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CAPITOLO 2 ANALISI DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI AGRICOLTURA

2.1 Etichettatura

2.1.5 Terminologia

Nell’etichettatura dei prodotti biologici, cosi come nella pubblicità e nei relativi documenti commerciali, viene controllata in prima istanza la terminologia usata, ovvero viene accertata la conformità dei termini e dei rispettivi derivati e abbreviazioni (eco, bio) che, utilizzati singolarmente o in abbinamento per la descrizione dei prodotti stessi, suggeriscono all’acquirente che il prodotto in questione e/o i suoi ingredienti (o le materie prime per i mangimi) sono stati ottenuti con il metodo biologico, come definito e disciplinato dalle disposizioni comunitarie (Regg. (CE) n. 834/2007, (CE) n. 889/2008 e (UE) n. 505/2012)115. Viene inoltre, verificato che i termini figurino nelle aree dell’etichetta opportunamente indicate dalle disposizioni pertinenti. Nell’eseguire tale accertamento, va considerato che l’uso dei termini e la loro collocazione in etichetta è subordinato al verificarsi di specifiche condizioni in relazione della categoria di prodotto oggetto del controllo.

Così per gli alimenti trasformati – precedentemente definiti116 - si considera che i termini e le abbreviazioni riferite al metodo biologico possono essere usati esclusivamente nell’elenco degli ingredienti, indicando quali di questi sono biologici,117 e/o nella denominazione di vendita, qualora almeno il 95% in peso degli ingredienti di origine agricola sia biologico118.

In fase di verifica, l’ispettore deve accertare, quindi, che nell’elenco degli ingredienti i riferimenti al metodo biologico siano usati unicamente per gli ingredienti ottenuti con questo metodo e che venga indicata la percentuale totale degli ingredienti biologici rispetto alla quantità totale di quelli di origine agricola119 verificando, nel contempo, che tutte le suddette informazioni siano riportate con lo stesso colore, dimensione e tipo di carattere120.

112 Punto 4 della nota del 19 febbraio 2009 del MAP (France), BGSQAB – DGPAAT; Nota n. 128385 del 18 giugno 2009 del Directorate general for agriculture and rural development della European commission – Organic farming. (691)

113 Art. 1 della Dir. (CEE) n. 96/29 Euroatom, che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relativa alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti.

114 Art. 10 del Reg. (CE) n. 834/2007.

115 Art. 23, paragrafo 1, comma 2 del Reg. (CE) n. 834/2007 e sue successive modifiche con il Reg. (UE) n. 505/2012.

116 Come definito dall’art. 19 del Reg. (CE) n. 834/2007 e sue successive modifiche con il Reg. (UE) n. 505/2012 (cfr. paragrafo precedente). 117 Art. 23, paragrafo 4, comma 2 del Reg. (CE) n. 834/2007 e sue successive modifiche con il Reg. (UE) n. 505/2012.

118 Art. 23, paragrafo 4, punto a del Reg. (CE) n. 834/2007 e sue successive modifiche con il Reg. (UE) n. 505/2012.

119 È interessante notare che gli ingredienti biologici potrebbero essere usati anche nella preparazione di prodotti “convenzionali”. Benché l’etichettatura di tali prodotti sia disciplinata dalla Dir. (CE) n. 2000/13 l’operatore potrebbe menzionare nell’elenco degli ingredienti quali

di questi siano biologici riportandone però anche la percentuale (rispetto agli ingredienti di origine agricola). Per quei prodotti invece in cui la lista degli ingredienti è volontaria, gli eventuali ingredienti “biologici” potranno essere menzionati ma contestualmente a tutti gli altri ingredienti “non-biologici” sempre nel rispetto che le informazioni fornite non devono in nessun modo fuorviare o ingannare il consumatore (Nota n. 5557 del 26 marzo 2009 del Directorate general for agriculture and rural development della European commission – Organic farming).

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Per i prodotti in cui l’ingrediente principale derivi dalla caccia o dalla pesca, il riferimento al metodo biologico può comparire parallelamente nell’elenco degli ingredienti e nel campo visivo della denominazione di vendita solo qualora tutti gli ingredienti contenuti di origine agricola siano biologici121.

Analogamente, nel caso dei prodotti agricoli vivi o non trasformati, l’uso dei termini in questione è consentito a condizione che tutti gli ingredienti siano stati ottenuti con il metodo biologico122.

Nel caso dei mangimi trasformati123, i termini in etichettatura nonché i marchi commerciali e le denominazioni di vendita recanti indicazioni al metodo biologico, possono essere usati solo se tutti gli ingredienti di origine vegetale o animale sono ottenuti con il metodo di produzione biologico e se almeno il 95% della sostanza secca del prodotto è costituito da tali ingredienti124.

I controlli sulla terminologia sono, inoltre, finalizzati all’applicazione del divieto di uso dei termini e loro abbreviazioni per quei prodotti agricoli che non sono stati ottenuti secondo le prescrizioni comunitarie e per quei prodotti che contengono, sono costituiti o derivino da OGM (organismi geneticamente modificati)125.

La verifica sul corretto uso dei riferimenti al metodo di produzione biologica non deve riguardare i prodotti non agricoli o quei termini che non sono relazionabili alla produzione biologica disciplinata. Tuttavia, gli accertamenti prevedono l’individuazione di pratiche e termini “allusivi” che, utilizzati anche in marchi, possano suggerire in modo ingannevole al consumatore che un prodotto o i suoi ingredienti sono in qualche maniera relazionabili al metodo biologico126.

A questo proposito è importante osservare che la valutazione della conformità dei termini in particolare usati nelle ragioni sociali e nei marchi, deve essere realizzata considerando che la regolamentazione in materia non disciplina singoli e specifici casi, ma stabilisce regole generali basandosi sui principi della tutela del consumatore e della garanzia della competizione leale.

Il termine biologico ed eventuali abbreviazioni, ad esempio, non possono figurare nella ragione sociale o nei marchi, nella misura in cui questi, per l’alta frequenza con cui figurano sull’imballaggio, sui contenitori e sull’etichetta di prodotti non-biologici, dovessero fornire suggerimenti ingannevoli e fuorvianti a danno del consumatore. Di contro, se un marchio, contenente termini che si riferiscono alla produzione biologica, è stato registrato prima dell’entrata in vigore della regolamentazione in materia, può essere regolarmente usato per la commercializzazione di prodotti non-biologici, purché tale marchio sia accompagnato in etichetta e/o sugli imballaggi da una o più azioni precauzionali posti in essere dall’operatore. Ad esempio, si potrebbe a tale scopo affiancare il marchio con una dichiarazione che indichi chiaramente che i prodotti in questione sono non-biologici127.

121 Art. 23, paragrafo 4, punto c) del Reg. (CE) n. 834/2007 e sue successive modifiche con il Reg. (UE) n. 505/2012. 122 Art. 23, paragrafo 1, comma 2 del Reg. (CE) n. 834/2007 e sue successive modifiche con il Reg. (UE) n. 505/2012.

123 Le prescrizioni specifiche per l’etichettatura dei mangimi non si applicano ai mangimi destinati gli animali da compagnia e agli animali da pelliccia (art. 59, comma 1 del reg.(CE) n. 889/2008 e sue successive modifiche con il Reg. (UE) n. 505/2012).

124 Art. 60, paragrafo c) e d) e art. 59, comma 2 del reg. (CE) 889/2008 e sue successive modifiche con il Reg. (UE) n. 505/2012. 125 Art. 23, paragrafo 3 del Reg. (CE) n. 834/2007 e sue successive modifiche con il Reg. (UE) n. 505/2012.

126 Art. 23, paragrafo 2 del Reg. (CE) n. 834/2007 e sue successive modifiche con il Reg. (UE) n. 505/2012.

127 Note n. 17630 del 9 luglio, 2007, n. 19514 del 2008 e n. 778 del 24 febbraio 2009 del Directorate general for agriculture and rural development della European commission – Organic farming. Si precisa che la nota n. 17630 fa riferimento alle specifiche sull’etichettatura del Reg. (CEE) n. 2092/91 (artt. 2, 4, 5, 6), rimaste inalterate nel Reg. (CE) n. 834/2007 (art. 23) e sue successive modifiche con il Reg. (UE) n. 505/2012. Emerge inoltre che la regolamentazione comunitaria in materia di produzione biologica, governi l’uso dei marchi in particolari situazioni e non la loro validità. Tale facoltà sarà sempre applicata, evitando di prevedere così, per casi specifici, misure transitorie.

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