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I rapporti con la stampa

Nel documento L’INDIPENDENZA DEL PUBBLICO MINISTERO (pagine 68-71)

2. Le riforme dell’ordinamento giudiziario

2.7. I rapporti con la stampa

Il d.lgs. 106/2006 si occupa, nel suo art. 5309, di disciplinare i rapporti tra ufficio della procura della Repubblica e organi di informazione, prevedendo che spetta al solo procuratore della Repubblica, o ad altro magistrato appositamente delegato, tenere i contatti con gli organi di informazione. Si precisa, inoltre, che le informazioni fornite alla stampa debbono fare riferimento all’ufficio in maniera impersonale, cioè omettendosi i nomi dei magistrati assegnatari del procedimento. Parallelamente, ai

305 Si tratta della decisione delle Sez. Unite del 22 gennaio 2009 n. 8388, con un commento in Ivi, p. 4166 e ss. Cfr. anche A. LOLLO, L’indipendenza interna dei magistrati nell’evoluzione della giurisprudenza costituzionale, cit., pp. 6-7, che definisce la pronuncia in oggetto un fondamentale leading case per la successiva giurisprudenza di merito in via di formazione, “essendo fornita di talune osservazioni che appaiono trascendere il più ristretto ambito di applicabilità delle richieste cautelari”.

306 Come sostenuto da F.VANORIO,Il pubblico ministero tra gerarchia e responsabilità, cit., p. 76, in

mancanza di un’esplicita previsione in questo senso, è necessario che il dissenso del procuratore sia manifestato per iscritto, non solo a garanzia della dignità professionale del sostituto, ma anche, e soprattutto “per le più pregnanti esigenze di parità di trattamento delle persone sottoposte ad indagini”.

307 La Corte si sofferma a lungo sulla ratio dell’assenso del procuratore, asserendo che “trova razionale

giustificazione nella finalità del corretto perseguimento di linee uniformi di indirizzo e di condotta dell’ufficio di procura” (2.2. della sentenza in commento).

308 2.3. della pronuncia in oggetto.

309 Per un commento si veda G.AMATO,Rapporti con la stampa «impersonali», in Guida al diritto,

magistrati assegnatari viene vietato di rilasciare dichiarazioni o fornire notizie agli organi di informazione circa l’attività giudiziaria dell’ufficio; il procuratore della Repubblica è chiamato a segnalare al consiglio giudiziario (per l’esercizio del potere di vigilanza e di sollecitazione dell’azione disciplinare) le condotte violative poste in essere dai magistrati dell’ufficio. Peraltro, tali condotte sono sanzionabili disciplinarmente ai sensi dell’art. art. 2, comma 1, lett. v), d.lgs. 109 del 2006310.

Come si può agevolmente osservare, si tratta di una disciplina che conferma pienamente la rimodulazione degli uffici di procura in chiave verticistica e gerarchizzata e che, al contempo, muove dall’esigenza di stemperare il protagonismo mediatico311 di alcuni pubblici ministeri nell’esercizio delle funzioni. Infatti, accade che “il magistrato titolare di inchieste che suscitano il pubblico interesse, che si presti ad essere usato da giornali e televisione, accentua la sua caratteristica di attore politico, uscendo dai confini propri della professione di magistrato”312.

La normativa non pone particolari problemi in riferimento agli uffici di procura di piccole o, al massimo, medie dimensioni, in cui il procuratore della Repubblica è comunque in grado di curare direttamente e in maniera esaustiva i rapporti con gli organi di informazione, ovvero di delegare, ove lo ritenga opportuno, un altro magistrato dell’ufficio. Maggiori difficoltà, invece, si riscontrano nei grandi uffici di procura, “dove il gran numero degli affari può porre il problema dell’effettiva praticabilità di un rapporto esaustivo con la stampa tenuto direttamente e sempre o dal procuratore o dal magistrato all’uopo specificamente individuato”313. Tra le molte questioni che si possono sollevare, si potrebbe, ad esempio, domandare se sia consentita, magari in occasione di incontri con la stampa per inchieste di particolare interesse pubblico, la presenza anche del/i magistrato/i assegnatario/i del procedimento.

A questa e ad altre domande ha provato a dare risposta il Consiglio superiore della magistratura con due risposte a quesito, una del 20 febbraio 2008 (Rapporti tra Ufficio del Pubblico Ministero ed organi di informazione), l’altra del 24 settembre 2008

310 Cfr. Cap. III, par. 2.1.

311 V.M.CAFERRA,Il processo al processo. La responsabilità dei magistrati, Cacucci, Bari, 2015, p.

97 e ss.

312 L.VIOLANTE,Magistrati, Einaudi, Torino, 2009, p. 60.

313 G.AMATO,Il nuovo assetto ordinamentale del p.m.: il ruolo del procuratore e i rapporti con i sostituti, cit., p. 98.

(Rapporti tra l’Ufficio di procura e gli organi di informazione), apparentemente in contrasto tra loro.

Con una prima delibera del 20 febbraio 2008, il C.S.M si trova a dover decidere su un quesito posto da un procuratore aggiunto in ordine alla corretta interpretazione da riservare all’art. 5; in particolare, il procuratore si domandava se la delega ivi prevista potesse essere accordata a più magistrati nel caso di una procura di grandi dimensioni, per l’ovvia considerazione che “un solo magistrato non può conoscere, se non in maniera superficiale, le indagini durate anche anni e di conseguenza interloquire in maniera puntuale con gli organi di informazione”. Il Consiglio, dopo essersi soffermato sulla ratio sottesa alla disciplina in commento, nata dalla necessità di evitare ogni forma di protagonismo e di personalizzazione del singolo sostituto, ribadisce che l’espressione “designazione di un magistrato appositamente delegato” escluda necessariamente il ricorso ad una pluralità di magistrati. Una soluzione interpretativa diversa da quella ora prospettata, secondo il Consiglio, confliggerebbe con la ratio della normativa, eludendo così la volontà del legislatore.

Qualche mese dopo, con risposta a quesito del 24 settembre 2008, il Consiglio superiore della magistratura torna sul rapporto tra ufficio del pubblico ministero e organi di informazione, con una soluzione, questa volta, che sembra opposta. Di fronte ad un quesito di un procuratore della Repubblica314, che domandava se, in particolare negli uffici di grandi dimensioni, l’interpretazione dell’art. 5 non potesse valorizzare meglio l’art. 21 Cost. soprattutto con riguardo ad un’interpretazione il più possibile chiara, trasparente e precisa, il Consiglio, in questo caso, abbraccia un’interpretazione maggiormente estensiva dell’art. 5, nell’ottica di una praticabilità nell’organizzazione dei rapporti tra ufficio del pubblico ministero e organi di informazione. Ad avviso del Consiglio, ai fini di una esaustiva e rispettosa (delle situazioni soggettive coinvolte) informazione veicolata per canali ufficiali, è necessario che la fonte sia “perfettamente ed approfonditamente informata dei profili fattuali e dei profili giuridici delle attività

314 Il procuratore in particolare chiedeva: se l’apposita delega di cui all’art. 5 dovesse essere rilasciata dal procuratore ad un unico magistrato ovvero, negli uffici di grandi dimensioni, potesse essere conferita, a seconda dei casi, a magistrati diversi, quali, ad esempio, i procuratori aggiunti coordinatori delle sezioni alle quali appartengono i magistrati assegnatari delle indagini; se, nel caso in cui si intendesse convocare una conferenza stampa, fosse possibile la partecipazione dei magistrati assegnatari del procedimento, il quale avrebbero il compito di affiancare il procuratore della Repubblica per rispondere alle domande.

giudiziarie delle quali si appresta a dare notizia”. Tale fonte difficilmente potrà essere unica negli uffici di procura di grandi dimensioni, posto che, nella quantità delle attività giudiziarie, difficilmente potrebbe far fronte “con precisione e completezza ad una tale ampia richiesta, nei tempi brucianti della comunicazione mass-mediatica”315. Alla luce delle considerazioni poc’anzi esposte, il Consiglio propone un’interpretazione dell’art. 5 meno letterale, sposando l’idea per cui la delega, pur non essendo consentita nei confronti di un numero indifferenziato di magistrati, possa essere effettuata, negli uffici di grandi dimensioni, non solo nei confronti di un unico magistrato, ma anche nei confronti di un magistrato per ciascun settore predeterminato (ad esempio procuratori aggiunti coordinatori di singoli dipartimento). La possibilità di prevedere la partecipazione di questi ultimi alle eventuali conferenze stampa, però, finirebbe con il risultare incompatibile rispetto allo spirito della norma: “tale partecipazione, infatti, sarebbe confliggente con la disposizione dell’art. 5 co. 2 che impone di fornire ogni informazione in modo impersonale attribuendo le attività dell’Ufficio ed escludendo ogni riferimento al magistrato assegnatario”316.

Così ragionando, però, il Consiglio ha legittimato la deroga all’impersonalità dell’ufficio prevista dall’art. 5 del d.lgs. n. 106/2006 per ciò che concerne la delega ad un unico magistrato, negli uffici di grande dimensioni, ai fini di una più corretta, trasparente, chiara informazione, ma non anche la possibilità che i magistrati eventualmente delegati possano partecipare ad una conferenza stampa. Ciò sembra contraddittorio: anche la stessa partecipazione dei magistrati delegati sarebbe finalizzata ad una più corretta, trasparente e chiara informazione, soprattutto alla luce del fatto che tali magistrati sarebbero chiamati ad affiancare il procuratore della Repubblica nel rispondere alle domande (non sarebbero solo loro), con il loro apporto sicuramente più informato, essendo essi stessi assegnatari del procedimento.

Nel documento L’INDIPENDENZA DEL PUBBLICO MINISTERO (pagine 68-71)