Capitolo II La Riforma del Terzo Settore in Italia
2.3. Questioni civilistiche di rilevanza fiscale
2.3.3. Le questioni ancora aperte: il RUNTS (e non solo)
Il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) è disciplinato alla Sezione VI del CTS: oltre a garantire maggiore trasparenza del settore non
profit, dovrebbe mirare a riunire gli oltre 300 registri di settore156. Esso non è
ancora operativo e sembrerebbe non lo sarà prima del 2021, considerando l’impasse attuale.
Nelle more dell’istituzione del registro, il legislatore ha previsto un regime transitorio: il requisito dell’iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore si intende soddisfatto da parte delle reti associative e degli ETS attraverso la loro iscrizione ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore, ex art. 101 CTS. L’art. 6 del decreto correttivo ha introdotto il comma 1-bis a mente del quale le associazioni e le fondazioni del Terzo settore già iscritte nei registri delle persone giuridiche di cui al D.P.R. 361/2000, che ottengono l’iscrizione RUNTS, sono cancellate dai registri delle persone giuridiche senza che ciò comporti estinzione della persona giuridica.
156 RANUCCI R., La pubblicità degli enti del terzo settore: il registro unico nazionale (e parallelismi inevitabili con il registro delle imprese), Il Foro It., 2018, 394
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Merita poi rilevare che se la regola generale è quella dell’iscrizione in una soltanto delle sezioni speciali del RUNTS, è altrettanto vero che vi sono delle eccezioni. Invero, le reti associative potranno essere iscritte contemporaneamente in più sezioni ex art. 46, comma 2, CTS; inoltre, gli ETS che esercitino la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale saranno soggetti all’obbligo di iscrizione nel registro delle imprese in aggiunta all’iscrizione nel Registro unico nazionale, ex art. 11, comma 2, CTS. Anche le imprese sociali sono tenute all’iscrizione nel registro delle imprese, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 5 d.lgs. 112/2017, iscrizione che soddisfa il requisito dell’iscrizione nel Registro unico (art. 11, comma 2, del Codice)157.
In tema di acquisto della personalità giuridica, pertanto, rileva che si è in presenza di un vero e proprio “doppio binario” per il riconoscimento della personalità giuridica degli ETS, configurato in termini di alternatività fra iscrizione al RUNTS di cui all’art. 47 CTS e l’acquisto della personalità giuridica ai sensi del D.P.R. 361/2000158. Infatti, fino all’istituzione del
RUNTS e alla conseguente possibilità di applicare l’art. 22 del CTS, gli ETS dovranno acquisire personalità giuridica ai sensi del D.P.R. 361/2000.
157 BAUCO C., CNDCEC e FNC, Riforma del Terzo settore, Informativa periodica, 4 agosto
2017; sul punto anche GARONE M - SILVELLI F. M., Efficacia nel tempo delle norme
tributarie del terzo settore, Fisco, 2018, 1, 42; SEPIO G - SILVETTI F. M., Terzo settore, le agevolazioni in vigore dal 1° gennaio 2018, Fisco, 2017, 42, 4052
158 QUADRI E., Il terzo settore tra diritto generale e diritto speciale, Nuova Giur. Civ., 2018,
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L’art. 22 prevede che per l’ETS debba dotarsi di un fondo di dotazione iniziale, nello specifico, una dotazione patrimoniale minima non inferiore a 15 mila euro per le associazioni e non inferiore a 30 mila euro per le fondazioni. Nessun dubbio, dunque, sembra doversi rinvenire sulla possibilità di capitalizzare i conferimenti in natura nel fondo di dotazione, in un’ottica agevolativa dell’afflusso di risorse e liberalità verso enti meritevoli. Il comma 4 prevede la possibilità che il fondo di dotazione sia costituito da beni diversi dal denaro: in tal caso, il loro valore deve risultare da una relazione giurata, effettuata da un revisore legale o società di revisione iscritti nel registro, da allegare all’atto istitutivo159.
Le ambiguità in merito al regime transitorio, con riferimento all'art. 101, commi 2 e 3, CTS sembrerebbero essere state risolte dalla circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali160. Detta circolare prevede che
“non essendo operativo il registro unico nazionale, non potrà trovare ancora
applicazione la procedura semplificata di acquisizione della personalità giuridica di cui all'art. 22: i limiti patrimoniali minimi fissati dal comma 4 del medesimo articolo potranno tuttavia costituire, in assenza di puntuali
159 CNDCEC, Riforma del Terzo settore elementi professionali, Circolare novembre 2017, 8;
CEOLIN M., Il c.d. codice del terzo settore (d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117) un'occasione
mancata?, Nuove Leggi Civ. Comm, 2018, 1, 8; SEPIO G. - SILVETTI F. M., Il nuovo regime fiscale dell'impresa sociale, Fisco, 2017, 34, 3243
160 Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Oggetto: Codice del Terzo settore. Questioni di diritto transitorio. Prime indicazioni, Prot. n. 34/0012604 del 29
dicembre 2017; MARTINELLI G., La prima circolare sul Codice del Terzo settore, Euroconference News, 8 gennaio 2018; Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 75,
Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante codice del Terzo settore, 26 marzo 2018, http://documenti.camera.it/leg18/dossier/pdf/AS0009.pdf
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disposizioni normative sul tema, un parametro atto a sostenere la valutazione discrezionale dell’organo competente sull’adeguatezza della dotazione patrimoniale dell’ente.”
In tal senso, pacificamente è compito del notaio accertare la sussistenza delle condizioni previste per la costituzione dell’ETS, con particolare riferimento alla verifica della sussistenza del patrimonio minimo e al deposito, entro venti giorni dal ricevimento, dell'atto costitutivo presso il competente ufficio del Registro, con contestuale richiesta di iscrizione per l’ente interessato. Una volta operativo il RUNTS, l’ufficio dovrà verificare la formale regolarità della documentazione depositata e procedere alla conseguente iscrizione dell’ente nel Registro.
Come più volte accennato, l’applicazione della fiscalità di vantaggio del Terzo Settore, disciplinata nel titolo X CTS è sospensivamente condizionata all’operatività del RUNTS nonché all’acquisizione del parere favorevole da parte della Commissione Europea. Invero, sembrerebbe che il decreto attuativo contenente le regole per il nuovo Registro sarà emanato a ottobre 2019 dal Ministero del Lavoro, prevedendo un periodo di sei mesi per il successivo adeguamento e allineamento di province e regioni al fine di predisporre la struttura informativa del Registro, con successiva e graduale trasmigrazione di OdV, APS, EF, Imprese sociali e altri enti del non profit nel nuovo registro unico.
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A ciò consegue che i nuovi regimi di tassazione previsti per le OdV, le APS di cui agli articoli 84, 85 e 86 CTS, il regime forfetario di determinazione del reddito degli ETS non commerciali, nonché il regime di detassazione degli utili reinvestiti dalle imprese sociali nelle attività istituzionali di cui all’art. 18 d.lgs. 112/2017, saranno applicabili non prima del 2021 ossia il periodo di imposta successivo a quello di via libera della Commissione Europea e, in ogni caso, non prima del periodo di imposta successivo a quello di operatività del RUNTS, a mente di quanto disposto dall’art. 104, comma 2, CTS161.
Rileva osservare che il RUNTS sarà pubblico e a libero accesso, anche in modalità telematica, al fine di garantire la trasparenza delle informazioni del settore non profit, delle attività, dei bilanci, dei rendiconti e delle raccolte fondi.
Rimane ancora da sciogliere il dubbio interpretativo che i trust onlus dotati di soggettività tributaria ma non civilistica e non rientranti, quindi, nella disciplina codicistica del Libro I del codice civile, possano o meno iscriversi come ETS. Sul punto, la dottrina non si è ancora espressa in maniera chiara, ancorché prevalgano opinioni in senso negativo. È da considerare, tuttavia, che il RUNTS prevedrebbe una sezione residuale “altri enti del terzo settore162” ove poter far confluire i trust onlus. A ciò si aggiunga una
considerazione di politica fiscale e sociale: i trust onlus, sinora, sono stati un
161 MELIS V., Terzo settore, nuovi regimi fiscali dal 2021, Il sole 24 ore, 29 luglio 2019, 6 162 SEPIO G., Iscrizione possibile anche senza una sezione dedicata, Il sole 24 ore, 29 luglio
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utilissimo strumento per realizzare progetti particolarmente rilevanti nel contesto solidaristico attuale italiano163. Nonostante siano diverse le questioni
ancora aperte, i decreti attuativi da emanare e le prassi da consolidare, la Riforma del Terzo Settore ha l’indubbio pregio di aver quantomeno tentato di sopperire da un vuoto normativo che, ad oggi, era stato riempito prevalentemente dalla legislazione tributaria164.
163 Si pensino alle numerose e interessanti proposte di ricorso allo strumento del trust in casi
di pubblico interesse, quali quelli istituiti per il terremoto di Amatrice, per il Ponte Morandi, per esperimenti di co-housing e in aiuto a soggetti svantaggiati o diversamente abili; ai casi di Trust per il “dopo di noi”. E ancora all'impiego del trust all'interno delle università italiane in luogo delle fondazioni; al tentativo di sanare la situazione di sofferenza che caratterizza la sanità di molte regioni utilizzando trust regionali per dotare taluni ospedali di autonomia gestionale; alle proposte di utilizzo dello strumento per il recupero del patrimonio edilizio del centro storico di un comune danneggiato dopo le note vicende del sisma abruzzese, e via dicendo. LANDRO A.C., Applicazioni dei Trust in materie di pubblico interesse, Trusts, 2011, 5. Vedasi TONELLI A., Un trust per l'università italiana, in Federalismo Fiscale, 2009, 134 ss.; Atto istitutivo del trust "Pediatria" in www.il-trust-in-italia,it, voce atti di trust;
164 CEOLIN M., Il c.d. codice del terzo settore (d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117) un'occasione mancata?, Nuove Leggi Civ. Comm, 2018, 1, 1
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