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4.1. Introduzione

4.2.6. Regione Friuli-Venezia Giulia

In Friuli-Venezia Giulia, il regolamento concernente modalità e criteri per l’at- tuazione di operazioni cofinanziate dal Fondo sociale europeo ai sensi di quanto pre- visto dall’articolo 52 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76, emanato con Dpr n. 0232/pres. del 4.10.2011, prevede all’articolo 13, la possibilità di operare an- che attraverso la dichiarazione forfettaria dei costi indiretti e/o l’applicazione di ta- belle standard di costi unitari. La deliberazione n. 2461/2010 concernente “Tabelle standard di costi unitari per la realizzazione di operazioni formative finanziate dal FSE. articolo 11, paragrafo 3, lettera b), punto ii) del regolamento (Ce) n. 1081/2006 come modificato dall’articolo 1 del regolamento (Ce) n. 396/2009” e la deliberazione della Direzione centrale lavoro e formazione n. 514 dd. 29.3.2012 approvante il documento “Costi unitari fissi CUF calcolati applicando tabelle stan- dard di costi unitari, costi indiretti dichiarati su base forfettaria” stabiliscono un’uni- tà di costo standard ora corso. Il successivo documento “Costi unitari fissi – CUF – calcolati applicando tabelle standard di costi unitari, costi indiretti dichiarati su base forfettaria, regolamento Ce n. 396/2009 – integrazioni al documento approvato con dgr 514/2012” che costituisce allegato A) della dd n. 777 del 18.4.2013, porta al su- peramento del criterio di finanziamento in base alle ore corso erogate. Infatti, nel nuovo sistema, assumono rilevanza il percorso dell’allievo e le ore da questo fre- quentate. Da qui la necessità di individuare costi unitari fissi riferiti ad attività di for- mazione professionale di carattere collettivo, finanziate in base alle ore di formazio- ne frequentate dall’allievo (ore allievo).

I costi unitari fissi si riferiscono ad attività che assicurano il recepimento dei li- velli essenziali delle prestazioni così come definiti dal capo III del decreto legisla- tivo 17 ottobre 2005, n. 226 “(Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni

relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell’articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53”), secondo quanto previsto dal comma 18 dell’articolo 10 della legge regionale n. 18/2011. Sono attività di forma- zione professionale di carattere collettivo, generalmente finanziate in base alle ore di formazione erogate dal soggetto titolare del progetto. Le tipologie formative indi- viduate sono quelle denominate “Qualificazione di base – IFP”, rivolte ai giovani in possesso del titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione, valide ai fini dell’assol- vimento dell’obbligo di istruzione e del diritto dovere di Istruzione e formazione professionale. Nella determinazione del target propedeutico alla determinazione dei CUF non sono stati computati eventuali costi relativi alle voci di spesa del Piano dei costi del Regolamento: “attività di sostegno all’utenza” e “attività di sostegno all’u- tenza svantaggiata”, per fare in modo che rimanesse un nucleo di base omogeneo delle attività dei percorsi.

Le attività devono avere una durata che va da 2.970 a 3.600 ore (di norma 1.056 all’anno) erogate in tre anni formativi. La partecipazione alle attività formative è as- sicurata a tutti i cittadini di età inferiore ai 18 anni che ne facciano richiesta. Il nu- mero minimo di iscritti è 12.

Come evidenziato dalla deliberazione n. 777/2013, ai fini della definizione del- l’UCS ora allievo è stato analizzato il rendiconto generale di spesa dell’a.f. 2010/11, giungendo all’individuazione dell’UCS di € 6,58. In precedenza, con il dgr n. 514/2012, le operazioni relative alle annualità 2009 e 2010, realizzate secondo la modalità di gestione finanziaria “a costi reali”, rappresentavano la base dati utilizza- bile per una revisione delle tabelle standard di costi unitari di cui al dgr n. 2461/2010. Essa poggiava sull’analisi di serie storiche di dati finanziari relativi all’attuazione delle operazioni prima della messa a regime delle UCS con l’annua- lità 2011. L’analisi è stata realizzata prendendo in esame i dati finanziari dei rendi- conti di spesa delle 56 operazioni finanziate dal POR nel periodo considerato e ha visto una razionalizzazione delle tabelle standard dei costi unitari esistenti.

Le classi di riferimento sono le fonti di dati che diversamente combinati contri- buiscono a valorizzare le UCS. Raccolgono le seguenti informazioni:

• durata in ore dei percorsi • numero di allievi

• costo dei percorsi

La “durata in ore dei percorsi” è data dal numero di “ore previste” (1056 ore an- nuali) e/o dal numero delle ore reali. Il numero di allievi si riferisce al numero di al- lievi effettivamente “frequentanti” (frequenza >75% delle ore previste). “Costi so- stenuti” sono tutti i costi dell’operazione: diretti e indiretti.

Le voci di costo riferite alle spese fisse di processo per il calcolo della UCS ora allievo, sono: 1. Costi di struttura (retribuzioni ed oneri personale non docente interni, collaborazioni professionali non docenti, aggiornamento personale, vitto personale dipendente, affitto locali manutenzione ordinaria e straordinaria locali,

affitto, ammortamento, attrezzature, assicurazioni, spese di riscaldamento, condi- zionamento, acqua, spese di illuminazione e forza motrice, spese postali e telefo- niche, trasporto, spese di cancelleria e stampati, altro); 2. Costi diretti (spese per la progettazione degli interventi formativi, spese per la pubblicità dell’attività, perso- nale formatore interno, collaborazioni professionali docenti, e non docenti, spese per esami e colloqui finali, visite didattiche, stage, altro); 3. Consumi.

La Regione fa riferimento ai costi unitari fissi (CUF), individuando un’unica unità di costo standard, con riferimento alle attività formative di carattere collettivo finanziate in base alle ore di formazione frequentate dagli allievi.

La metodologia seguita nella determinazione dei costi unitari fissi è impostata, utilizzando la fonte del rendiconto generale delle spese. In relazione alle tipologie di operazioni formative gestite a “costi reali”, si è proceduto all’esame delle opera- zioni ammesse al finanziamento il cui rendiconto è stato presentato entro la data li- mite stabilita. L’esame ha riguardato i costi esposti a rendiconto. Sono stati esami- nati i dati di tutti i rendiconti presentati e, in questo caso, non si è ricorso ad una campionatura. L’esame ha riguardato i costi diretti delle operazioni ed è stato tratto il costo medio dei costi diretti per tipologia di operazione, attraverso un’espres- sione che tiene conto della somma dei costi diretti rispetto al monte ore totale delle ore diformazione:

dove:

UCS = costo ora allievo

Cp = somma dei costi dei percorsi Mo = monte ore frequentate

Al costo medio dei costi diretti per tipologia di operazione è stata aggiunta la somma relativa ai costi indiretti su base forfettaria, in misura pari al 20% dei costi diretti. L’impostazione dell’UCS con il dgr n. 777/2013 implica il superamento del criterio di finanziamento in base alle ore corso erogate, in quanto, nel nuovo si- stema, assume rilevanza il percorso dell’allievo e le ore da questo frequentate. Da qui la necessità di integrare il documento approvato con la deliberazione n. 514/2012 con l’individuazione di costi unitari fissi riferiti ad attività di forma- zione professionale di carattere collettivo finanziate in base alle ore di formazione effettivamente frequentate dagli allievi. Per il finanziamento dei percorsi triennali di IeFP, emerge un costo ora allievo “grezzo” di € 6,82, ancora da modulare.

L’importo complessivo dell’UCS base è stato decurtato del 3,50% (dgr n. 777/2013), tenuto conto del minor onere amministrativo derivante dalla gestione finanziaria delle operazioni semplificate. Apportati al valore base di € 6,82 il cor- rettivo previsto e l’arrotondamento, è stato preso a riferimento come UCS il valore del parametro di costo ora allievo pari a € 6,58, costituente il costo unitario fisso

(CUF). Visto l’intervallo di tempo esteso, è possibile effettuare la rivalutazione dei valori monetari attraverso l’utilizzo del coefficiente FOI dell’ISTAT calcolato per ogni anno e rapportato all’anno di riferimento finale. Il FOI rappresenta l’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati al netto dei tabacchi.

Il costo complessivo delle operazioni per le quali si prevede l’applicazione del- l’UCS che fanno riferimento al costo ora allievo si determina moltiplicando il va- lore del CUF per il numero delle ore di formazione previste per ciascun allievo. A preventivo, il finanziamento è calcolato moltiplicando il CUF per il numero to- tale delle ore allievo previste, monte ore determinato tenendo conto del numero massimo di allievi finanziabili indicato nell’avviso pubblico di riferimento. A con- suntivo, i pagamenti derivano dalle quantità realizzate (ore di formazione, ore al- lievo), pertanto viene data particolare importanza alla correttezza del conteggio delle ore di frequenza degli allievi. Per calcolare il monte ore, in fase di verifica rendicontale vengono inclusi al 100% delle ore previste gli allievi sul limite del 75% di frequenza (con ore di poco superiori o inferiori alla soglia). Al di sotto del 75% di frequenza il numero di ore allievo effettivamente rendicontabili corri- sponde a quelle effettivamente frequentate.

La formula utilizzata per individuare il finanziamento previsto è la seguente:

contributo previsto = UCS ora allievo*(n. ore previste * n. allievi previsti).

La formula utilizzata per individuare il finanziamento finale è la seguente:

contributo finale = UCS ora allievo*(n. ore previste/reali * n. allievi finali).

In pratica, il contributo finale rimborsabile (cf) si ottiene mediante la seguente espressione:

UCS*(hp*f1+ hr*f2),

dove:

UCS = UCS ora allievo; hp = ore previste; f1 = frequentanti >75%; hr = n. ore reali; f2 = frequentanti <75%.

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