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Fatta questa premessa, si può procedere ad analizzare il problema dei quorum necessari in

caso di passaggio “da” società di persone in consorzio con attività esterna, società consortile,

società cooperative, associazione riconosciuta e fondazione.

Secondo parte della dottrina,

181

la trasformazione in oggetto potrebbe essere assunta a

maggioranza in omaggio al principio di economicità dei mezzi giuridici: infatti, se le società di

persone possono trasformarsi in società di capitali a maggioranza (art. 2500 ter, comma 1, c.c.) e

queste ultime, nel rispetto dei quorum previsti dall’art. 2500 septies, comma 3, c.c., possono

trasformarsi in altre figure, non si vede perché il passaggio diretto debba richiedere il consenso di

tutti i soci ex art. 2252 c.c. (potendosi discutere, semmai, quale maggioranza ritenere necessaria

182

).

In proposito, tuttavia, non pare potersi richiamare quanto previsto dall’art. 2500 ter, comma

1, c.c. per il caso di trasformazione omogenea progressiva in società di capitali. Questa

disposizione, infatti, in deroga alla regola generale dell’unanimità dei consensi ex art. 2252 c.c.,

rende ammissibile la decisione di trasformazione a maggioranza (calcolata per quote d’interesse), e

pare chiaramente una previsione di carattere eccezionale, ispirata ad un favor per le società di

capitali, come tale insuscettibile di applicazione analogica ex art. 14 preleggi.

183

Inoltre, a ben vedere, difetta proprio il presupposto principale per poter ricorrere

all’interpretazione analogica, ovvero la lacuna normativa, data l’esistenza del principio

unanimistico ex art. 2252 c.c.

184

.

181 M. PINARDI, La trasformazione, cit, 325.

182 A. RUOTOLO, Trasformazione di s.a.s. in cooperativa, Quesito n. 179-2007/I, in CNN notizie del 20 marzo 2008, ritiene si applichi la maggioranza ex art. 2500 septies c.c.; contra G.A.M. TRIMARCHI, La trasformazione da e in

società cooperativa: profili problematici e questioni applicative, in Le operazioni straordinarie: questioni di interesse

notarile e soluzioni applicative, in I quaderni della Fondazione Italiana per il Notariato, 260, il quale opta per il principio maggioritario ex art. 2500 ter c.c.

183 Così, tra gli altri, G. FRANCH, Commento all’art. 2500 septies c.c., cit., 286 ss; R. GUGLIELMO, Trasformazioni

eterogenee atipiche e fattispecie di maggiore interesse notarile cit., 1175; Comitato Triveneto Dei Notai, Massima K.A.18 (“La disposizione di cui all’art. 2500 ter, comma 1, c.c., trova applicazione nella sola ipotesi ivi prevista, pertanto, in mancanza di una diversa specifica disciplina contenuta nei patti sociali, la decisione di trasformare una società di persone in altra società di persone deve essere adottata all'unanimità”).

184 G. CARRARO, Le trasformazioni eterogenee, cit., 86 sostiene che, nell’ambito delle trasformazioni eterogenee, l’unica ipotesi in cui può trovare spazio la regola maggioritaria ex art. 2500 ter, comma, 1 c.c., è la trasformazione da società consortile di persone in società consortile di capitali.

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LUCA CATTANI, “Trasformazioni eterogenee atipiche e limiti all’autonomia privata”, Tesi di dottorato in scienze giuridiche, Università degli Studi di Sassari

Per la stessa ragione, non pare applicabile al caso de quo neanche la maggioranza qualificata

prevista dall’art. 2500 septies c.c. per il caso di trasformazione da società di capitali (cioè i due terzi

degli aventi diritto

185

).

In definitiva, non resta che applicare il principio unanimistico sancito dall’art. 2252 c.c., se

non derogato dall’atto costitutivo.

È discussa, peraltro, la derogabilità a maggioranza del consenso unanime. In dottrina, infatti,

trova un largo seguito la tesi di chi ritiene che il rispetto delle “caratteristiche essenziali” della

società costituisca un limite all’introduzione del principio maggioritario

186

. Altra parte della

dottrina, invece, ritiene possibile per la maggioranza incidere sulle basi essenziali della società, a

patto che una simile facoltà sia specificamente prevista nel contratto sociale, in quanto anche tale

clausola dovrebbe rispettare il requisito della determinabilità ex art. 1346 c.c.

187

.

Altri, infine, ritengono ammissibile la clausola di maggioranza senza necessità di alcun tipo

di precisazione: la minoranza sarebbe comunque tutelata dal principio di parità di trattamento,

188

di

correttezza e di buona fede nell’esecuzione del contratto sociale ex artt. 1175 -1375 c.c.

189

.

Nel caso inverso (in cui, cioè, la società di persone costituisca l’ente di arrivo) il problema

dei quorum perde gran parte del suo interesse, dato che, come detto, coloro che assumono la

185 È opportuno ricordare che sul significato da attribuire a questa “infelice” espressione adoperata dal legislatore sono state formulate tre interpretazioni. Secondo una prima interpretazione, la norma intenderebbe riferirsi al sistema di voto capitario (in tal senso G. CORVESE, Commento all’art. 2500 septies c.c., La riforma del diritto di società, Società a

responsabilità limitata, liquidazione, gruppi, trasformazione, fusione e scissione, Torino, 2003, 394). Secondo una seconda ricostruzione (da ritenersi preferibile), il quorum andrebbe calcolato in base al criterio di partecipazione al capitale sociale, secondo le regole generali proprie delle società di capitali (G. MARASÀ, Le trasformazioni

eterogenee, cit., 592). Secondo una tesi intermedia, infine, i due criteri andrebbero, per così dire, integrati sommando alla maggioranza calcolata in base alla partecipazione al capitale, il quorum dei due terzi degli aventi diritto la voto, ivi compresi i titolari di strumenti finanziari dotati del diritto di voto (M. SARALE, Art. 2500 septies, Trasformazine

eterogenea da società di capitali, in Il nuovo diritto societario. Commentario diretto da G. Cottino, G. Bonfante, O. Cagnasso, P. Montalenti, Bologna, 2004, 2284).

186 Per tutti, G. FERRI, Le società, in Trattato Vassalli, Torino, 1987, 148 ss. 187 F. Di SABATO, Manuale delle società, Torino, 1995, 148 ss.

188 Si tratta di un principio non espressamente previsto nel codice civile, ma generalmente ammesso dalla dottrina prevalente, argomentando sia dall’art. 2348 c.c. (“le azioni devono essere di uguale valore e conferiscono ai loro possessori eguali diritti”), sia dall’art. 92 del T.U.F. (d. lgs. n. 58/1998) ai sensi del quale “gli emittenti quotati assicurano il medesimi trattamento a tutti i portatori degli strumenti finanziari quotati che si trovino in identiche condizioni”.

189 A. SERRA, Unanimità e maggioranza nelle società di persone, Milano, 1980, 175 ss.; G. F. CAMPOBASSO,

Diritto delle società cit., 104 ss.; L.PISANI, Le modifiche del contratto di società di persone tra vecchi e nuovi

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responsabilità illimitata debbono necessariamente prestare il loro consenso negoziale

all’operazione

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