j) Falsità in monete , in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento
68. I REATI DI FALSITÀ IN MONETE, CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO
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Sommario
1. Introduzione ...188
2. I reati di falsità in monete, carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento ...188
3. Le Attivita’ a rischio ...191
4. Principi generali di comportamento ...192
5. Controlli dell’Organismo di Vigilanza ...194
67. INTRODUZIONE
Obiettivo della presente parte speciale è di fare in modo che tutti i Destinatari, nella misura in cui sono coinvolti nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto, dalla parte speciale stessa, al fine di prevenire ed impedire il verificarsi di reati in esame.
La presente parte speciale ha la funzione di:
a) fornire i principi generali e procedurali specifici cui i Destinatari, in relazione al tipo di rapporto in essere con la Società, sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del modello b) fornire all'OdV e ai responsabili delle altre funzioni aziendali, chiamati a cooperare con lo
stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.
68. I REATI DI FALSITÀ IN MONETE, CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO
L’articolo 25 bis del D.Lgs. 231/2001, rubricato “Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento”, così recita:
1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per il delitto di cui all'articolo 453 la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;
b) per i delitti di cui agli articoli 454, 460 e 461 la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
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c) per il delitto di cui all'articolo 455 le sanzioni pecuniarie stabilite dalla lettera a), in relazione all'articolo 453, e dalla lettera b), in relazione all'articolo 454, ridotte da un terzo alla metà;
d) per i delitti di cui agli articoli 457 e 464, secondo comma, le sanzioni pecuniarie fino a duecento quote;
e) per il delitto di cui all'articolo 459 le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a), c) e d) ridotte di un terzo;
f) per il delitto di cui all'articolo 464, primo comma, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;
f-bis) per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 459, 460, 461, 473 e 474 del codice penale, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.
Si tratta dei seguenti reati previsti dal Codice Penale:
• Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate;
• Alterazione di monete;
• Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate;
• Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede;
• Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati;
• Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo;
• Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata;
• Uso di valori di bollo contraffatti o alterati.
Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate. (art. 453 c.p.)
E' punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 516 a euro 3.098:
1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori ; 2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;
3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;
4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.
Alterazione di monete (art. 454 c.p.)
Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti
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indicati nei n. 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516.
Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto di monete falsificate (art. 455 c.p.)
Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà.
Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)
Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.
Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato acquisto o detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)
Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 c.p. si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo .Agli effetti della legge penale, si intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.
Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o valori di bollo (art. 460 c.p.)
Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 309 a euro 1.032.
Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)
Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi informatici o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516. La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurare la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.
Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)
Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 516. Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell’articolo 457 c.p., ridotta di un terzo.
Con la disposizione del 23 luglio 2009, il legislatore ha inserito poi, nell’articolo 25-bis, il delitto previsto dagli artt. 473 e 474 del Codice penale ovvero la contraffazione. La legge n. 99/2009 tutela i marchi e tutti gli altri prodotti industriali che sono debitamente registrati.
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L'art. 473 c.p. punisce chiunque contraffà o altera i marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, delle opere dell'ingegno o dei prodotti industriali, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, ovvero chi contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati."
Ai sensi del Regolamento CE n. 1383 del Consiglio del 22 luglio 2003, sono merci contraffatte:
le merci, compreso il loro imballaggio, su cui sia stato apposto, senza autorizzazione, un marchio di fabbrica o di commercio identico a quello validamente registrato per gli stessi tipi di merci, o che non possa essere distinto nei suoi aspetti essenziali da tale marchio di fabbrica o di commercio e che pertanto violi i diritti del titolare del marchio in questione;
qualsiasi segno distintivo (compresi logo, etichetta, opuscolo, ecc.), anche presentato separatamente;
gli imballaggi recanti marchi di merce contraffatta presentati separatamente;
69. LE ATTIVITA’ A RISCHIO
In relazione ai reati di falsità in monete (e valori) le attività ritenute più sensibili risultano essere quelle relative appunto alla gestione dei valori.
Infatti, le Aree Sensibili ove si possano configurare i maggiori rischi in relazione alla commissione dei reati di falsità in monete si possono ipotizzare nelle operazioni di gestione dei valori e ogni attività inerente la trattazione del denaro e dei valori di qualsiasi natura con particolare riferimento a banconote, monete, valori di bollo aventi corso legale nello Stato e all'estero (con particolare riferimento nell’attività di gestione della tariffa TIA).
Ciò premesso appare, difficilmente ravvisabile la possibilità che Organi Sociali e Dipendenti di ASCIT pongano in essere, autonomamente o in concorso con terzi, nell’interesse della stessa, fatti di falsificazione e di alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito.
In particolare, risulta decisamente remota, in concreto, la possibilità che siano commessi, a vantaggio di ASCIT i reati di spendita ed introduzione nello Stato di monete falsificate da parte dei Dipendenti, per i seguenti motivi:
il rischio reputazionale di ASCIT è troppo elevato rispetto al vantaggio economico eventualmente conseguibile attraverso la contraffazione e l'alterazione di monete o l'acquisizione o messa in circolazione di valori falsificati;
i falsi statisticamente rilevati rappresentano una minima percentuale sul totale dei flussi movimentati.
La Società, in relazione ai reati sulla falsità in strumenti e segni di riconoscimento, ha individuato le attività sensibili, di seguito elencate, nell’ambito delle quali, potenzialmente ed in via astratta, potrebbero essere commessi alcuni dei reati di falsità in strumenti o segni di riconoscimento previsti dall’art. 25-bis del Decreto, anche se il rischio anche per questa area è da considerarsi remoto:
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Attività di produzione della documentazione che prevede l’utilizzo di documenti rilasciati dalla PA (es. Ufficio Marchi e Brevetti) inerenti i titoli di proprietà intellettuale.
Registrazione di marchi e brevetti, anche tramite consulenti esterni.
Utilizzo di segni distintivi di altri soggetti nella predisposizione della documentazione e contabile e finanziaria rivolta a soggetti esterni.
Utilizzo di marchi ed altri segni distintivi sui materiali pubblicitari, di propaganda, di formazione e/o sensibilizzazione (ad esempio, relativi alla la raccolta differenziata ed alla raccolta porta a porta).
Eventuali integrazioni delle suddette aree a rischio, ivi incluse quelle afferenti la mappatura delle aree a rischio, potranno essere disposte dal Consiglio di Amministrazione, anche a seguito dell’esame di attività di reporting periodico da parte dell’OdV e dei soggetti che svolgono attività di monitoraggio e verifica.
Le aree a rischio reato, così identificate, costituiscono il punto di riferimento nella definizione delle procedure di controllo da implementare, ai fini dell’adeguamento del sistema di controlli interno.
70. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO
I responsabili delle direzioni, delle funzioni e dei servizi coinvolti nelle aree a rischio e/o in quelle strumentali sono tenuti, nell’ambito della propria attività, al rispetto delle norme di comportamento di seguito indicate, conformi ai principi dettati dal Modello e, in particolare, dal Codice Etico di ASCIT.
In particolare, per quanto riguarda i reati relativi alla contraffazione di monete, carte di pubblico credito o valori bollati è fatto l’espresso divieto di:
a) porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25 bis del Decreto);
b) porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo o favorirne la commissione.
Per la stessa area devono essere osservati i seguenti obblighi:
a) operare nel trattamento di banconote e monete aventi corso legale nello Stato e all’estero, nella stretta osservanza della legge, dei regolamenti e delle disposizioni interne, con onestà, integrità, correttezza e buona fede;
b) puntuale rispetto delle eventuali procedure aziendali od ordini di servizio di controllo di monete, banconote e valori di bollo trattati, a tutela della fede pubblica nella genuinità delle stesse;
c) immediato ritiro dalla circolazione di monete, banconote e valori di bollo di accertata o sospetta falsità, secondo le modalità previste dalla legge;
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e) segnalare all'Organismo di Vigilanza qualsiasi situazione in cui si abbia il sospetto che uno dei reati oggetto della presente Parte Speciale sia stato commesso o possa essere commesso.
Nell’ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto, in particolare, di:
a) detenere, ricevere e mettere in circolazione, in buona o mala fede, monete, banconote e marche da bollo falsificate;
b) mantenere in circolazione, ovvero agevolare la circolazione di monete, banconote e marche da bollo in relazione alle quali si sia acquisita la certezza o si abbia anche solo il sospetto di falsità.
In aggiunta ai presidi esistenti, si dispone la conservazione di adeguato supporto documentale su ogni episodio di rilevazione di falsità, che consenta di procedere in ogni momento ai controlli in merito alle relative circostanze oggettive (di tempo e di luogo) e soggettive (autore del trattamento dei valori falsificati e autore della rilevazione);
In relazione invece ai reati di contraffazione di marchi o segni di riconoscimento è fatto assoluto divieto:
- di porre in essere condotte tali da integrare le fattispecie di reato previste dall’art. 25 bis lettera f bis del D. Lgs. 231/2001;
- di porre in essere qualsiasi comportamento che, pur non integrando in concreto alcuna delle ipotesi criminose sopra delineate, possa in astratto diventarlo;
- di porre in essere o agevolare operazioni in conflitto d'interesse - effettivo o potenziale - con la Società, nonché attività che possano interferire con la capacità di assumere, in modo imparziale, decisioni nel migliore interesse della Società e nel pieno rispetto delle norme del Codice Etico;
- di intrattenere rapporti commerciali con soggetti a rischio per i reati in esame;
- di porre in essere comportamenti che possano, anche indirettamente, essere volti alla contraffazione o comunque alterazione dei marchi, nonché all’uso e alla commercializzazione degli stessi, per qualsiasi fine.
Inoltre, ai fini dell’attuazione dei comportamenti di cui sopra:
- occorre garantire il rispetto delle previsioni contenute nel Codice Etico di ASCIT;
- nell’ambito dei rapporti con la Pubblica Amministrazione o con soggetti qualificabili come Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio deve essere garantito il rispetto dei principi di correttezza, trasparenza e buona fede;
- prima di utilizzare un marchio per un’iniziativa della Azienda, verificare che lo stesso non sia stato preventivamente registrato da terzi;
- nell’ambito della divulgazione di informazioni di natura scientifica, occorre adottare un comportamento improntato ai principi di integrità, onestà, trasparenza e buona fede;
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71. CONTROLLI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA
Pur dovendosi intendere qui richiamati, in generale, i compiti assegnati all’OdV nel documento approvato dal Consiglio di Amministrazione e denominato ‘Statuto dell’OdV’, in relazione alla prevenzione dei reati di cui alla presente parte speciale, l’OdV, tra l’altro, deve:
- verificare l'osservanza, l'attuazione e l'adeguatezza del Modello rispetto all’esigenza di prevenire la commissione dei reati in esame;
- vigilare sull’effettiva applicazione del Modello e rilevare gli scostamenti comportamentali che dovessero eventualmente emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni ricevute;
- verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe e procure in vigore, proponendo modifiche nel caso in cui il potere di gestione non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al responsabile interno o ai suoi sub responsabili, nonché le procedure aziendali vigenti;
- comunicare eventuali violazioni del Modello agli organi competenti in base al Sistema Disciplinare, per l'adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori;
- curare il costante aggiornamento del Modello, proponendo agli organi aziendali di volta in volta competenti l’adozione delle misure ritenute necessarie o opportune al fine di preservarne l’adeguatezza e/o l’effettività.
L’OdV deve comunicare i risultati della propria attività di vigilanza e controllo in materia di reati contro la pubblica Amministrazione, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, secondo i termini indicati nel documento ‘Statuto dell’OdV’.
In materia di falsità nei segni di riconoscimento, l’OdV dovrà vigilare sullo svolgimento delle attività sensibili e sul rispetto dei principi di comportamento e dei principi procedurali specifici previsti in questa parte speciale.
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