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– Tutela degli spazi verdi e dell’ambiente

Art. 57 – Aree verdi

Riferimenti normativi, regolamentari, tecnici - Presente articolo

Oggetto, definizione

1. L’Amministrazione Comunale riconosce la valenza del verde urbano nella sua complessità come elemento qualificante del contesto urbano e di fondamentale interesse ambientale. Il verde favorisce il miglioramento della qualità urbana, attraverso i benefici che le specie vegetali arboree apportano al microclima, alla qualità dell’aria, al ciclo delle acque e contribuisce alla salvaguardia della biodiversità.

Prescrizioni e direttive

2. Si rinvia alla disciplina dello strumento urbanistico e/o a specifico Regolamento Comunale.

Art. 58 – Parchi urbani e giardini di interesse storico e documentale

Riferimenti normativi, regolamentari, tecnici - Presente articolo

Oggetto, definizione

1. L’Amministrazione Comunale, nella consapevolezza che il verde rappresenta un fattore di miglioramento della qualità della vita dei residenti, favorisce lo sviluppo, la progettazione, la cura e la gestione dei parchi urbani, direttamente e/o promuovendo interventi di sussidiarietà orizzontale.

Prescrizioni e direttive

2. Si rinvia alla disciplina dello strumento urbanistico e/o a specifico Regolamento Comunale.

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Art. 59 – Orti urbani

Riferimenti normativi, regolamentari, tecnici - Presente articolo

Oggetto, definizione

1. L’Amministrazione Comunale riconosce la valenza del verde urbano nella sua complessità, compresi gli aspetti sociali ed aggregativi che risultano stimolati dalla valorizzazione delle aree verdi.

Prescrizioni e direttive

2. Si rinvia alla disciplina dello strumento urbanistico e/o a specifico Regolamento Comunale.

Art. 60 – Parchi e percorsi in territorio rurale

Riferimenti normativi, regolamentari, tecnici - Presente articolo

Oggetto, definizione

1. Il recupero e la valorizzazione del territorio agricolo è tra gli obiettivi che l’Amministrazione Comunale intende perseguire, anche attraverso la riattivazione di pratiche di uso agricolo del territorio integrate da funzioni sociali, culturali, educative e di tutela dell’ambiente e del paesaggio.

Prescrizioni e direttive

2. L’individuazione degli ambiti territoriali naturali da assoggettare a misure di salvaguardia e ad usi specifici, anche attraverso la progettazione e/o il recupero di sentieri, percorsi e vie d’acqua di interesse paesaggistico, è demandata agli strumenti di programmazione urbanistica.

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Art. 61 – Sentieri

Riferimenti normativi, regolamentari, tecnici - Presente articolo

Oggetto, definizione

1. I sentieri costituiscono parte integrante del paesaggio agrario e assumono valenza nell’ambito della valorizzazione delle risorse naturalistiche del territorio comunale.

Prescrizioni e direttive

2. Gli interventi di sistemazione/rifunzionalizzazione del paesaggio agrario, fermo restando il rispetto dell’ambiente naturale, devono essere particolarmente attenti alla fruibilità collettiva del territorio, a cui sono preordinati vie, tracciati, sentieri, strade poderali e percorsi naturalistici in genere.

Art. 62 – Tutela del suolo e del sottosuolo

Riferimenti normativi, regolamentari, tecnici - Regio Decreto 8 maggio 1904, n. 368 - Regio Decreto 5 luglio 1904, n. 523

- Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 e s.m.i.

- D.G.R.V. 10 maggio 2006, n. 1322 e s.m.i.

- Regolamenti e direttive da parte degli Enti gestori delle reti e/o dei corpi ricettori

- O.P.C.M. 18 ottobre 2017, n. 3621 “Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato parte del territorio della Regione Veneto nel giorno 26 settembre 2007”

- Ordinanza 22 gennaio 2008, n. 3 del Commissario delegato per emergenza concernente gli eccezionali eventi metereologici del 26 settembre 2007

- Piano di Assetto del Territorio

Oggetto, definizione

1. Trattasi di normative riguardanti la sicurezza idraulica nell’ambito degli interventi edilizi e urbanistici.

Prescrizioni e direttive

2. Gli interventi di nuova edificazione di volumetria superiore a mc 1.000 o comportanti una riduzione della superficie permeabile di pertinenza superiore a mq 200 devono essere accompagnati dalla VCI del progetto redatta ai sensi della DGRV 1322/2006 e smi che indichi le misure compensative o mitigatorie che si intendono porre in essere, anche con riferimento a fossati, compluvi, invasi, tubazioni di convogliamento acque, eventualmente esistenti nell’area di intervento o ai confini della medesima.

3. L’acquisizione del parere favorevole della competente Autorità idraulica è:

- obbligatorio per gli interventi di volumetria superiore a mc 2.000 o comportanti una riduzione della superficie permeabile di pertinenza superiore a mq 1.000;

- facoltativo per gli interventi compresi tra mc 1.000 e mc 2.000 o comportanti una riduzione della superficie permeabile di pertinenza compresa tra mq 200 e mq 1.000 a condizione che nell’ambito della verifica di compatibilità idraulica siano previsti sistemi idonei al trattenimento delle acque piovane gravanti su superfici impermeabili quali tetti e aree pavimentate facenti riferimento alle pertinenze del lotto edificato per il tempo necessario a consentire un regolare smaltimento nella rete.

4. Oltre a quanto disciplinato ai precedenti commi del presente Articolo, valgono le seguenti disposizioni:

- per interventi comportanti una superficie impermeabilizzata di progetto inferiore a 8 mq (Si

progetto < 8 mq), non è previsto alcun dispositivo e/o sistema di raccolta e scarico delle acque

meteoriche, fatte salve diverse indicazioni da parte del Responsabile del Servizio;

- per ampliamenti comportanti una superficie impermeabilizzata di progetto compresa tra 8 mq ed il 15% della superficie impermeabilizzata esistente (8 mq ≤ Si progetto < 15% della Si esistente), le superfici o le volumetrie da contabilizzare, per accertare il superamento delle soglie indicate nel comma 3, sono solamente quelle in aggiunta al fabbricato esistente;

- per ampliamenti comportanti una superficie impermeabilizzata di progetto maggiore del 15%

della superficie impermeabilizzata esistente (Si ≥ 15% della Si esistente), le superfici o le volumetrie da contabilizzare, per accertare il superamento delle soglie indicate nel comma 3, sono comprensive del fabbricato esistente.

- per interventi di “demolizione con ricostruzione”, si precisa che una volta demolito il fabbricato preesistente il successivo intervento edilizio si configura, ai fini del calcolo delle soglie di cui al

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comma 3, quale nuova edificazione per la quale non possono essere scomputati né la superficie, né il volume del fabbricato preesistente.

5. L’indagine idraulica da svolgere e le tipologie dei dispositivi da adottare sono in relazione alle seguenti classificazioni dimensionali degli interventi urbanistici e secondo i criteri di dimensionamento stabiliti dal documento “Valutazione di compatibilità idraulica - Linee guida”

edito nel 2009 dal Commissario Delegato per l’emergenza concernente gli eccezionali eventi meteorologici del 26 settembre 2007:

- Classe 1 - Trascurabile impermeabilizzazione potenziale:

è sufficiente adottare buoni criteri costruttivi per ridurre le superfici impermeabili, quali le superfici dei parcheggi, tetti verdi etc.

Si prescrive inoltre l’obbligo di presentazione agli uffici comunali degli elaborati di progetto che evidenzino le superfici interessate da impermeabilizzazione ed il sistema di raccolta e scarico delle acque meteoriche.

- Classe 2 - Modesta impermeabilizzazione:

è opportuno sovradimensionare la rete rispetto alle sole esigenze di trasporto della portata di picco realizzando volumi compensativi cui affidare funzioni di laminazione delle piene, in questi casi è opportuno che le luci di scarico non eccedano le dimensioni di un diametro di 200 mm.

- Classe 3 - Modesta impermeabilizzazione potenziale:

oltre al dimensionamento dei volumi compensativi cui affidare funzioni di laminazione delle piene è opportuno che le luci di scarico non eccedano le dimensioni di un diametro di 200 mm e che i tiranti idrici ammessi nell’invaso non eccedano il metro.

- Classe 4 - Significativa impermeabilizzazione potenziale:

andranno dimensionati i tiranti idrici ammessi nell’invaso e le luci di scarico in modo da garantire la conservazione della portata massima defluente dall’area in trasformazione ai valori precedenti l’impermeabilizzazione.

- Classe 5 - Marcata impermeabilizzazione potenziale:

è richiesta la presentazione di uno studio di dettaglio molto approfondito.

Riferimento Classificazione intervento Soglie dimensionali Criteri da

adottare Ordinanze Trascurabile impermeabilizzazione potenziale S* < 200 mq 0

Modesta impermeabilizzazione 200 mq < S* < 1.000 mq 1

D.G.R.

1322/06

Modesta impermeabilizzazione potenziale 1.000 mq < S < 10.000 mq 1 Significativa impermeabilizzazione potenziale 10.000 mq < S < 100.000 mq 2 S > 100.000 mq e Φ < 0,3 2 Marcata impermeabilizzazione potenziale S > 100.000 mq e Φ > 0,3 3 6. Le condotte che scaricano nella rete pubblica delle acque bianche devono essere dotate di valvola di

non ritorno e di manufatti di invaso determinati secondo il dimensionamento previsto dal precedente comma del presente Articolo.

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