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REGIONE PIEMONTE Indici di frequenza (*)

Settore AGRICOLTURA

Anni Denunce Temp. Perm. Morte

1992 63,84 53,46 4,05 0,14

1993 55,66 42,69 3,00 0,09

1994 48,75 38,80 2,66 0,07

1995 59,51 46,78 3,16 0,10

1996 58,24 47,37 2,98 0,08

1997 51,27 41,36 2,91 0,13

1998 58,77 47,05 3,48 0,03

Elaborazioni O.R.M.L. su dati I.N.A.I.L.

(*) n° casi per ogni milione di ore lavorate

Ci troviamo di fronte a 58,77 casi denunciati per ogni milione di ore lavorate; l’invalidità temporanea presenta indice 47,05, le lesioni con postumi permanenti 3,48 ed i casi mortali denunciano un indice 0,03.

Come si può ricavare dalla lettura della tabella di sopra riportata, gli indici

‘98 appaiono pericolosamente in ripresa ma l’unica nota positiva ci proviene dall’indicatore di mortalità che si riporta a livelli decisamente più contenuti e al di sotto del valore medio italiano quando, invece, negli scorsi anni era il più elevato sul territorio nazionale.

Per concludere, abbiamo elaborato anche gli indici di frequenza che si riferiscono all'insieme degli infortuni sul lavoro nei settori Industria e Agricoltura.

Su di un monte ore stimato complessivamente dall’I.N.A.I.L. in circa 2.472.000.000 unità nel 1998 (il 2% scarso in meno sul 1997), il valore della frequenza delle denunce è pari a 24,92 (eventi per milione ore/lavoro), quello dell’invalidità temporanea è 20,22, quello dell’invalidità permanente, 0,81 e, infine, quello per gli eventi mortali è 0,03.

R E G I O N E P I E M O N T E N u m e r o o r e l a v o r a t e

n e i S e t t o r i I N D U S T R I A e A G R I C O L T U R A ( * )

A n n i O r e l a v o r a t e

1 9 9 2 2 . 5 6 6 . 4 5 5

1 9 9 3 2 . 4 8 2 . 4 0 5

1 9 9 4 2 . 4 4 7 . 2 5 3

1 9 9 5 2 . 4 6 3 . 6 9 8

1 9 9 6 2 . 4 9 3 . 8 3 1

1 9 9 7 2 . 5 1 5 . 9 4 7

1 9 9 8 2 . 4 7 2 . 0 5 4

F o n t e : I . N . A . I . L . ( * ) s t i m a i n m i g l i a i a

Nel complesso, il 1998 interrompe l’andamento positivo degli indici per l’industria nella nostra regione degli ultimi anni: i valori riportati appaiono tutti in ripresa e preoccupa particolarmente la recrudescenza dei casi più gravi cui occorre porre maggiore attenzione, che si esplica anche attraverso un’attività di prevenzione e di informazione.

REGIONE PIEMONTE Indici di frequenza (*)

nei Settori INDUSTRIA e AGRICOLTURA

Anni Denunce Temp. Perm. Morte

1992 28,27 25,00 1,03 0,05

1993 26,00 22,45 0,93 0,05

1994 25,32 21,87 0,86 0,04

1995 25,81 21,81 0,84 0,04

1996 24,80 20,93 0,78 0,03

1997 23,67 17,76 0,79 0,03

1998 24,92 20,22 0,81 0,03

Elaborazioni O.R.M.L. su dati I.N.A.I.L.

(*) n° casi per ogni milione di ore lavorate

Ci si augura, perciò, che l’azione intrapresa dalle norme di prevenzione espresse dal D.Lgs. 626/94 (e dall’intero apparato di norme antinfortunistiche) diventi sempre più incisiva e determinante a contenere il fenomeno, ma è comunque impossibile ignorare che il coinvolgimento portato dal decreto stesso (ad esempio, l’introduzione della procedura penale connessa alla sanzione per i violatori), sta rendendo sempre più difficoltoso non ottemperare agli obblighi di legge.

NOTA METODOLOGICA

Per eventi infortunistici si intende tutta la categoria dei fatti traumatici avvenuti in occasioni di lavoro che richiedono un intervento sanitario, anche nel caso in cui la lesione subita si riveli di lieve entità, per la cui risoluzione è sufficiente una semplice medicazione, e che implicano, in primo luogo, un doloroso tributo per la persona del lavoratore che si vede così, in qualche modo, menomato e, congiuntamente, una perdita economica, un impegno finanziario e sociale, particolarmente evidente per i casi più gravi i quali spesso presentano strascichi legali sia in sede civile che penale.

Sono della stessa natura anche le malattie professionali, ossia tutta quella serie di patologie che si manifestano nell'organismo umano a seguito dell'esposizione ad agenti nocivi sul posto di lavoro o che sono ricollegabili all'attività lavorativa.

La peculiarità meno conosciuta consiste nel fatto che sono esclusi tutti gli eventi che non provocano un danno alle persone ma che implicano comunque una situazione di scampato infortunio denunciando, così, la possibile esistenza di un fattore di rischio. Tutto ciò non è quantificabile.

Sicuramente, il fatto che un incidente non abbia provocato feriti o comunque abbia richiesto solo un intervento ambulatoriale non significa che il luogo di lavoro è sicuro, ma occorre comunque riflettere che un lieve incidente, od uno scampato pericolo, manifestatosi in altre circostanze, avrebbe potuto provocare danni più gravi.

Lo stesso discorso va applicato alle malattie professionali che si evidenziano troppo tempo dopo l'interruzione del rapporto di lavoro e che non vengono o non possono essere riconosciute come tali.

E' chiaro, in ciò, il riferimento a tutte le patologie, in particolare quelle di natura tumorale, su cui il dibattito è ancora aperto.

Sul piano legislativo la Costituzione, nel qualificare il diritto alla salute come

"fondamentale diritto dell'individuo ed interesse della collettività", stabilisce il dovere dello Stato di tutelare il lavoro "in tutte le sue forme ed applicazioni", escludendo in questo modo che l'iniziativa economica possa svolgersi "in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana", ponendo così le basi per una normativa atta a garantire al lavoratore un ambiente di lavoro sicuro, salubre e confortevole.

Ciò nonostante, come si è visto, gli incidenti sul luogo di lavoro accadono e, purtroppo, spesso in modo grave.

Il compito di assicurare al lavoratore la tutela economica nel caso di infortunio e soprattutto di ripristinarne le capacità lavorative, è demandato per legge all'INAIL quale unico istituto assicuratore.

Le norme fondamentali della tutela assicurativa sono contenute nel Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124) e successive modificazioni ed integrazioni.

Agli effetti assicurativi, pertanto, vengono riconosciuti come infortuni sul lavoro tutti gli eventi traumatici, dovuti ad una causa "violenta", avvenuti in

"occasione di lavoro" e dai quali sia derivata la morte, oppure un'inabilità permanente, assoluta o parziale al lavoro, o un'inabilità temporanea assoluta che comporti l'astensione dal lavoro per più di 3 giorni oltre il giorno di accadimento.

Sono inoltre indennizzabili, in particolari casi ed in certe condizioni, gli infortuni "in itinere" ossia quelli avvenuti durante il percorso per recarsi al lavoro.

Le malattie professionali, che si differenziano dagli infortuni in quanto il danno alla persona insorge lentamente e progressivamente, vengono riconosciute come tali se contratte nell'esercizio e a causa di determinate lavorazioni potenzialmente nocive.

Esse sono tutelate dal già citato T.U. e indicate nelle tabelle allegate (tabelle sostituite ed integrate con il D.P.R. 9 giugno 1975 n. 482).

Le malattie indennizzabili, dunque, per le quali la causa professionale è oggetto di presunzione semplice, sono attualmente raggruppate in 49 voci che si collocano in un'apposita tabella, nella quale vengono inoltre specificate le lavorazioni che possono determinarle.

A queste si devono aggiungere la silicosi e l'asbestosi, che sono oggetto di una disciplina particolare sin da quando fu sancito per esse l'obbligo dell'assicurazione.

Infine, due sentenze della Corte Costituzionale del 1988 hanno apportato alcune innovazioni, di cui la più importante è quella che ammette l'indennizzo, in aggiunta a quelle "tabellate", di tutte le altre malattie, purché la "causa di lavoro" venga provata, caso per caso, da tutti coloro che ne richiedono il risarcimento.

Le persone tutelate sono quelle "che in modo permanente o avventizio prestano opera manuale retribuita e che sono addette sistematicamente e abitualmente a macchine mosse non direttamente da chi le usa, ad apparecchi e impianti elettrici o termici (a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 221 del 16/10/86 sono comprese anche le macchine elettriche o elettroniche per scrivere o per calcolo) ovvero sono occupate in ambienti organizzati per lavori, opere o servizi che comportano l'impiego di tali macchine, apparecchi, impianti".

L'assicurazione è obbligatoria per le persone che sono occupate nei lavori espressamente indicati dalla legge, anche in assenza di tali mezzi.

Vengono, inoltre, tutelati coloro che sovrintendono al lavoro di altri, nonché gli artigiani, gli apprendisti, i familiari coadiuvanti del datore di lavoro presso cui prestano opera manuale, i soci di cooperative e di ogni altro tipo di società, i lavoratori a domicilio, quelli addetti ai lavori domestici, etc.

Si tratta, per lo più, di lavoratori manuali che operano in quasi tutti i settori di attività, ad eccezione di alcune categorie per le quali la legge prevede Enti Assicuratori diversi dall'I.N.A.I.L..

Per la predisposizione di questo lavoro ci si è avvalsi dei dati statistici messi a disposizione dall'I.N.A.I.L. e che vengono forniti in due serie:

1) dati "per esercizio"

2) dati "per competenza".

I primi riguardano gli infortuni che sono stati denunciati e definiti mediante la chiusura della pratica amministrativa in un dato anno, indipendentemente dall'anno in cui sono avvenuti (dati forniti ai sensi del D.P.C.M. 9/1/1986).

I secondi si riferiscono agli infortuni accaduti e denunciati in un dato anno e definiti entro il 31 dicembre dell'anno successivo.

E' bene ricordare che in entrambe le serie sono esclusi gli infortuni accaduti e comportanti una inabilità non superiore ai tre giorni lavorativi, per i quali non esiste l'obbligo della denuncia.

Per completezza di informazione, anche se l’I.N.A.I.L. offre nel proprio sito Internet una serie di dati molto più recenti, tanto che alcuni appaiono

addirittura in tempo reale, per la predisposizione di questo studio si è preferito aspettare la pubblicazione ufficiale dei dati perché meglio significativi, in quanto depurati da eventuali incompletezze o modifiche che possono essere intervenute nel tempo a seconda dell’iter amministrativo e procedurale dell’Istituto, e tali, cioè, da consentire una corretta visione statistica del fenomeno. Tale scelta, però, genera necessariamente, uno slittamento all’indietro nel tempo.

In questo lavoro sono stati, quindi, utilizzati i dati "per competenza" perché in grado di fornire un quadro completo circa l'andamento del fenomeno e relativi ai settori (secondo la classificazione I.N.A.I.L. che non è rapportabile a quella ISTAT) "INDUSTRIA" e, a partire dal 1989, anche al settore "AGRICOLTURA" e "Per CONTO STATO".

Sempre a partire dal 1989, inoltre, sono stati utilizzati i dati riguardanti le malattie professionali nei settori Agricoltura, Per Conto Stato e Industria e, per quest'ultimo, con ulteriori informazioni circa i casi di silicosi ed asbestosi.

Tali dati consentono lo studio degli eventi infortunistici che vanno dal 1980 al 1998 compreso e sono disaggregati per provincia e per comparto produttivo (sempre secondo la suddivisione I.N.A.I.L.).

Ci sembra utile riportare, per una corretta interpretazione dei dati forniti in questa sede, alcune precisazioni circa la terminologia usata.

DEFINIZIONE: si intende la chiusura amministrativa della pratica con eventuale indennizzo.

TEMPORANEA: tipo di definizione dei casi di infortunio o di malattia professionale che hanno provocato un'astensione dal lavoro superiore a tre giorni e si sono conclusi con la completa guarigione clinica, senza postumi permanenti, o con postumi permanenti dal grado di invalidità inferiore all'11%.

PERMANENTE: tipo di definizione dei casi di infortunio o di malattia professionale che hanno provocato un'invalidità permanente tale da ridurre la capacità lavorativa in misura non inferiore all'11%.

MORTE: tipo di definizione dei casi di infortunio o di malattia professionale che hanno provocato il decesso entro il periodo di inabilità temporanea.

ORE LAVORATE: il dato riguarda il lavoro svolto dagli assicurati nell'anno solare di riferimento. Per l'Industria, deriva dalla denuncia che il datore di lavoro è tenuto a fare, con integrazioni o correzioni d’ufficio, in caso di dati incompleti o per tener conto delle ore riferite a titolari, soci e familiari di aziende artigiane, per i quali non sussiste l'obbligo della denuncia. Per

l'Agricoltura, l'I.N.A.I.L., in assenza di dati diretti, ha elaborato una statistica sulla base di dati ISTAT e SCAU.

INDICE DI FREQUENZA: è il rapporto tra il numero dei casi di infortunio avvenuti nell'anno e definiti con indennizzo a tutto il 31 dicembre dell'anno successivo ed il numero delle ore lavorate nell'anno per 1 milione. Per quanto riguarda la disaggregazione per settori produttivi, il calcolo degli indici di frequenza è stato effettuato, oltre che per l'Industria nel suo complesso, anche per le 10 grandi suddivisioni denominate "GRANDI GRUPPI DI INDUSTRIE", a cui si aggiunge un gruppo residuale, definito

“Indeterminato”, dove figurano i casi non classificabili. Si rammenta che, nel calcolare l'indice di frequenza per la totalità dei gruppi di industria, il valore finale riportato nelle tabelle è stato calcolato al netto della componente

“indeterminata”.

GRANDE GRUPPO 1 - LAVORAZIONI AGRICOLE A CARATTERE INDUSTRIALE

comprendente: 11 lavorazioni agricole;

12 allevamento animali, mattazione e macellazione;

13 pesca;

14 alimenti e prodotti diversi.

GRANDE GRUPPO 2 - CHIMICA

comprendente: 21 chimica, materie plastiche e gomma;

22 carta e poligrafia;

23 pelli e cuoio.

GRANDE GRUPPO 3 - COSTRUZIONI comprendente: 31 costruzioni edili;

32 costruzioni idrauliche;

33 movimenti terra,

costruzioni stradali e ferroviarie;

34 costruzioni di linee e

condotta di distribuzione;

35 palificazioni e lavori in aria compressa;

36 installazione, manutenzione

e rimozione di impianti o parti di essi.

GRANDE GRUPPO 4 - ELETTRICITÀ' comprendente: 41 elettricità;

42 gas e liquidi combustibili;

43 acqua, freddo e calore;

44 energia nucleare.

GRANDE GRUPPO 5 - LEGNO ED AFFINI comprendente: 51 conservazione e prima

lavorazione del legno;

52 lavori in legno;

53 materiali affini al legno.

GRANDE GRUPPO 6 - METALLURGIA comprendente: 61 metallurgia;

62 prodotti ottenuti dalla lavorazione del metallo;

63 macchine;

64 mezzi di trasporto;

65 strumenti e apparecchi diversi.

GRANDE GRUPPO 7 - MINERARIA comprendente: 71 mineraria;

72 mineralurgia;

73 lavorazioni complementari delle industrie mineralurgiche.

GRANDE GRUPPO 8 - TESSILE E ABBIGLIAMENTO comprendente: 81 tessile;

82 abbigliamento, arredamento confezione, pulitura tessuti.

GRANDE GRUPPO 9 - TRASPORTI

comprendente: 91 esercizio di trasporti;

92 carico, scarico,

facchinaggio di merci e materiali;

93 depositi.

GRANDE GRUPPO 0 - VARIE comprendente: 01 esercizi;

02 servizi sanitari e mortuari;

03 servizi pulitura;

04 servizi di sorveglianza;

05 spettacoli e divertimenti

pubblici, sport, mostre;

06 industria cinematografica e

discografica, radiotelevisione;

07 istituti sperimentali e di ricerca scientifica,

scuole, cantieri scuola;

08 servizi vari e lavori non altrimenti classificabili.

Per quanto riguarda il grande gruppo 1, che è stato denominato

"Lavorazioni Agricole a Carattere Industriale", si tratta di attività a carattere imprenditoriale di trasformazione dei prodotti agricoli e di lavorazioni agricole che comprendono l'uso di macchine, che si differenziano dalle attività prettamente agricole.

Così come si è proceduto per i grandi gruppi di industrie, anche per le lavorazioni di tipo agricolo vero e proprio si riportano le codifiche:

1 - preparazione del terreno;

2 - propagazione di piante;

3 - coltivazioni speciali;

4 - lavorazioni successive alla semina;

5 - altre lavorazioni prima della raccolta;

6 - raccolta e trasformazione dei prodotti;

7 - attività di silvicoltura;

8 - riproduzione e allevamento animali (compresa la preparazione dei mangimi);

9 - attività diverse di bonifica e di

miglioramento fondiario (non previste altrove);

0 - lavorazioni ausiliarie (di meccanica, falegnameria, pulitura, sorveglianza, etc).

Per completare ulteriormente il quadro, si fa presente che tutti i dati si riferiscono ai lavoratori dell'industria assicurati presso l'I.N.A.I.L. e cioè a tutti coloro che ricadono sotto l'obbligo assicurativo.

La presente ricerca si basa su due diverse informazioni contenute nei dati stessi:

1) casi denunciati nell'anno di riferimento

2) casi denunciati, definiti e indennizzati entro il 31 dicembre dell'anno successivo.

ALLEGATI STATISTICI

NB. Nelle tabelle riportanti i valori percentuali, le variazioni espresse sul primo e sul penultimo anno sono state calcolate con riferimento alle relative variazioni assolute.

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