• Non ci sono risultati.

Requisiti normativi dell’oggetto: considerazioni generali

L’analisi sull’oggetto si risolve, a ben vedere, nell’analisi sulle caratteristiche normative dello stesso 189. L’art. 1346 c.c. prevede espressamente che l’oggetto del

186 Il riferimento è alla sentenza della Corte Costituzionale tedesca del 19 ottobre 1993, in Nuova giur.

civ. comm., 1995, I, p. 197 ss., con nota di A. BARENGHI, Una pura formalità. A proposito di limiti e di garanzie dell’autonomia privata in diritto tedesco.

187 Cort. Cost., sent. 19 ottobre 1993, cit., p. 200 ss. La Corte prosegue statuendo che, in applicazione

del § 138 e del § 242 del BGB, «nel diritto tedesco, nei rapporti contrattuali caratterizzati da una strutturale disparità delle parti e dalla notevolissima onerosità degli obblighi assunti dalla parte debole, il giudice, nel determinare il contenuto delle clausole generali di correttezza e buona fede e di contrarietà al buon costume, deve utilizzare il precetto costituzionale della garanzia dell’autonomia negoziale dei privati ed operare a tale stregua un controllo sul contenuto del contratto. (…) Il § 138, comma 1, dispone in via del tutto eccezionale la nullità del contratto che contrasti con il buon costume. Altre conseguenze possono trarsi, invece,

dall’applicazione del § 242 del BGB: vi è un accordo in dottrina nell’affermare che il precetto della buona fede si traduce nella possibilità di un controllo giudiziale del contenuto del contratto alla stregua di quella

immanente limitazione alla possibilità di conformazione del contratto che è data dalla buona fede».

188 A.BARENGHI, Una pura formalità. A proposito di limiti e di garanzie dell’autonomia privata in diritto tedesco,

cit., p. 202.

189 In questi termini, E. GABRIELLI, Il contenuto e l’oggetto, cit., p. 725, per il quale la discussione

sull’oggetto del contratto, al di là della sua innegabile importanza nella storia dei dogmi, finisce per trovare la propria logica e coerente conclusione sul piano dell’analisi e della interpretazione dei profili normativi della

53

contratto debba essere possibile, lecito, determinato o determinabile. Tali requisiti sono prescritti dalla legge a pena di nullità del vincolo contrattuale ex art. 1418, comma 2, c.c.

Dei criteri ivi elencati, quello relativo alla determinazione è, senza dubbio, il più problematico190. Nella ricostruzione dottrinaria circa la determinazione dell’oggetto, gli

interpreti hanno incontrato le stesse incertezze dogmatiche che hanno caratterizzato la nozione dell’oggetto191. La ragione di ciò va ricercata, oltre che nella difficoltà di una

definizione unitaria della categoria dell’oggetto, nella estrema laconicità del dato legislativo192, che si limita ad elencare i requisiti di validità dell’oggetto, senza definirne,

né precisarne gli esatti confini. Anche la giurisprudenza offre un panorama ampio e variegato, là dove, stante la mancanza di una disposizione legislativa che indichi in modo chiaro i requisiti dell’oggetto, ritiene che ogni mezzo sia a ciò idoneo, purché non lasci dubbi o risulti equivoca 193. Mentre il discorso sulla determinatezza è più agevole,

trattandosi sempre di una realtà di fatto, quello sulla determinabilità è più complesso e

fattispecie, vale a dire dei requisiti della possibilità, liceità, determinatezza e determinabilità, che l’ordinamento impone nell’art. 1346 e nella disciplina dettata negli artt. 1347, 1348, 1349 c.c. Analogamente, R. SCOGNAMIGLIO, Contratti in generale, cit., p. 353, il quale, concludendo sulla tematica dell’oggetto, afferma che «esso non costituisce, né potrebbe costituire, un elemento della struttura del contratto, e tanto meno, un fattore esterno, e come tale inteso nella sua materialità; bensì esso esprime l’aspetto oggettivo e contenutistico dell’intero contratto, quale elemento per la identificazione e criterio di emersione di alcuni connotati che l’ordinamento giuridico esplicitamente richiede. In ragione di tale specifica connotazione, il discorso sull’oggetto del contratto si risolve ed esaurisce nell’altro sulla possibilità, liceità, determinatezza e determinabilità».

190 Per oggetto possibile si intende riferirsi alla possibilità fisica e alla possibilità giuridica. Nella prima

accezione, il requisito attiene all’attuabilità della situazione prospettata nel contratto nel mondo naturale; nel secondo senso, ci si riferisce alla concreta attuabilità di essa sul piano giuridico. L’oggetto del contratto è illecito quando è contrario a norme imperative, ordine pubblico, buon costume.

191 V.ROPPO, Sugli usi giudiziali della categoria “indeterminatezza/indeterminabilità dell’oggetto del contratto”, e su

una sua recente applicazione a tutela dei contraenti deboli, in Giur. It., 1979, I, p. 125, per il quale la categoria della

determinatezza e determinabilità dell’oggetto del contratto riflette le stesse aporie che la dottrina ascrive all’oggetto del contratto. Analogamente, G. ALPA, Indeterminabilità dell’oggetto del contratto, giudizio di nullità e principio di buona fede, in Giur. It., 1977, I, 1, p. 698; I D., Appunti sulla nozione di oggetto del contratto, in Vita not., 1981, p. 815.

192 F. CARRESI, Il contratto, cit., p. 233, il quale osserva come tale laconicità sia preoccupante, non

soltanto per le incertezze applicative che ne derivano, ma soprattutto per la gravità delle conseguenze che derivano dalla sua inosservanza.

193 Così Cass., 15 marzo 1969, n. 842, in Foro it., 1969, c. 275, in tema di compravendita immobiliare.

Cfr., più recentemente, Cass. 10 marzo 2006, n. 5160, in Foro it., c. 697, per la quale «L’integrazione del contenuto del contratto, di cui all’art. 1419, 2º comma, c.c., riguarda esclusivamente la clausola che, riservando al venditore la proprietà esclusiva dell’area o di parte dell’area destinata a parcheggio, la sottragga alla sua destinazione, che è quella di assicurare ai condomini l’uso di essa; per effetto di tale meccanismo, la clausola contrattuale viene automaticamente sostituita di diritto con la norma imperativa che sancisce il proporzionale trasferimento del diritto d’uso a favore dell’acquirente di unità immobiliari comprese nell’edificio; il diritto dell’alienante al corrispettivo del diritto d’uso sull’area non sorge, invece, da detta norma imperativa, costituendo effetto dell’atto di autonomia privata concluso dall’acquirente delle singole unità immobiliari col costruttore-venditore, e serve ad integrare l’originario prezzo della compravendita, ordinariamente riferentesi solo alle singole unità immobiliari oggetto del contratto».

54

discontinuo194. Se è intuitivo che un contratto con oggetto esattamente determinato non

pone problemi dal punto di vista interpretativo, di contro, un contratto con oggetto non determinato pone grossi problemi esegetici. Ci si chiede, innanzitutto, cosa debba intendersi per determinabilità e, di conseguenza, quali elementi minimi del rapporto contrattuale debbano essere originariamente stabiliti dalle parti.

Ancóra, posta l’esistenza di un contratto a oggetto indeterminato, qual è il discrimine tra un contratto con oggetto indeterminato ma determinabile e un contratto con oggetto indeterminato e non più determinabile? 195. Stabilire quando la successiva

attività di determinazione non risulti più possibile comporta rilevanti riflessi applicativi, che attengono, secondo i vari indirizzi dottrinari e giurisprudenziali alla validità, alla completezza o alla formazione del vincolo contrattuale196.

Occorre, in proposito, distinguere tra un concetto di determinabilità in senso lato e un concetto di determinabilità in senso stretto197. Quella della determinabilità

corrisponde alla situazione in cui l’oggetto non è determinato, ma successivamente determinabile, o perché sono fissati i criteri in base ai quali è possibile stabilire le modalità della prestazione, o perché è prevista un’attività ulteriore attraverso la quale possa pervenirsi a tale risultato pratico198. Nel primo caso, si verserebbe in una

situazione di determinabilità in senso lato: le parti hanno fissato i criteri di determinazione dell’oggetto, il quale, in realtà, risulta già determinato e completo in tutti i suoi elementi costitutivi. La successiva attività posta in essere dalle parti si risolve in una mera attività esecutiva, di calcolo o specificazione, ma non in un’attività di integrazione dell’oggetto del contratto. Viceversa, nel secondo caso, si verserebbe

194 R.SACCO, Il contratto, cit., p. 117. La determinatezza implica la integrale predisposizione delle parti

della regola dedotta in contratto e, dunque, non pone particolari problemi interpretativi e\o applicativi.

195 E.GABRIELLI, Il contenuto e l’oggetto, cit., p. 774; ID., L’oggetto del contratto, cit., p. 96. 196 Sul punto, v. infra par. 2.9 e ss.

197 G.MIRABELLI, Delle obbligazioni, dei contratti in genere, 3ª ed., Milano, 1980, p. 180 ss.; E. GABRIELLI,

Il contenuto e l’oggetto, cit., p. 775 ss. É importante sottolineare, a conferma della complessità e delle varietà di

posizioni connesse al tema, come gli Autori citati, pur riferendosi allo stesso concetto di determinabilità in senso lato e in senso stretto, sono diversamente orientati quanto ai profili definitori dell’oggetto: per il primo, esisterebbe una coincidenza concettuale tra oggetto e contenuto, così che i requisiti dell’oggetto sarebbero requisiti del contenuto; per il secondo, viceversa, è da rimarcare una rigorosa distinzione concettuale tra oggetto e contenuto. L’oggetto del contratto, quale termine esterno dello stesso, quale entità materialmente percepibile, rimarrebbe un elemento estraneo al contenuto, al regolamento, del quale entra a far parte mediante la sua descrizione, «operata anche a mezzo di referenti di natura sostanziale, quali le note, strutturali e funzionali, dell’oggetto medesimo», così E.GABRIELLI, Storia e dogma dell’oggetto del contratto, cit., p. 345.

198 R. SCOGNAMIGLIO, Dei contratti in generale, cit., p. 360; V. ROPPO, Il contratto, cit., p. 347; G.

55

nell’ipotesi di determinabilità in senso stretto: le parti non hanno determinato i criteri per la successiva determinazione dell’oggetto. Esse hanno semplicemente previsto un’attività ulteriore, da parte delle stesse o di un terzo, attraverso la quale possa giungersi alla determinazione di esso. L’esplicazione di tale ulteriore attività è opera di vera e propria integrazione, mancando la quale il contratto resterebbe privo di oggetto 199.

Diverso problema è quello relativo alla esatta qualificazione dell’atto di determinazione. Nel caso in cui le parti non abbiano previsto alcun criterio di determinazione, l’attività di integrazione successiva, sia essa affidata alle parti, o ad un terzo, può essere qualificata come vera e propria attività negoziale200. Nel caso in cui sia stato determinato il criterio

in base al quale determinare, in prosieguo, l’oggetto contrattuale, essendo il contratto già completo, le parti pongono in essere un presupposto per l’esecuzione. Dal punto di vista delle attività giuridicamente rilevanti, pare possa trattarsi, pertanto, di atto dovuto e non di atto giuridico201. Ciò posto, ulteriori profili problematici attengono all’ampiezza della

successiva attività di determinazione. Può l’attività di determinazione concernere un qualsiasi aspetto dell’oggetto?

La determinabilità del rapporto rimessa ad elementi esterni all’accordo non può essere totale: è necessario che il nucleo essenziale del rapporto contrattuale sia direttamente stabilito dalle parti 202. Ma – ci si chiede – come stabilire concretamente il

nucleo minimo che bisogna salvaguardare, perché l’impegno contrattuale possa considerarsi assunto dalle parti? In proposito, mancano referenti legislativi, limitandosi l’ordinamento a escludere soltanto la determinazione del rapporto rimessa all’arbitrio della parte. Al riguardo è stato sostenuto 203 che l’attività di determinazione possa

riguardare qualsiasi profilo dell’oggetto, purché non si evinca dalla omessa interpretazione la mancanza di una seria volontà di obbligarsi da parte dei contraenti.

199 G.MIRABELLI, Delle obbligazioni, dei contratti in genere, cit., p. 181, il quale rileva come «l’attività delle

parti o del terzo non possa essere considerata di esecuzione o attuazione del contratto, ma attività a sé stante, valida a completarne il contenuto», che, come detto, l’A. identifica con l’oggetto.

200 G.MIRABELLI, Delle obbligazioni, dei contratti in genere, cit., p 183. 201 G.MIRABELLI, ibidem.

202 C. M. BIANCA, Il contratto, cit., p. 327, che sottolinea come il requisito della determinatezza o

determinabilità dell’oggetto debba soddisfare un’esigenza di concretezza dell’atto contrattuale. Le parti devono conoscere i confini dell’impegno che assumono. È necessario, dunque, secondo l’A., che il contratto indichi i criteri per la determinazione del rapporto, ma che la causa e la natura delle prestazioni principali di essa risultino già definite.

56

La formula del contratto determinabile assume, come si è visto, contorni piuttosto vaghi ed elastici, con conseguenti rilevanti difficoltà applicative e interpretative204.

2.8. Mancata determinazione espressa del prezzo: le soluzioni legislative. Art. 1474