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Pulizie/Multiservizi (a cura di Daniele Michelli)

PARTE I - I reports sulla conflittualità nei singoli servizi pubblici essenziali

16. Pulizie/Multiservizi (a cura di Daniele Michelli)

16.1. Andamento della conflittualità ed emergenza sanitaria

Il servizio di pulizia/multiservizi continua ad essere disciplinato dall’Accordo nazionale di regolamentazione dell’esercizio del diritto di sciopero per i lavoratori dipendenti dalle imprese di pulizia e servizi integrati/multiservizi del 15 gennaio 2002, valutato idoneo dalla Commissione di Garanzia con delibera n. 02/22, del 7 febbraio 2002 e pubblicato in G.U. n. 57, dell’8 marzo 2002.

La Commissione ritiene, in linea di principio, che il servizio di pulizia/multiservizi rientri nell’ambito di applicazione della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, e del suddetto Accordo, quando oggettivamente collegato, anche mediante un nesso di strumentalità, all’erogazione di un servizio pubblico essenziale e diretto, quindi, a garantire il godimento dei diritti costituzionalmente tutelati.

Così, ai sensi dell’art. 7 dell’Accordo nazionale di settore, le prestazioni indispensabili, da garantire in caso di sciopero, risultano essere quelle effettuate presso: “ …sale operatorie, sale di degenza, pronto soccorso e servizi igienici in ambienti sanitari ed ospedalieri … in asili nido, scuole materne ed elementari e servizi in comunità di particolare significato (carceri, caserme, ospizi), con particolare riguardo ai servizi igienici … raccolta di rifiuti in ambienti particolari … servizi in locali adibiti a pronto soccorso, infermeria presso impianti aeroportuali e assimilabili … gestione e controllo degli impianti e relativi servizi di sicurezza strumentali alla erogazione dei servizi pubblici essenziali…”.

Nell’anno 2021, segnato ancora dalla pandemia da Covid-19, gli scioperi proclamati/effettuati nel settore pulizie/multiservizi risultano sensibilmente ridotti se confrontati con quanto avvenuto negli anni antecedenti e, in particolare, negli anni antecedenti la pandemia. Le azioni di sciopero proclamate nell’arco dei 12 mesi del 2021, infatti, sono state

“appena” 84. È evidente la diminuzione rispetto al dato numerico registrato negli anni precedenti, quando il numero delle proclamazioni di sciopero è stato molto più elevato, con quote superiori anche alle 200 proclamazioni - per l’esattezza: 210 nel 2019, 207 nel 2017 e 243 nel 2016. Altra peculiarità delle astensioni del 2021, il carattere locale/aziendale che accomuna tutte le proclamazioni dell’anno, senza alcuna iniziativa a carattere nazionale.

L’emergenza pandemica ha certamente messo in luce l’importanza del servizio svolto dalle lavoratrici e dai lavoratori addetti ai servizi di pulizia e sanificazione, soprattutto in quegli ambienti ove si combatte la battaglia per il contenimento del contagio, quali gli ospedali e le case di cura. La necessità di garantire ambienti salubri anche in strutture dove l’accessibilità deve essere garantita senza rischi per la salute di alcun individuo (quali scuole, università, uffici pubblici e privati che prestano servizi pubblici essenziali) ha messo in luce l’importanza strategica di questo servizio “strumentale”, e forse, conseguentemente, ha sensibilizzato tutti gli attori coinvolti (datori di lavoro, stazioni appaltanti, enti committenti, etc.) ad una maggior attenzione verso le lavoratici ed i lavoratori che svolgono tale servizio, sia in termini di ore di lavoro che in termini di regolarità nel pagamento delle retribuzioni.

La Commissione è dovuta intervenire solamente in 6 casi, riscontrando irregolarità nell’atto di proclamazione, con indicazioni immediate ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettera d), della Legge 146 del 1990, e successive modificazioni. La principale violazione riscontrata e segnalata, 4 volte nell’anno, è stata la violazione della regola dell'intervallo tra azioni di sciopero, con riferimento ad altri scioperi precedentemente proclamati, nella maggior parte dei casi, da organizzazioni sindacali diverse. Negli altri due casi, invece, la Commissione ha rilevato le violazioni della regola del preavviso.

In tutti i casi in cui la Commissione è intervenuta con indicazioni preventive, comunque, le organizzazioni sindacali proclamanti, destinatarie di tali indicazioni immediate, hanno sempre risposto, revocando, differendo o adeguando la propria iniziativa di sciopero, nel rispetto delle prescrizioni della Commissione, ai sensi della normativa in vigore e della disciplina di settore.

Pertanto, trattandosi sempre di proclamazioni di scioperi legittimi o di revoche immediate, regolari, tempestive e/o a seguito di accordo, la Commissione non è mai dovuta intervenire con valutazioni del comportamento, di cui agli articoli 4, comma 4-quater, e 13, comma 1, lettera i), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni.

Nel corso dell’anno in esame, inoltre, la Commissione si è trovata, nuovamente, a dover svolgere una valutazione con riferimento a scioperi proclamati per le lavoratrici ed i lavoratori addetti al servizio di pulizia presso strutture “particolari”.

Partendo dal presupposto che il campo di applicazione dell’Accordo multiservizi del 15 gennaio 2002 (dichiarato idoneo con delibera 02/22) ricomprende tutti i servizi di pulizia che risultino strumentali all’erogazione di un servizio pubblico essenziale, laddove il servizio strumentale non sia già espressamente incluso nel campo di applicazione dell’accordo o della regolamentazione provvisoria che disciplina il servizio principale (in tali casi, l’attività, pur riconosciuta strumentale ad un servizio essenziale, viene assoggettata alla disciplina del servizio principale, anziché all’Accordo multiservizi), l’analisi che l’Autorità svolge avviene “caso per caso”, e si articola su due livelli:

a) valutare il carattere essenziale o meno del servizio principale;

b) verificare l’esistenza di un diretto rapporto di connessione oggettiva tra servizio principale e servizio strumentale.

Presupposto imprescindibile per l’applicazione dell’Accordo è, dunque, anzitutto, l’essenzialità del servizio pubblico principale, cui il servizio di pulizia risulta funzionale; in secondo luogo, la non inclusione di quest’ultimo nel campo di applicazione della disciplina contrattuale del servizio principale.

Pertanto, nel corso del 2021, la Commissione ha dichiarato l’inapplicabilità della l. 146 del 1990 e della disciplina di settore, deliberando il non luogo a provvedere, in relazioni a scioperi proclamati per il personale impiegato nel servizio di pulizia, presso le seguenti strutture:

- Enea Casaccia di Roma (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile);

- Sogergross S.p.A. (supermercati Basko ed Ekom del Tigullio);

- ICE (Italian Trade & Investment Agency: Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane).