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Protezione delle colture e uso dei prodotti fitosanitari in agricoltura biologica

CAPITOLO 2 ANALISI DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI AGRICOLTURA

2.4 Protezione delle colture e uso dei prodotti fitosanitari in agricoltura biologica

La gestione fitoiatrica in agricoltura biologica viene realizzata, essenzialmente, attraverso l’adozione di misure di precauzione e prevenzione atte a prevenire gli attacchi di patogeni e parassiti e l’insediamento delle piante infestanti. Devono essere privilegiate le condizioni operative e le combinazioni strategiche in grado di contenere gli organismi nocivi al di sotto della soglia di danno, senza puntare alla loro completa eradicazione. Il regolamento (CE) n 834/2007 che disciplina le produzioni biologiche dispone infatti, all’articolo 5, che la salute delle piante venga tutelata con misure profilattiche quali la scelta di specie appropriate e di varietà resistenti ai parassiti e alle malattie, appropriate rotazioni colturali, metodi meccanici e fisici e protezione dei nemici naturali dei parassiti. Questo implica il costante monitoraggio della coltura, la conoscenza dei processi produttivi, dell’ambiente pedoclimatico in cui si opera, dell’interazione pianta-suolo, del comportamento bioepidemiologico degli organismi nocivi e la valutazione dei loro possibili antagonisti. L’agricoltore biologico, in sostanza, deve possedere un bagaglio di conoscenze più ricco e articolato rispetto ad un agricoltore tradizionale, in quanto deve essere capace di analizzare criticamente l’ambiente circostante per mettere in atto le strategie più idonee a contenere le avversità.

La lotta diretta agli organismi nocivi ed alle erbe infestanti assume, pertanto, un ruolo di secondaria importanza in agricoltura biologica e non deve essere intesa come utilizzo di un prodotto per la risoluzione di un problema specifico, ma inserita all’interno di una combinazione e integrazione di differenti strategie di protezione, secondo un approccio di tipo sistemico. I mezzi tecnici di difesa, consentiti in agricoltura biologica solo in caso di grave rischio per la coltura, sono esclusivamente quelli elencati nell’allegato II del regolamento (CE) n 889/2008, contenente le modalità di applicazione del regolamento (CE) n 834/2007. Gli operatori sono tenuti a conservare gli elementi giustificativi attestanti la necessità di ricorrere a tali prodotti (articolo 5 del regolamento (CE) n 889/2008); tale documentazione sarà oggetto di valutazione nel corso delle visite ispettive dell’organismo di controllo, volte a stabilire la conformità della gestione dell’azienda agricola con quanto stabilito dalla normativa che disciplina le produzioni biologiche.

L’allegato II contempla diverse categorie di prodotti: sostanze di origine animale o vegetale (azadiractina, cera d’api, gelatina, proteine idrolizzate, lecitina, oli vegetali, piretrine, quassia, rotenone), microrganismi utilizzati nella lotta biologica contro i parassiti e le malattie (batteri, virus, funghi), sostanze prodotte da microrganismi (spinosad) impiegabili solo se vengono adottate misure volte a minimizzare il rischio per i principali parassitoidi e il rischio di sviluppo di resistenza, sostanze da utilizzare solo in trappole e/o distributori automatici (fosfato di diammonio, feromoni e piretroidi di sintesi), preparazioni da spargere in superficie tra le piante coltivate (ortofosfato di ferro), altre sostanze di uso tradizionale in agricoltura biologica (rame, etilene, sale di potassio degli acidi grassi, allume di potassio, polisolfuro di calcio, olio di paraffina, oli minerali, permanganato di potassio, sabbia di quarzo e zolfo), altre sostanze (idrossido di calcio e bicarbonato di potassio). I protagonisti assoluti della protezione fitoiatrica in agricoltura biologica restano comunque il rame e lo zolfo anche se per il rame l’Unione Europea ha imposto delle limitazioni d’uso, stabilendo un limite massimo d’impiego pari a 6 kg per ettaro per anno, a causa dei problemi di impatto ambientale connessi alla possibilità di accumulo nel suolo di questo metallo pesante.

Si evidenzia che i mezzi di difesa diretti consentiti in agricoltura biologica sono in numero ridotto, se comparati all’elevato numero di principi attivi utilizzabili in agricoltura tradizionale, agiscono generalmente per contatto, non essendo dotati di attività endoterapica, e spesso esplicano

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un’efficacia contenuta. Non tutti i prodotti elencati nel già citato allegato II, inoltre, sono impiegabili in tutti gli Stati Membri.

L’articolo 16 del regolamento (CE) n 834/2007 dispone infatti che i prodotti fitosanitari possono essere utilizzati solamente a condizione che l’uso corrispondente risulti autorizzato nel quadro dell’agricoltura generale negli Stati Membri interessati, conformemente alle pertinenti disposizioni comunitarie o alle disposizioni nazionali in conformità del diritto comunitario. In altri termini l’allegato II riporta, genericamente, tutti i prodotti fitosanitari ammessi in agricoltura biologica nei diversi Stati Membri ma, l’effettivo uso di un prodotto fitosanitario all’interno di un Paese, dipende dall’autorizzazione all’immissione in commercio del prodotto, rilasciata a livello nazionale.

L’autorizzazione all’impiego di un prodotto fitosanitario avviene ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009 che disciplina l’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari in Europa, previa effettuazione dell’analisi del rischio ambientale ed ecotossicologico, a tutela della salute umana, animale e dell’ambiente. Nel caso in cui venga giustificato il ricorso ai trattamenti fitoiatrici, i prodotti devono essere applicati nel momento ottimale ed utilizzando le strategie di intervento più opportune, in modo da garantire il contenimento degli organismi nocivi riducendo al massimo la dispersione nell’ambiente.

L’allegato II, come tutti gli altri allegati tecnici del regolamento (CE) n. 889/2008, è soggetto a revisioni periodiche, nell’ottica di migliorare costantemente la rispondenza tra le sostanze consentite e le esigenze riscontrate nella realtà operativa, per cercare di fornire risposte ai problemi che gli operatori del comparto biologico si trovano a dover affrontare. Il regolamento (CE) n 834/2007 stabilisce, infatti, all’articolo 16 che “qualora uno Stato membro ritenga che un prodotto o una sostanza debba essere inserito o stralciato dall’elenco, o ritenga che occorre modificare le specifiche d’uso di un prodotto, può trasmettere ufficialmente alla Commissione e agli Stati membri un fascicolo che illustri le ragioni per l’inserimento, lo stralcio o le modifiche”. A breve è prevista una revisione dell’allegato II che comporterà l’inserimento di nuove sostanze attive (laminarina, grasso di pecora e caolino) nonchè l’eliminazione di altre sostanze quali rotenone, fosfato di diammonio, oli minerali e permanganato di potassio, per allineare la normativa che disciplina l’agricoltura biologica alla normativa generale che regolamenta l’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari.

La protezione fitoiatrica rappresenta, il nodo cruciale della filiera biologica e la difficoltà di contenimento delle avversità risulta spesso un deterrente alla conversione a questo metodo di produzione. La ricerca scientifica e tecnologica può svolgere un ruolo essenziale per supportare il comparto, fornendo indicazioni e individuando nuovi principi attivi e nuove strategie di difesa, in linea con i principi dell’agricoltura biologica, in grado di facilitare il lavoro degli operatori agricoli, specialmente nelle situazioni di particolare gravità e difficoltà.

Va ricordato che le produzioni biologiche stanno assumendo un ruolo sempre più rilevante in Europa, anche alla luce della recente normativa comunitaria sull’uso sostenibile dei pesticidi (Dir. 128/2009/CE) che impone la riduzione dell’impiego dei fitofarmaci ottenuti per sintesi chimica, a favore dei prodotti fitosanitari di derivazione naturale, nell’ottica di ridurre i rischi e gli impatti sulla salute umana, la biodiversità e l’ambiente.

In conclusione, l’affermarsi di strategie di protezione ecocompatibili, fondate sui meccanismi di autoregolamentazione della natura per il contenimento degli organismi nocivi, può contribuire sensibilmente alla riduzione del consumo dei fitofarmaci di sintesi e all’ottenimento di produzioni di qualità.

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2.5 Il sistema di controllo e vigilanza: le modifiche intervenute con il regolamento