in base al modello tedesco. Si rintracciano, infatti, in giurisprudenza esempi dell’una, quanto dell’altra forma di sindacato. Se si ricorda che il “modello francese” tien conto del sacrificio “eccessivo” di una libertà o di un diritto fondamentale, può affermarsi che segue questa linea argomentativa il Tribunal nell’affermare che « La sproporzione tra il fine perseguito e i mezzi impiegati per dar luogo ad una procedura emerge, nella prospettiva costituzionale, quando manca proporzione rispetto al sacrificio eccessivo o non necessario dei diritti garantiti dalla Costituzione»96. Al contrario, tenendo conto dei “formanti” del modello tedesco, una misura può ritenersi idonea e necessaria ma non proporzionata in senso stretto, come nell’ipotesi della misura normativa che aveva elevato l’aliquota della ritenuta alla fonte sui redditi derivanti da attività lavorative di ben cinque punti percentuali: il Tribunal, pur ritenendo in termini assoluti giustificabile la misura, ne concluse per la sua portata sproporzionata dal momento che poneva a carico dei contribuenti con un basso volume d’affari un carico fiscale eccessivo97.

Quanto alla riscossione ed alla fase dell’esecuzione forzata, la proporzionalità assume un ruolo fondamentale dal momento che la tutela giurisdizionale è assai limitata da una forte “legittimizzazione” dei vizi proponibili avverso l’atto.

La disciplina è contemplata nella Ley General Tributaria (del 17 dicembre 2003, n. 58) e l’art. 160 esordisce precisando che il recupero forzato della somma da riscuotere avviene in base ad un procedimento amministrativo98; esclusivamente amministrativo, come viene ulteriormente specificato dal successivo art. 163, che regola i rapporti con le altre procedure forzate individuali.

I principali margini di valutazione entro le cui maglie può riscontrarsi un sindacato di proporzionalità sono contemplabili, sia a livello fisiologico che patologico,

96 Tribunal Constitucional, 8 giugno 1992, n. 85. 97 Tribunal Supremo Administrativo, 10 luglio 1999.

98 Quindi, comunemente a quanto accade per l’ordinamento italiano dove l’esecuzione forzata

esattoriale, pur presentando tratti comuni con il processo esecutivo, ha natura amministrativa in quanto gli atti vengono posti in essere dall’Agente per la Riscossione; cfr. già Bafile, Introduzione

nell’art. 165 LGT che distingue varie ipotesi di sospensione amministrativa, da quella automatica a quella puramente eventuale. Infatti, nel sancire i vizi che consentono l’impugnazione dell’atto dinanzi al giudice, l’art. 167 LGT, seguendo una tradizione amministrativistica di stampo continentale, prevede che tale provvedimento possa esser oggetto di impugnazione: 1) quando il debito si sia estinto; 2) quando vi sia stata una richiesta di pagamento dilazionato, di sospensione ovvero di compensazione del debito tributario; 3) vizi di omessa notifica; 4) annullamento della fase di liquidazione; 5) error in persona sull’identificazione del soggetto sottoposto a riscossione. Se, infatti, tali vizi sono relativamente idonei a coprire quasi tutti gli errores sia in procedendo che di contenuto, dall’altro in nessuno di essi sembra adottarsi un margine di valutazione della proporzionalità in senso valutativo che, dunque, potrà trovare la sua piena esplicazione soltanto nell’ambito di una sospensione amministrativa in vista della conoscenza di elementi che giustifichino una interruzione dell’aggressione del patrimonio del contribuente.

Inoltre, la proporzionalità trova anche riferimenti espressi nella Ley General. In particolare assume nitore l’art. 169, ove viene disposto che «Nel rispetto del principio di proporzionalit si proceder al pignoramento dei beni e diritti del contribuente nella misura sufficiente per recuperare» 1) l’importo del tributo non versato; 2) gli interessi maturati; 3) gli oneri dell’esecuzione; 4) le spese del procedimento esattoriale. Un riferimento espresso al principio, financo raro nella legislazione, appare peraltro quasi non conferente se la disposizione la si interpretasse nel senso che la proporzionalità obbliga l’Amministrazione a pignorare beni nella misura finalizzata a recuperare le somme ivi indicate. Tale obbligo, infatti, è implicito nella stessa finalità dell’azione amministrativa, che certamente mai potrebbe recuperare più di quanto abbia a pretendere. Invero, il riferimento al principio di proporzionalità, enfatizzato dalla locuzione «siempre»99 nell’incipit della norma lascia intendere che la disposizione contempli due obblighi distinti

99 L’art. 169 LGT esordisce, nel testo spagnolo, così: «Con respeto siempre al principio de proporcionalidad (…)».

in capo all’Amministrazione: i) quello di recuperare solo ed esclusivamente quanto dovuto, secondo i titoli elencati; ii) che, comunque, quando agisce per quel fine, dovrà in ogni caso rispettare il principio di proporzionalità. Con ciò desumendo che l’Amministrazione dovrà tenere in considerazione non solo la necessità di riscuotere ma anche gli effetti indotti di tale riscossione sugli altri interessi in gioco, in ciò confermando che, anche in tal caso, la riscossione non potrà essere considerata automatica100.