Capitolo III – Le trasformazioni eterogenee atipiche coinvolgenti enti del libro
4. La trasformazione dei comitati
I comitati, riprendendo le parole di illustre dottrina
277, sono delle ”organizzazioni
volontarie di persone che intendono promuovere il perseguimento di scopi collettivi ed esterni ai
promotori, utilizzando mezzi finanziari raccolti mediante oblazioni o pubbliche sottoscrizioni”.
In dottrina
278ed in giurisprudenza
279è sostanzialmente pacifico che i comitati siano dei
veri e propri soggetti di diritto, come tali suscettibili di trasformazione
280.
Viceversa, è fortemente discussa la loro natura giuridica.
Autorevole dottrina
281, valorizzando l’elemento oggettivo del comitato, evidenzia una
stretta analogia con la fondazione, sulla considerazione che il patrimonio di cui l'organismo si
avvale per la realizzazione dello scopo in vista del quale è sorto è costituito dalle offerte di terzi e
non è possibile mutarne la destinazione.
277 A. TRABUCCHI, Istituzioni di diritto civile, Padova, 2004, 316.
278 F. LOFFREDO, Le persone giuridiche e le organizzazioni senza personalità giuridica, cit., 276; E. TIMPANO, Le
trasformazioni eterogenee atipiche, cit., 338 ss.
279 Cass., 8 maggio 2003, n. 6985, in Nuova giur. civ. comm., 2003, I, 668:” I comitati non riconosciuti, come le associazioni non riconosciute, pur non essendo persone giuridiche, sono autonomi centri di imputazione di situazioni giuridiche soggettive, potendo ad essi attribuirsi la titolarità di diritti sia obbligatori che reali; pertanto, l'incorporazione di un comitato non riconosciuto in un comitato riconosciuto non crea una situazione di liquidazione del primo ma una ipotesi di successione a questi del nuovo comitato, con la conseguenza che nei rapporti giuridici del comitato incorporato subentra il comitato incorporante, mentre il comitato inglobato si estingue”; Cass. civ., 23 giugno 1994, n. 6032, in Giust. civ. Mass. 1994, fasc. 6:” Le associazioni e i comitati privi di riconoscimento, pur non essendo persone giuridiche, sono figure soggettive alle quali può essere attribuita la titolarità diretta dei rapporti a contenuto patrimoniale relativi sia a beni mobili che immobili, non ostano a quest'ultima attribuzione nè la disciplina della pubblicità immobiliare - in quanto l'art. 2659 c.c. (nel testo modificato con la legge n. 52 del 1985) (secondo cui la nota di trascrizione degli atti tra vivi deve contenere denominazione o ragione sociale, sede e numero di codice fiscale delle associazioni non riconosciute) riconoscimento, stante l'identità di situazioni giuridiche - nè la mancata previsione dell'autorizzazione governativa agli acquisti, richiesta, invece, per le persone giuridiche, dall'art. 17 c.c., in quanto tale mancanza va coordinata col disposto dell'art. 37, stesso codice, che non distingue tra mobili e immobili, a proposito dei beni con i cui acquisti si incrementa il patrimonio degli enti di fatto, e si giustifica col rilievo che la responsabilità personale e solidale di coloro che agiscono per tali enti fa venir meno quelle ragioni di tutela del credito che giustificano la regola dell'autorizzazione per la persona giuridica riconosciuta, la cui responsabilità è limitata al patrimonio sociale”. 280 Cass. civ., 12 giugno 1986, n. 3898 in Vita not. 1986, 1232:”Qualora un comitato si trasformi in un ente munito di personalità giuridica, quale la fondazione, in forza di una vicenda evolutiva che deve ritenersi consentita in presenza di una volontà in tal senso manifestata all'atto della sua costituzione, l'organizzatore, il quale abbia in precedenza acquistato a proprio nome un bene immobile con fondi del comitato, è tenuto a fare quanto necessario, anche per quanto riguarda il regime di pubblicità immobiliare, a che il bene stesso, a suo tempo comprato in qualità di organo del comitato, risulti intestato alla fondazione ad esso subentrata. Tale obbligo, discendendo fiduciariamente dalla qualità di organizzatore-organo, non richiede l'atto scritto, e, in caso di inosservanza, comporta che il nuovo ente può conseguire il mutamento d'intestazione del bene mediante una pronuncia a norma dell'art. 2932 c.c., mentre non è in proposito di ostacolo che la fondazione non abbia ancora ottenuto l'autorizzazione governativa per l'acquisto, prescritta dall'art. 17 c.c., trattandosi di circostanza rilevante solo nel senso di condizionare l'efficacia di detta pronuncia al conseguimento dell'autorizzazione stessa.
100
LUCA CATTANI, “Trasformazioni eterogenee atipiche e limiti all’autonomia privata”, Tesi di dottorato in scienze giuridiche, Università degli Studi di Sassari
Un’altra corrente di pensiero
282, esaltando l’elemento soggettivo, ritiene che la
figura in
esame vada ricondotta nell'ampio fenomeno associativo e si caratterizzi per il fatto che tra gli
associati si instauri un vincolo con lo scopo di attuare, attraverso la raccolta dei fondi, una delle
finalità indicate (in modo esemplificativo) nella norma di cui all'art. 39 c.c.
In quest’ottica, il comitato sarebbe un’associazione sui generis con l'unica particolarità
consistente nel modo di formazione del patrimonio, costituito soltanto dalle oblazioni dei
sottoscrittori, che dà l'impronta all'intera disciplina.
Conseguentemente, si ritiene che ai comitati si applichino in primo luogo la disciplina di
cui agli artt. 39 ss. c.c. e, nei limiti della compatibilità
283, le disposizioni sulle associazioni non
riconosciute
284.
Secondo una terza impostazione
285,affermatasi in tempi recenti, che può definirsi
dualistica, i comitati, da un punto di vista strutturale, sarebbero una combinazione tra associazioni e
fondazioni.
Più precisamente, in un primo momento vi sarebbe un’associazione tra i promotori
finalizzata a raccogliere oblazioni o pubbliche sottoscrizioni; successivamente, il patrimonio
sarebbe gestito dagli amministratori e destinato (al pari di quanto avviene nelle fondazioni) allo
scopo altruistico determinato nella fase iniziale.
La trasformazione dei comitati, pertanto, a seconda della teoria preferita (e della fase in
cui l’ente si trovasse), rientrerebbe, alternativamente, nella fattispecie di trasformazione da/in
fondazione o da/in associazione
286.
282 A. AURICCHIO, voce Comitati, in Enc. dir., vol. VII, Milano, 1960, 756 ss.; G. TAMBURRINO, Persone
giuridiche e associazioni non riconosciute. Comitati, in Giur. Sist. Civ. e Comm. fondata da Walter Bigiavi, Torino, 1980, 401 ss.; Cass., 26 novembre 1958n n. 3787, in Giust. civ. 1959, I, 6.
283 Ad esempio non troverebbe applicazione l’art. 38 c.c., dato che si pone chiaramente in contrasto con quanto previsto dall’art. 41 c.c.
284 Sul punto, e per la tesi che accosta il comitato all'associazione non riconosciuta,
A. ZOPPINI
, Le fondazioni. Dallatipicità alle tipologie, Napoli, 1995, p. 292 ss., e cenni Id., Autonomia e separazione del patrimonio, in Riv. dir. civ., 2002, I.
285 F. GALGANO, Delle associazioni non riconosciute e dei comitati, in Comm. Scialoja – Branca, sub. Artt. 36-42, Bologna-Roma, 1976, 307 ss.; Cass., 23 giugno 1994, n. 6032, in Riv. not. 1995, 921 ss.
101
LUCA CATTANI, “Trasformazioni eterogenee atipiche e limiti all’autonomia privata”, Tesi di dottorato in scienze giuridiche, Università degli Studi di Sassari