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La trasformazione dei comitati

Capitolo III – Le trasformazioni eterogenee atipiche coinvolgenti enti del libro

4. La trasformazione dei comitati

I comitati, riprendendo le parole di illustre dottrina

277

, sono delle ”organizzazioni

volontarie di persone che intendono promuovere il perseguimento di scopi collettivi ed esterni ai

promotori, utilizzando mezzi finanziari raccolti mediante oblazioni o pubbliche sottoscrizioni”.

In dottrina

278

ed in giurisprudenza

279

è sostanzialmente pacifico che i comitati siano dei

veri e propri soggetti di diritto, come tali suscettibili di trasformazione

280

.

Viceversa, è fortemente discussa la loro natura giuridica.

Autorevole dottrina

281

, valorizzando l’elemento oggettivo del comitato, evidenzia una

stretta analogia con la fondazione, sulla considerazione che il patrimonio di cui l'organismo si

avvale per la realizzazione dello scopo in vista del quale è sorto è costituito dalle offerte di terzi e

non è possibile mutarne la destinazione.

277 A. TRABUCCHI, Istituzioni di diritto civile, Padova, 2004, 316.

278 F. LOFFREDO, Le persone giuridiche e le organizzazioni senza personalità giuridica, cit., 276; E. TIMPANO, Le

trasformazioni eterogenee atipiche, cit., 338 ss.

279 Cass., 8 maggio 2003, n. 6985, in Nuova giur. civ. comm., 2003, I, 668:” I comitati non riconosciuti, come le associazioni non riconosciute, pur non essendo persone giuridiche, sono autonomi centri di imputazione di situazioni giuridiche soggettive, potendo ad essi attribuirsi la titolarità di diritti sia obbligatori che reali; pertanto, l'incorporazione di un comitato non riconosciuto in un comitato riconosciuto non crea una situazione di liquidazione del primo ma una ipotesi di successione a questi del nuovo comitato, con la conseguenza che nei rapporti giuridici del comitato incorporato subentra il comitato incorporante, mentre il comitato inglobato si estingue”; Cass. civ., 23 giugno 1994, n. 6032, in Giust. civ. Mass. 1994, fasc. 6:” Le associazioni e i comitati privi di riconoscimento, pur non essendo persone giuridiche, sono figure soggettive alle quali può essere attribuita la titolarità diretta dei rapporti a contenuto patrimoniale relativi sia a beni mobili che immobili, non ostano a quest'ultima attribuzione nè la disciplina della pubblicità immobiliare - in quanto l'art. 2659 c.c. (nel testo modificato con la legge n. 52 del 1985) (secondo cui la nota di trascrizione degli atti tra vivi deve contenere denominazione o ragione sociale, sede e numero di codice fiscale delle associazioni non riconosciute) riconoscimento, stante l'identità di situazioni giuridiche - nè la mancata previsione dell'autorizzazione governativa agli acquisti, richiesta, invece, per le persone giuridiche, dall'art. 17 c.c., in quanto tale mancanza va coordinata col disposto dell'art. 37, stesso codice, che non distingue tra mobili e immobili, a proposito dei beni con i cui acquisti si incrementa il patrimonio degli enti di fatto, e si giustifica col rilievo che la responsabilità personale e solidale di coloro che agiscono per tali enti fa venir meno quelle ragioni di tutela del credito che giustificano la regola dell'autorizzazione per la persona giuridica riconosciuta, la cui responsabilità è limitata al patrimonio sociale”. 280 Cass. civ., 12 giugno 1986, n. 3898 in Vita not. 1986, 1232:”Qualora un comitato si trasformi in un ente munito di personalità giuridica, quale la fondazione, in forza di una vicenda evolutiva che deve ritenersi consentita in presenza di una volontà in tal senso manifestata all'atto della sua costituzione, l'organizzatore, il quale abbia in precedenza acquistato a proprio nome un bene immobile con fondi del comitato, è tenuto a fare quanto necessario, anche per quanto riguarda il regime di pubblicità immobiliare, a che il bene stesso, a suo tempo comprato in qualità di organo del comitato, risulti intestato alla fondazione ad esso subentrata. Tale obbligo, discendendo fiduciariamente dalla qualità di organizzatore-organo, non richiede l'atto scritto, e, in caso di inosservanza, comporta che il nuovo ente può conseguire il mutamento d'intestazione del bene mediante una pronuncia a norma dell'art. 2932 c.c., mentre non è in proposito di ostacolo che la fondazione non abbia ancora ottenuto l'autorizzazione governativa per l'acquisto, prescritta dall'art. 17 c.c., trattandosi di circostanza rilevante solo nel senso di condizionare l'efficacia di detta pronuncia al conseguimento dell'autorizzazione stessa.

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LUCA CATTANI, “Trasformazioni eterogenee atipiche e limiti all’autonomia privata”, Tesi di dottorato in scienze giuridiche, Università degli Studi di Sassari

Un’altra corrente di pensiero

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, esaltando l’elemento soggettivo, ritiene che la

figura in

esame vada ricondotta nell'ampio fenomeno associativo e si caratterizzi per il fatto che tra gli

associati si instauri un vincolo con lo scopo di attuare, attraverso la raccolta dei fondi, una delle

finalità indicate (in modo esemplificativo) nella norma di cui all'art. 39 c.c.

In quest’ottica, il comitato sarebbe un’associazione sui generis con l'unica particolarità

consistente nel modo di formazione del patrimonio, costituito soltanto dalle oblazioni dei

sottoscrittori, che dà l'impronta all'intera disciplina.

Conseguentemente, si ritiene che ai comitati si applichino in primo luogo la disciplina di

cui agli artt. 39 ss. c.c. e, nei limiti della compatibilità

283

, le disposizioni sulle associazioni non

riconosciute

284

.

Secondo una terza impostazione

285,

affermatasi in tempi recenti, che può definirsi

dualistica, i comitati, da un punto di vista strutturale, sarebbero una combinazione tra associazioni e

fondazioni.

Più precisamente, in un primo momento vi sarebbe un’associazione tra i promotori

finalizzata a raccogliere oblazioni o pubbliche sottoscrizioni; successivamente, il patrimonio

sarebbe gestito dagli amministratori e destinato (al pari di quanto avviene nelle fondazioni) allo

scopo altruistico determinato nella fase iniziale.

La trasformazione dei comitati, pertanto, a seconda della teoria preferita (e della fase in

cui l’ente si trovasse), rientrerebbe, alternativamente, nella fattispecie di trasformazione da/in

fondazione o da/in associazione

286

.

282 A. AURICCHIO, voce Comitati, in Enc. dir., vol. VII, Milano, 1960, 756 ss.; G. TAMBURRINO, Persone

giuridiche e associazioni non riconosciute. Comitati, in Giur. Sist. Civ. e Comm. fondata da Walter Bigiavi, Torino, 1980, 401 ss.; Cass., 26 novembre 1958n n. 3787, in Giust. civ. 1959, I, 6.

283 Ad esempio non troverebbe applicazione l’art. 38 c.c., dato che si pone chiaramente in contrasto con quanto previsto dall’art. 41 c.c.

284 Sul punto, e per la tesi che accosta il comitato all'associazione non riconosciuta,

A. ZOPPINI

, Le fondazioni. Dalla

tipicità alle tipologie, Napoli, 1995, p. 292 ss., e cenni Id., Autonomia e separazione del patrimonio, in Riv. dir. civ., 2002, I.

285 F. GALGANO, Delle associazioni non riconosciute e dei comitati, in Comm. Scialoja – Branca, sub. Artt. 36-42, Bologna-Roma, 1976, 307 ss.; Cass., 23 giugno 1994, n. 6032, in Riv. not. 1995, 921 ss.

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LUCA CATTANI, “Trasformazioni eterogenee atipiche e limiti all’autonomia privata”, Tesi di dottorato in scienze giuridiche, Università degli Studi di Sassari