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– Recupero urbano, qualità architettonica e inserimento paesaggistico

Art. 71 – Pubblico decoro, manutenzione e sicurezza delle costruzioni e dei luoghi

Riferimenti normativi, regolamentari, tecnici - D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i.

- Regolamento Comunale di Polizia Urbana - Codice Civile

Oggetto, definizione

1. Le costruzioni devono rispettare, nel loro aspetto esterno, il decoro edilizio ed inserirsi coerentemente nel contesto, con riferimento ai caratteri prevalenti dell’ambiente urbano o naturale e ai valori culturali di interesse storico, architettonico e ambientale.

2. Le norme di carattere tecnico-estetico contenute nel presente Articolo, in quanto preordinate ad un corretto inserimento degli edifici nel contesto ambientale, costituiscono necessario riferimento per la progettazione degli interventi edilizi di nuova edificazione e per quelli di recupero degli edifici esistenti.

Prescrizioni e direttive Decoro degli edifici

3. Sono contrari al decoro:

- l’utilizzo improprio di stili estranei al contesto di inserimento;

- l’alterazione dei caratteri tipologici e compositivi fondamentali dei manufatti edilizi;

- l’imitazione di stili architettonici ed il ricorso a “falsi storici”;

- l’alterazione dei caratteri tipologici dell’insediamento.

4. A tal riguardo il Responsabile del SUE, sentita la Giunta Comunale, potrà dettare direttive e stabilire limitazioni intese ad ottenere determinati inquadramenti urbanistici per le costruzioni prospicienti vie o piazze, anche nel caso in cui la nuova costruzione o gli edifici oggetto di ristrutturazione ne costituiscano sfondo prospettico.

5. Al fine di garantire il decoro degli edifici e delle costruzioni, il Responsabile può ordinare ai proprietari l’esecuzione delle opere necessarie, quali intonacature, tinteggiature, rifacimento di coperture ed infissi, ripuliture, recinzioni e pavimentazioni, ovvero la rimozione degli elementi, quali scritte, insegne, decorazioni, coloriture, sovrastrutture, che non rispettano i requisiti di decoro e di armonizzazione con l’insieme.

6. Qualora, a seguito di demolizione, di interruzione di lavori o per altra causa, si rendano visibili dall’esterno o da luoghi aperti al pubblico parti di edifici e/o aree pertinenziali di edifici non conformi ai principi di decoro edilizio e di corretta ambientazione, ovvero deturpino l’ambiente circostante e contrastino con le norme igienico-sanitarie o di sicurezza vigenti, il Responsabile può ordinare ai proprietari l’immediata esecuzione delle necessarie opere di sistemazione e di messa in sicurezza degli edifici o delle aree.

7. Il Responsabile, quando ordina la realizzazione degli interventi di cui ai precedenti commi, indica le modalità di esecuzione e stabilisce il termine di inizio e di ultimazione dei lavori, con riserva di intervento sostitutivo in caso di inerzia o di violazione delle prescrizioni, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e con spese a carico del privato.

8. In caso di inottemperanza il Comune, fatte salve le sanzioni previste per l’inosservanza delle norme dei Regolamenti Comunali, può disporre l’esecuzione d’ufficio a carico degli inadempienti, con recupero delle spese sostenute nelle forme stabilite dalla legge.

Decoro degli spazi

9. Tutti gli spazi pubblici o ad uso pubblico, quali piazze e portici, aree di sosta e parcheggi, marciapiedi e percorsi ciclo-pedonali, aree verdi, ecc., devono essere opportunamente illuminate ed attrezzate, nonché mantenute in modo da assicurarne la fruizione in sicurezza da parte di tutti i cittadini, senza costituire pregiudizio per la pubblica incolumità.

10. Dovranno essere messe in atto tutte le azioni e gli accorgimenti tali da non permettere che gli spazi pedonali, in particolare marciapiedi e piste ciclabili, vengano occupati dalla sosta di veicoli, impedendone o limitandone la fruibilità.

11. I punti di accesso alle camere di ispezione ed ai chiusini in genere relativi alle reti di servizi pubblici devono essere correttamente inseriti nella superficie pavimentata, sia degli spazi pubblici o ad uso pubblico che in di quelli privati, e non devono costituire pregiudizio alla pubblica incolumità.

12. La manutenzione e conservazione delle strade private di servizio a più lotti è a carico dei soggetti proprietari, i quali devono provvedere:

- alla manutenzione ordinaria e straordinaria della pavimentazione, della segnaletica, dell’impianto di illuminazione e delle opere di raccolta e scarico delle acque meteoriche;

- alla pulizia;

- all’apposizione di apposita targa con la dicitura “Proprietà Privata”.

13. Il Comune ha la facoltà di installare nelle proprietà private, a proprie cura e spese e previo avviso ai proprietari, indicatori stradali e apparecchi per servizi collettivi quali tabelle indicanti la toponomastica, segnaletica stradale e turistica, piastrine dei capisaldi per l’indicazione altimetrica e per l’indicazione di saracinesche, idranti ed altre infrastrutture, mensole, ganci, tubi, pali per la pubblica illuminazione, semafori e simili.

14. I proprietari degli immobili e delle aree interessate sono tenuti al rispetto degli elementi di cui al comma precedente, non possono coprirli e nasconderli e sono tenuti al loro ripristino qualora vengano distrutti o danneggiati per loro diretta responsabilità.

15. Il Responsabile:

- ha la facoltà di imporre la manutenzione e la conservazione degli spazi scoperti e la rimozione di oggetti, depositi e materiali, insegne e quant’altro possa deturpare l’ambiente o costituire pregiudizio per la pubblica incolumità;

- ha la facoltà di affiggere manifesti e cartelli pubblicitari unicamente negli spazi indicati dal Comune e nel rispetto delle caratteristiche ambientali;

- può imporre la recinzione e la manutenzione dei terreni non coltivati, privi di specifica destinazione, indecorosi o pericolosi.

16. In caso di inottemperanza il Comune, fatte salve le sanzioni previste per l’inosservanza delle norme dei Regolamenti Comunali, può disporre l’esecuzione d’ufficio a carico degli inadempienti, con recupero delle spese sostenute nelle forme stabilite dalla legge.

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Art. 72 – Facciate degli edifici ed elementi architettonici di pregio

Riferimenti normativi, regolamentari, tecnici - Presente articolo

Oggetto, definizione

1. Si rinvia al Prontuario per la Qualità Architettonica e la Mitigazione Ambientale (PQAMA) del Piano degli Interventi.

Art. 73 – Elementi aggettanti delle facciate, parapetti, davanzali

Riferimenti normativi, regolamentari, tecnici - D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i., art. 6 - R.D. 639/1910

- Codice Civile

- Regolamento Comunale di Polizia Urbana

Oggetto, definizione

1. Trattasi della normativa riguardante le strutture aggettanti delle facciate ricadenti su suolo pubblico o di uso pubblico.

Prescrizioni e direttive

2. Gli aggetti su spazi pubblici o aperti al pubblico sono regolamentati nel modo seguente:

- fino a ml 5,00 di altezza sono ammessi solo in corrispondenza dei marciapiedi e per sporgenze non superiori a cm 10;

- oltre i ml 5,00 di altezza sono consentiti, anche in mancanza di marciapiede, a condizione che la sporgenza non superi il 10% della larghezza media dello spazio aperto prospettante, con un massimo di ml 1,00.

3. In casi particolari e documentati, possono essere consentite eccezioni a quanto stabilito dal precedente comma 2, a condizione che sul filo marciapiede venga realizzata una barriera fissa, che impedisca l'insinuarsi di mezzi di trasporto sotto agli oggetti.

4. Devono inoltre essere osservate le seguenti prescrizioni:

- per tende davanti alle aperture: sono ammesse le tende a telo teso, ricadenti su spazio pedonale aperto al pubblico; la loro altezza dal suolo deve essere in ogni punto non inferiore a ml 2,20 e la proiezione della sporgenza massima deve distare almeno cm 50 dal filo esterno del marciapiede;

l'apposizione delle tende può essere vietata quando esse costituiscono ostacolo al traffico o comunque limitino la visibilità;

- i serramenti prospettanti spazi aperti al pubblico, ad un’altezza inferiore a ml 4,50, devono potersi aprire senza sporgere dal paramento esterno;

- sotto i portici e sui marciapiedi di fabbricati posti sul fronte stradale, sono ammesse luci ad andamento orizzontale allineate alla quota di calpestio del suolo, per dare luce ai sotterranei, purché siano costituite da elementi trasparenti a superficie scabra, staticamente idonei, collocati a perfetto livello del suolo; la realizzazione delle suddette luci può essere attuata nei basamenti perimetrali dei fabbricati o in luogo delle alzate dei gradini e devono sempre essere munite di difese antintrusione ed antisfondamento.

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Art. 74 – Allineamenti

Riferimenti normativi, regolamentari, tecnici - Presente articolo

Oggetto, definizione

1. Trattasi della normativa riguardante gli allineamenti planimetrici e quelli definiti dalle altezze degli edifici.

Prescrizioni e direttive

2. La progettazione delle nuove costruzioni, ivi compresi anche gli ampliamenti degli edifici esistenti, dovrà avvenire nel rispetto degli allineamenti esistenti e/o definiti dallo strumento urbanistico, dei corpi di fabbrica che identifichino un preciso carattere di disegno urbano.

3. Ove siano presenti allineamenti delle altezze degli edifici che costituiscono elemento connotante dell’immagine urbana, l’eventuale sopraelevazione deve conservare detto valore, attraverso adeguate soluzioni architettoniche.

A

rt. 75 – Piano del colore

Riferimenti normativi, regolamentari, tecnici - Presente articolo

Oggetto, definizione

1. Il Piano del Colore stabilisce i criteri guida degli interventi di ripristino, di restauro e di manutenzione dei paramenti murari degli edifici del Centro Storico e comprende gli interventi sulle superfici da tinteggiare e su tutti gli elementi che compongono la facciata.

Prescrizioni e direttive

2. Si demanda a specifico Piano del Colore la definizione degli indirizzi per gli interventi previsti nel Centro Storico.

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Art. 76 – Coperture degli edifici

Riferimenti normativi, regolamentari, tecnici - Presente articolo

Oggetto, definizione

1. Si rinvia al Prontuario Prontuario per la Qualità Architettonica e la Mitigazione Ambientale (PQAMA) del Piano degli Interventi.

Art. 77 – Illuminazione pubblica

Riferimenti normativi, regolamentari, tecnici - L.R. 7 agosto 2009, n. 17 e s.m.i.

- Piano Comunale dell’Illuminazione per il Contenimento dell’Inquinamento Luminoso (PICIL)

Oggetto, definizione

1. Si rinvia al Piano Comunale dell’Illuminazione per il Contenimento dell’Inquinamento Luminoso (PICIL).

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A

rt. 78 – Griglie ed intercapedini

Riferimenti normativi, regolamentari, tecnici - Presente articolo

Oggetto, definizione

1. Trattasi della disciplina per il collocamento di intercapedini e altre opere atte a dare aria e luce ai locali sottostanti, in fregio al piano stradale di vie o piazze pubbliche o gravate di servitù d’uso pubblico.

Prescrizioni e direttive

2. Il collocamento di intercapedini e altre opere atte a dare aria e luce ai locali sottostanti, in fregio al piano stradale di vie o piazze pubbliche o gravate di servitù d'uso pubblico, è soggetto a preventiva concessione comunale ed al pagamento delle relative imposte. Tali concessioni si intendono accordate salvi i diritti dei terzi e con facoltà di modifica per sopravvenute esigenze di natura collettiva, senza necessità di indennizzo.

3. Di norma il posizionamento delle griglie e di altri tipi di finitura potrà avvenire nelle vie dotate di marciapiedi o di portici di larghezza almeno 150 cm, interessando parte degli stessi, o nelle vie interdette al transito veicolare.

4. I grigliati inseriti nella pavimentazione devono essere realizzati con maglie compatibili con il passaggio di persone in carrozzina o che impiegano bastoni o altri ausili per la deambulazione; i grigliati ad elementi paralleli devono comunque essere posti con gli elementi ortogonali al verso di marcia.

5. I concessionari sono responsabili di tutti i danni che possano derivare tanto al suolo pubblico che ai terzi in dipendenza del collocamento delle intercapedini, griglie o simili; in caso di rotture o guasti comunque provocati i concessionari devono provvedere all'immediata riparazione; in caso di modifica delle livellette stradali o comunque ove risultasse necessario, per ragioni di interesse pubblico, revocare la concessione amministrativa, i concessionari dovranno, nel termine assegnato, provvedere a rimuovere le opere eseguite, secondo quanto sarà prescritto dall'Ufficio competente, fermo restando che qualora non sia provveduto nei termini assegnati il Comune procederà all'esecuzione del ripristino, in danno dei concessionari, secondo le vigenti normative.

6. Le intercapedini dovranno essere mantenute pulite, sgombere da qualsivoglia materiale e prive di percolamenti o ristagni di acque meteoriche o liquami, a cura e spese dei concessionari.

7. Il Comune non assume alcuna responsabilità per eventuali infiltrazioni di acqua o umidità dal suolo stradale nelle intercapedini.

8. Il proprietario dell’intercapedine esistente o di nuova costruzione su aree pubbliche o a uso pubblico deve provvedere, a propria cura e spesa, al mantenimento dei muri sia dell’edificio sia quello di sostegno del corpo stradale, della soletta e della relativa impermeabilizzazione. Gli interventi di manutenzioni dovranno essere realizzati a cura del concessionario.

9. Le nuove costruzioni, gli ampliamenti, nonché qualsiasi locale di nuova realizzazione da destinarsi ad utilizzazione abitativa deve essere isolato dall’umidità del suolo, utilizzando gli opportuni accorgimenti tecnologici in funzione delle tipologie costruttive, al fine di garantire l’isolamento della costruzione per prevenire l’umidità da assorbimento capillare.

10. Tutti i pavimenti dei locali a contatto con il terreno devono avere il piano di calpestio isolato, anche mediante sistemi tipo “igloo” o equivalente efficacemente aerato e ventilato.

Art. 79 – Antenne e impianti di condizionamento a servizio degli edifici e altri impianti tecnici

Riferimenti normativi, regolamentari, tecnici - Presente articolo

Oggetto, definizione

1. Trattasi della disciplina afferente gli aspetti relativi al decoro delle antenne e degli altri impianti tecnologici.

Prescrizioni e direttive Antenne

2. In caso di interventi di nuova costruzione o di demolizione e ricostruzione di edifici deve essere installata una sola antenna radio-televisiva/parabolica centralizzata. Ove ciò non sia tecnicamente possibile, le antenne devono comunque essere ridotte al numero minimo indispensabile.

3. Possono essere ammesse antenne paraboliche non collettive nel caso di condominio nel quale non si raggiunga la maggioranza prevista per l’installazione di una antenna collettiva oppure per particolari esigenze di puntamento dell’antenna parabolica.

4. Le parabole devono preferibilmente presentare, in tutti i casi, una colorazione capace di mimetizzarsi con quella del manto di copertura, della facciata o dell’ambiente, a seconda del posizionamento, oppure essere in materiale trasparente.

5. In tutti i casi ed in tutti gli edifici, le antenne paraboliche (sia condominiali, che singole) andranno posizionate sul tetto degli edifici, nel lato considerato “interno o verso cortile” rispetto alla strada pubblica, salvo nelle zone o negli edifici vincolati ai sensi del D.Lgs 42/2004, dove la prescritta autorizzazione indicherà il posizionamento che maggiormente tutela il vincolo stesso.

Impianti di condizionamento e/o climatizzazione

6. Le apparecchiature funzionali al condizionamento e/o climatizzazione non possono essere installate a sporgere al di fuori del filo del perimetro del muro di facciata prospettante la pubblica via. È consentita l’installazione di dette apparecchiature al di fuori del filo del perimetro del muro di facciata, nei cavedi, nei cortili chiusi e sui poggioli/terrazzi, purché l’apparato risulti collocato entro l’ingombro del parapetto/ringhiera degli stessi. È consentita altresì l’installazione dei condizionatori sulle coperture degli edifici, a condizione che non siano visibili da strade e/o spazi pubblici o aperti all’uso pubblico.

7. In caso di oggettiva e dimostrata impossibilità a seguire le indicazioni di cui al precedente comma, i condizionatori dovranno essere adeguatamente mascherati, adottando soluzioni tali da consentirne un idoneo inserimento architettonico.

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A

rt. 80 – Serramenti esterni degli edifici

Riferimenti normativi, regolamentari, tecnici - Presente articolo

Oggetto, definizione

1. Si rinvia al Prontuario Prontuario per la Qualità Architettonica e la Mitigazione Ambientale (PQAMA) del Piano degli Interventi.

Art. 81 – Insegne commerciali, mostre, vetrine, tende, targhe

Riferimenti normativi, regolamentari, tecnici - D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 23 e s.m.i.

- D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e s.m.i.

- D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e s.m.i.

- D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.

- Regolamento Comunale sull’imposta di pubblicità e pubbliche affissioni

- Regolamento Provinciale per l'installazione dei mezzi pubblicitari lungo le strade provinciali

Oggetto, definizione

1. Le vetrine dei negozi, le targhe, le tende e le insegne devono essere progettate in modo unitario rispetto al prospetto interessato ed inserirsi nel medesimo con materiali, colori e forme adeguate alle caratteristiche architettoniche dell'edificio e del contesto circostante, garantendo l’accessibilità ai locali e i percorsi pedonali.

Prescrizioni e direttive

2. Le vetrine degli esercizi commerciali devono essere collocate entro gli stipiti delle aperture di ogni singolo foro, senza sovrapporsi ai contorni murari e senza sporgere oltre il filo della facciata.

3. L’apposizione di tende all’esterno degli esercizi pubblici e commerciali è consentita solo se questi sono prospettanti su marciapiedi o su spazi continuativamente interdetti al transito veicolare. Il bordo inferiore delle tende, delle eventuali mantovane o frontalini ed il loro meccanismo non possono essere posti ad altezza inferiore a 2,20 m dal piano del marciapiede; la proiezione massima della sporgenza della tenda deve distare almeno 50 cm dal bordo esterno del marciapiede.

4. Le insegne e le scritte commerciali luminose, nel rispetto di quanto stabilito dal Codice della Strada di cui al D.Lgs 285/1992 e smi e relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione di cui al DPR 495/1992 e smi, non devono ostacolare visuali panoramiche o essere impattanti con l’ambiente, né disturbare la regolare e corretta emissione del flusso luminoso degli apparecchi della pubblica illuminazione o compromettere la piena accessibilità ai marciapiedi.

5. Sono fatte salve le disposizioni contenute nel Regolamento Comunale sull’imposta di pubblicità e pubbliche affissioni e nel Regolamento Provinciale per l'installazione dei mezzi pubblicitari lungo le strade provinciali.

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A

- Regolamento Comunale sull’imposta di pubblicità e pubbliche affissioni

- Regolamento Provinciale per l'installazione dei mezzi pubblicitari lungo le strade provinciali

Oggetto, definizione

1. Ai fini della regolamentazione della installazione dei mezzi pubblicitari si richiamano le seguenti definizioni:

a) Insegna di Esercizio

Scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.

b) Preinsegna

Scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta.

c) Sorgente luminosa direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

e) Striscione, locandina e stendardo

Elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidezza, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Può essere luminoso per luce indiretta. La locandina, se posizionata sul terreno, può essere realizzata anche in materiale rigido.

f) Segno orizzontale reclamistico

Riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

g) Impianto pubblicitario di servizio

Qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapedonali, cestini, panchine, orologi, o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

h) Impianto di pubblicità o propaganda

Qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti, né come insegna di esercizio, né come preinsegna, né come cartello, né come striscione, locandina o stendardo, né come segno

orizzontale reclamistico, né come impianto pubblicitario di servizio. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

Prescrizioni e direttive

2. La cartellonistica pubblicitaria deve essere realizzata secondo i principi della salvaguardia del decoro della città e del rispetto dell’impatto visivo ed ambientale e non deve costituire barriera visiva di disturbo del traffico o essere pericolosa per i pedoni, nel rispetto di quanto stabilito dal Codice della Strada di cui al D.Lgs 285/1992 e smi e relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione di cui al DPR 495/19925 e smi. Sono fatte salve, inoltre, le autorizzazioni previste dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio per gli edifici monumentali e per le aree soggette a tutela paesaggistica.

3. L'installazione dei mezzi pubblicitari di cui al precedente comma 1 è subordinata esclusivamente all'ottenimento dell'Autorizzazione ai sensi del Codice della Strada.

4. Per l’installazione di mezzi pubblicitari lungo le strade non comunali ed al di fuori dei Centri Abitati, l'interessato dovrà presentare istanza di Autorizzazione tramite il SUAP direttamente all’Ente proprietario o gestore della strada, nei modi e termini previsti dall'Art. 53 del Regolamento di Attuazione del Nuovo Codice della Strada (DPR 495/1992).

5. All’interno della perimetrazione del Centro Abitato, l'interessato dovrà presentare istanza di autorizzazione tramite il SUAP al Comando di Polizia Locale. Il SUAP inoltrerà all'Ente proprietario della strada, qualora non comunale, la richiesta di nulla osta, che dovrà essere acquisito prima dell’emissione dell’autorizzazione di competenza.

6. Sono fatte salve le disposizioni contenute nel Regolamento Comunale sull’imposta di pubblicità e pubbliche affissioni e nel Regolamento Provinciale per l'installazione dei mezzi pubblicitari lungo le strade provinciali.

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rt. 83 – Muri di cinta

Riferimenti normativi, regolamentari, tecnici - Presente articolo

Oggetto, definizione

1. Si rinvia al Prontuario per la Qualità Architettonica e la Mitigazione Ambientale (PQAMA) del Piano degli Interventi.

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rt. 84 – Beni culturali e edifici storici

Riferimenti normativi, regolamentari, tecnici - D.Lgs. n. 22 gennaio 2004, n. 42

Oggetto, definizione

1. I beni culturali sono disciplinati dalla Parte Seconda del D.Lgs.42/2004 e smi e le Autorizzazioni e prescrizioni della Soprintendenza prevalgono su quanto definito nel presente REC.

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rt. 85 – Cimiteri monumentali e storici

Riferimenti normativi, regolamentari, tecnici

- Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria e Trasporti Funebri

Oggetto, definizione

1. Si rinvia al Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria.