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I provvedimenti del governo nazionale

3.1 La competenza statale in materia di turismo ai tempi del Covid 19 Benchè il turismo sia di fatto una materia di competenza regionale, nella prima fase della pandemia da Covid-19 si è derogato a tale principio. Il D.L. n. 19 del 25 marzo 2020 ha previsto, infatti, che i provvedi-menti destinati ad avere efficacia sull’intero territorio nazionale e quelli rivolti ad una sola regione, parte di essa o più regioni, fossero adottati dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Nel primo caso su proposta del Ministro della Salute, nel secondo su proposta dei Presidenti delle Regioni interessate.

18 Principali iniziative a livello comunitario, nazionale e regionale ...

La deroga al normale riparto delle competenze Stato/Regioni, alla luce della conclamata pandemia in-ternazionale, è stata motivata dalla necessità di produrre norme omogenee, facilmente comprensibili dai destinatari e dai soggetti deputati ad effettuare i controlli sulla loro osservanza, così da tutelare il fonda-mentale diritto costituzionale alla salute.

Ne è seguita una legiferazione nel settore del turismo da parte del Presidente del Consiglio, tesa a con-trastare la diffusione del virus e la conseguente crisi economica, che, sebbene giustificata da un punto di vista legislativo, non sempre è stata vista di buon occhio dalle Regioni.

I decreti più importanti, approvati sulla base delle raccomandazioni della Commissione Europea, sono riportati di seguito.

3.2 Il Dpcm 8 marzo 2020

Con tale decreto il Presidente del Consiglio ha dato attuazione al decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, portando il lockdown, precedentemente limitato a specifiche aree del paese (sottoposte con tale decreto a misure ancora più restrittive), a livello nazionale.

Ciò ha determinato una limitazione circolazione delle persone, che è stata vincolata a ristrette motiva-zioni, e l’impossibilità di sconfinare dal proprio comune di residenza. Questo, di fatto, ha reso tempora-neamente impossibile fare “turismo” ed “escursioni”. A tale provvedimento si è aggiunto quello di chiusura dei luoghi della cultura, oltre a quello dei servizi bar/ristorazione e di tutto quanto prevedesse l’aggrega-zione delle persone.

Con riferimento agli alberghi, si rileva che tale decreto non ne ha previsto la chiusura. Inoltre, questi hanno potuto restare aperti anche dopo il 22 marzo, benché il lockdown fosse divenuto ancora più restrit-tivo, con l’apertura consentita solo alle attività più strettamente essenziali6.

La libera circolazione delle persone e la riapertura delle diverse attività economiche, in funzione del ri-spettivo indice di rischio, è progressivamente avvenuta attraverso i successivi DPCM.

3.3 Il DL 17 marzo 2020, n. 18 (“Cura Italia”)

Tale decreto ha previsto le misure a sostegno di famiglie, lavoratori e imprese per contrastare gli effetti dell’emergenza da Covid-19 sull’economia.

In ambito turistico i provvedimenti adottati includono:

– le indennità straordinarie concesse ai lavoratori, che a differenza di altri settori sono estese anche agli stagionali (art. 29);

– la sospensione di versamenti, ritenute, contributi previdenziali e premi assicurativi obbligatori nel-l’ambito dei servizi complementari al turismo (art. 61.1);

– la sospensione del pagamento dell’IVA da parte delle strutture ricettive (art. 61.3).

– la programmazione di una campagna straordinaria di promozione dell’Italia nel mondo anche con finalità turistiche e culturali (art. 72);

– il sostegno alla compagnia di bandiera nazionale Alitalia (art. 79), attraverso l’erogazione di un contributo straordinario di 3 miliardi di euro.

3.4 Il DL 16 maggio 2020, n. 33 (“Ulteriori misure per la riapertura delle attività economiche”)

Attraverso questo decreto, all’art. 1 comma 14, è stata disposta la cessazione delle restrizioni alla mobilità rispettivamente a livello intra-regionale (con effetto dal 18 maggio), e interregionale (dal 3 giu-gno). Questa è stata comunque subordinata ad eventuali provvedimenti straordinari del Governo o

6 Con quest’ultimo provvedimento si è disposto la chiusura delle attività extralberghiere e degli stessi alberghi in Piemonte e Lombardia.

Dalla crisi alle opportunità per il futuro del turismo in Italia 19

delle Regioni nell’ambito del loro territorio. Con lo stesso decreto è stata consentito la ripresa dei viaggi all’estero, per quanto nei soli casi di urgenza, dal 3 giugno.

In particolare il decreto ha disposto che:

– le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel ri-spetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali;

– in assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale;

– le misure limitative delle attività economiche, produttive e sociali possono essere adottate, nel ri-spetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti emanati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 o del comma 16.

3.5 Il DL 19 maggio 2020, n. 34 (“Rilancio Italia”)

Il decreto Rilancio ha previsto la progressiva riapertura agli ingressi dai paesi esteri verso l’Italia, in mo-dalità differenti a seconda della provenienza:

– dal 3 giugno, per chi proviene dall’UE (senza quarantena);

– dal 15 giugno, per chi proviene dal di fuori dei confini dell’UE (con obbligo di quarantena).

Tale decreto allenta inoltre le misure per fronteggiare l’emergenza epidemiologica e delinea il quadro normativo nazionale all’interno del quale, dal 18 maggio al 31 luglio 2020, con appositi decreti od ordinanze, statali, regionali o comunali, potranno essere disciplinati gli spostamenti delle persone fisiche e le modalità di svolgimento delle attività economiche, produttive e sociali.

Sono introdotte misure varie di sostegno generalizzato alle imprese e agli altri operatori economici colpiti dall’emergenza sanitaria, attraverso la concessione di contributi a fondo perduto e l’esenzione dal versa-mento di alcuni oneri fiscali.

A tali misure si aggiungono i provvedimenti specifici per il turismo previsti al Capo I del titolo VIII del decreto:

– l’art. 176 introduce il bonus di sostegno al turismo, raccomandato dalla Commissione Europea per favorire il turismo domestico. Il bonus è un credito d’imposta per le spese sostenute dal 1° luglio al 31 dicembre nelle strutture ricettive7, corrisposto:

> per l’80% sotto forma di sconto direttamente da parte della struttura turistica presso cui si soggiorna;

> per il restante 20% da portare in dichiarazione dei redditi come detrazione fiscale da parte di chi ne fruisce;

– l’art. 177 prevede l’esenzione dall’IMU per il settore ricettivo e il settore balneare;

– l’art. 181 esonera i pubblici esercenti dal pagamento della tassa di utilizzo del suolo pubblico per il periodo marzo – ottobre 2020;

– l’art. 178 prevede la costituzione di un fondo turismo con una dotazione di 50 milioni di euro nel 2020. È’ contemplata la realizzazione di operazioni di mercato, finalizzate alla sottoscrizione di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio e fondi di investimento, gestiti da società di gestione del risparmio, in funzione di acquisto, ristrutturazione e valorizzazione di im-mobili destinati ad attività turistico-ricettive;

– l’art. 179 dispone l’istituzione del “Fondo per la promozione del turismo in Italia”, con una dotazione di 20 milioni di euro per l’anno 2020, e dà mandato all’ENIT per l’utilizzo del fondo;

7 Il bonus può raggiungere i 500 euro per le famiglie di almeno tre persone e scende a 300 nel caso di nuclei da 2 persone e 150 euro per i single. Il contributo è riconosciuto a tutti i nuclei familiari con reddito ISEE non superiore ai 40 mila euro.

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– l’art. 182, al comma 1, istituisce un fondo con una dotazione di 25 milioni di euro per l’anno 2020, per sostenere le agenzie di viaggio e i tour operator, con modalità di ripartizione e assegnazione che devono essere stabilite mediante decreto del MIBACT da adottare entro trenta giorni;

– l’art. 182 comma 2 garantisce la proroga delle concessioni demaniali in scadenza;

– l’art. 183 prevede la costituzione di un fondo di 245 milioni per il settore culturale.

3.6 Il Piano “Colao” – Iniziative per il rilancio “Italia 2020-2022”

Il 9 giugno è stato presentato, dal comitato di esperti in materia economica e sociale, guidato dal ma-nager Vodafone Vittorio Colao il rapporto “Iniziative per il rilancio “Italia 2020-2022”. Comprende sei gruppi di interventi, di cui il terzo “Turismo, Arte e Cultura” dedicato al settore di nostro interesse.

Tale sezione comprende a sua volta 16 schede rispettivamente relative ai seguenti aspetti:

1. Piano di difesa stagione 2020 (no scheda);

2. Protezione del settore e dell’occupazione;

3. Presidio Turismo Italia;

4. Piano Turismo Italia;

5. Piano comunicazione Turismo Italia;

6. Incentivi a miglioramenti strutturali;

7. Incentivo al consolidamento del settore turistico;

8. Miglioramento qualità del sistema ricettivo;

9. Promozione e commercializzazione prodotti turistici;

10. Sviluppo nuovi prodotti turistici:

11. Trasporti turistici;

12. Formazione turistica;

Fig. 1 – Il piano Colao.

Fonte: Comitato di esperti in materia economica e sociale (2020).

Dalla crisi alle opportunità per il futuro del turismo in Italia 21

13. Attrazione capitali privati;

14. Riforma modelli di gestione enti artistici e culturali;

15. Potenziamento competenze museali;

16. Potenziamento competenze di artigianato specialistico.

Le misure di maggiore interesse sono probabilmente le prime tre perché – mentre le restanti ripropongono azioni già presenti in altri documenti strategici, quali il Piano Strategico di Sviluppo del Turismo 2017-2022 – queste delineano alcuni interventi di rottura in materia fiscale, di incentivazione e in relazione al sistema delle concessioni, di ripartizione del rischio di locazione delle strutture e di differenziazione dell’IMU. In tutti i casi manca tuttavia ancora una identificazione degli obiettivi specifici e delle risorse dedicate.