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Il sistema di controllo e vigilanza: le modifiche intervenute con il regolamento 392/13

CAPITOLO 2 ANALISI DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI AGRICOLTURA

2.5 Il sistema di controllo e vigilanza: le modifiche intervenute con il regolamento 392/13

Il nuovo regolamento (UE) n. 392 del 29 aprile 2013, che ha modificato il Reg. (CE) n. 889/2008, rafforza il sistema di controllo e vigilanza per la produzione biologica.

Tra le principali modifiche intervenute, c’è lo scambio di informazioni fra i diversi organi e Autorità di controllo all’interno dello stesso Stato e tra i vari Stati membri e la vigilanza da parte delle autorità competenti. Ai fini di una maggiore efficienza nella gestione del sistema di controllo lo scambio di informazioni dovrà avvenire mediante la trasmissione dei fascicoli di controllo degli operatori. Questi riguardano l’insieme di tutte le informazioni e dei documenti trasmessi alle Autorità competenti dello Stato membro o alle autorità e agli organismi di controllo delle attività di un operatore, ad eccezione di quelle che non hanno incidenza sul funzionamento del sistema di controllo236. Lo scambio di informazioni, tramite i fascicoli di controllo, deve avvenire anche nel caso in cui l’operatore o gli appaltatori dell’operatore siano controllati da autorità o organismi di controllo differenti, o qualora gli operatori o i loro appaltatori cambino autorità od organismo di controllo. Inoltre, qualora un operatore si ritiri dal sistema di controllo, i fascicoli di controllo devono essere conservati per un periodo non inferiore ai cinque anni237.

Il regolamento, inoltre, definisce il numero minimo di campioni che l’Autorità di controllo e gli organismi di controllo devono prelevare e analizzare ogni anno basandosi su una valutazione generale del rischio, di non conformità alle norme di produzione biologica, in misura pari almeno al 5% del numero di operatori soggetti al loro controllo.

A riguardo dei residui di pesticidi, la soglia minima tiene conto del numero di campioni prelevati e analizzati in riferimento al quadro di programma coordinato del controllo pluriennale dell’Unione238

. La valutazione del rischio va effettuata per tutti gli stadi della produzione, trasformazione e distribuzione. In ogni caso, dove si sospetta l’uso di prodotti non ammessi in agricoltura biologica, le autorità di controllo o gli ODC, potranno effettuare un numero maggiore di campionamenti.

Gli ODC sono tenuti a presentare alle autorità competenti la loro procedura di analisi dei rischi. Tale procedura deve essere realizzata in modo che:

 il risultato dell’analisi dei rischi costituisca la base per determinare l’intensità delle ispezioni annuali e delle visite annunciate o senza preavviso;

 siano eseguite ulteriori visite di controllo a campione sul 10% almeno degli operatori sotto contratto a seconda della categoria di rischio;

almeno il 10% di tutte le ispezioni e visite siano effettuate senza preavviso;

 la scelta degli operatori da sottoporre ad ispezioni e visite senza preavviso sia determinata in base all’analisi dei rischi e programmate anche in funzione del livello di rischio.

Le autorità competenti, inoltre, sono tenute a verificare che il personale degli ODC abbia sufficienti conoscenze - fra cui conoscenze degli elementi di rischio riguardanti la qualificazione del prodotto come biologico, qualifiche, formazione ed esperienza sufficienti nell’ambito della produzione biologica in generale, in particolare della pertinente normativa europea e che siano in vigore norme adeguate in materia di avvicendamento degli ispettori239.

236 Articolo 2 del Reg. (CE) n. 889/2008 e sue successive modifiche con il Reg. (UE) n. 392/2013.

237Articolo 63, paragrafo 2, del Reg. (CE) n. 889/2008 e sue successive integrazioni con il Reg. (UE) n. 392/2013. 238 Articolo 29 del Reg. (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio.

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Altro compito delle autorità competenti è quello di adottare e comunicare agli ODC un elenco che riporti almeno le infrazioni e irregolarità riguardanti la qualificazione biologica dei prodotti e le corrispondenti misure che essi devono applicare qualora constatino infrazioni o irregolarità da parte degli operatori attivi nella produzione biologica e soggetti al loro controllo240.

La vigilanza da parte delle autorità competenti agli ODC avviene tramite ispezione annuale. Durante questa fase l’autorità competente verifica, in modo particolare, che l’ODC svolga la propria attività di controllo in conformità con la procedura standard241.

I dati sui risultati dei controlli eseguiti dagli organismi di controllo e sull’attività di vigilanza, sono presentati a partire dal 2015, per l’anno 2014, in base ai modelli figuranti nell’allegato. Tali modelli sono raggruppati in:

1. informazione sui controlli degli operatori rappresentata su tre modelli che richiedono le seguenti informazioni:

numero codice organismo di controllo o autorità di controllo

numero di operatori registrati per organismo o autorità di controllo

 numero di operatori registrati per i differenti operatori del biologico (produttori, unità di produzione animale in acquacoltura, trasformatori, importatori, esportatori, altri operatori)

numero di ispezioni annuali per i differenti operatori del biologico

 numero di visite supplementari in base all’analisi dei rischi per i differenti operatori del biologico

numero totale di ispezioni/visite per i differenti operatori del biologico

numero di campioni analizzati per i differenti operatori del biologico

 numero di campioni che rilevano un’infrazione al Reg. (CE) n. 834/2007 e al Reg. (CE) n. 1235/2008 per i differenti operatori del biologico

numero di irregolarità o di infrazioni constatate per i differenti operatori del biologico

 numero di misure applicate alla partita o all’intero ciclo di produzione per i differenti operatori del biologico

numero di misure applicate all’operatore per i differenti operatori del biologico

2. Informazioni sulla vigilanza e gli audit. Gli audit sono valutazioni indipendenti relative ai controlli effettuati dall’autorità competente sulle ispezioni eseguite dagli organismi di controllo. Queste informazioni riguardano:

numero codice organismo di controllo o autorità di controllo

numero di operatori registrati per organismo o autorità di controllo

 numero di operatori registrati per i differenti operatori del biologico (produttori, unità di produzione animale in acquacoltura, trasformatori, importatori, esportatori, altri operatori)

 verifica documentale e audit presso gli uffici, (numero di fascicoli di operatori controllati) per i differenti operatori del biologico

 numero di audit di controllo242

per i differenti operatori del biologico

 numero di audit in affiancamento243

per i differenti operatori del biologico 3. conclusioni sul sistema di controllo per la produzione biologica:

240 Articolo 92 quinquies del Reg. (CE) n. 889/2008 aggiunto con il Reg. (UE) n. 392/2013. 241 A norma dell’articolo 27, paragrafo 6, lettera a) del Reg. (CE) n. 834/2007.

242 L’autorità competente esegue l’ispezione presso un operatore per verificare la conformità con le procedure operative dell’organismo di controllo e verificarne l’efficacia.

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numero codice organismo di controllo o autorità di controllo

revoca del riconoscimento (si/no e data: dal - al)

 misure adottate per garantire l’efficace funzionamento del sistema di controllo per la produzione biologica (misure esecutive)

 dichiarazione di prestazione complessiva del sistema di controllo per la produzione biologica.

Tali modifiche dovrebbero agevolare lo scambio di informazioni all’interno degli Stati membri, fra gli Stati membri, e fra gli Stati membri e la Commissione allo scopo di adottare prescrizioni minime uniformi.

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CAPITOLO 3. L’ATTIVITÀ DI CONTROLLO NEL COMPARTO

DELL’AGRICOLTURA BIOLOGICA: UNO STUDIO QUANTITATIVO

Come descritto nei capitoli precedenti, gli operatori della filiera, dai produttori agli importatori, sono soggetti al sistema di controllo per la tutela della qualità, esercitato dagli organismi di controllo e certificazione244 (ODC), dall’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), dalle Regioni e Province autonome, dal Comando carabinieri politiche agricole e alimentari (NAC) e dal Corpo forestale dello stato (CFS).

In questo capitolo, sono analizzati i dati relativi all’attività di controllo svolta dagli ODC, all’attività di vigilanza svolta dall’ICQRF e dalle Regioni e Province autonome, all’attività ispettiva e analitica di controllo qualitativo – merceologico nel comparto dell’agricoltura biologica dell’ICQRF,e i controlli straordinari svolti dai NAC e CFS. Benché nell’analisi non venga riportata l’attività di tutti gli organismi di controllo attivi sul territorio nazionale, i dati forniti consentono comunque di costruire un quadro indicativo del sistema di controllo dei prodotti biologici nel nostro Paese.