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Segue Mancata determinazione del prezzo e incompletezza contrattuale

Si è detto in relazione alle ipotesi determinabilità dell’oggetto – e, in specie, del prezzo quale elemento essenziale di esso – della necessità di distinguere tra determinabilità in senso lato e determinabilità in senso stretto 255. Nel primo caso si tratta di predisporre

dell’accordo venuti in discussione, non potendosene ravvisare la sussistenza laddove le parti abbiano raggiunto un accordo solamente su quelli essenziali, eventualmente anche fissati per iscritto in un apposito documento (minuta o puntuazione), rimettendo ad un tempo successivo la determinazione di quelli accessori. Peraltro, anche in presenza di una completa determinazione dell’assetto negoziale (sia degli elementi essenziali che di quelli accessori), l’interprete non potrà ritenere automaticamente concluso il contratto: egli, infatti, dovrà accertare, sempre e comunque, l’effettiva volontà delle parti in ordine all’esito dell’operazione divisata.

252 Ex Multis, Cass., 12 aprile 1988, n. 2891, in Rep. Foro it., 1988, voce vendita, n. 34, secondo la quale

quando le parti hanno dichiarato nel contratto preliminare o nel definitivo di compravendita di riservarsi la fissazione del corrispettivo senza alcuna indicazione delle modalità della futura determinazione, il prezzo non può considerarsi ancora determinato o determinabile ai sensi dell’art. 1474 c.c., con la conseguenza che, se in séguito non sia conseguito l’accordo sull’ammontare del prezzo o se la determinazione non sia più possibile, il contratto deve ritenersi nullo, inidoneo, quindi, ad acquistare giuridica rilevanza. Nello stesso senso, Cass., 21 marzo 1962, n. 582, in Giust. civ., 1962, I, p. 1026, là dove i giudici di legittimità hanno riconosciuto che il mancato accordo delle parti sul prezzo determina il verificarsi di una invalidità successiva, analoga, quanto agli effetti, alla nullità originaria.

253 V. Cass., 23 luglio 2004, n. 13807, in Rep. Foro it., 1988, voce vendita, n. 102, che, in riferimento

all’assoluta incertezza sui parametri di determinazione del prezzo e al mancato futuro accordo tra le parti, statuisce che la conseguenza prevista dagli articoli 1346 e 1418, comma secondo, c.c. è soltanto che, se neppure in séguito sia raggiunto l’accordo sul suo ammontare o se tale determinazione non sia possibile, la clausola deve ritenersi definitivamente non perfezionata e insuscettibile di acquistare rilevanza giuridica. Analogamente Cass., 15 settembre 1970, n. 1427, in Giur. it., 1971, I, 1, p. 1589, là dove statuisce che il processo di formazione del contratto di vendita non è concluso anche nel caso in cui le parti abbiano indicato i criteri per la determinazione del prezzo e si siano riservate di determinarlo successivamente.

254 V. infra § 2.11. 255 V. infra § 2.7.

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un’attività meramente esecutiva, consistente in un calcolo o in una valutazione materiale e, pertanto, tecnicamente, si versa in un’ipotesi di contratto completo in tutti i suoi elementi. Nel secondo caso, viceversa, sono stati individuati i criteri di una successiva attività di determinazione, la quale non è meramente esecutiva, ma attività di vera e propria integrazione del contenuto del contratto256. Qualora essa manchi, il contratto sarà privo di

un elemento essenziale e, dunque, secondo il combinato disposto degli artt. 1346 c.c. e 1418, comma 2, c.c., nullo.

Invero, la rigorosità del dato legislativo è, in relazione alla mancata determinazione del prezzo nel contratto di compravendita, notevolmente attenuata257. Anche se le parti non

hanno provveduto a determinare il prezzo nella vendita, soccorrono i criteri legislativi ex art. 1474 c.c., che, tramite il riferimento al prezzo abitualmente praticato, al prezzo di mercato e, in ultima istanza, al giusto prezzo consentono di evitare la declaratoria di nullità

256 G. MIRABELLI, Dei contratti in generale, cit., p. 180 ss., per il quale la mancata determinazione

successiva si risolve in una causa di inesistenza del contratto, essendo mancata l’integrazione di uno degli elementi essenziali. Sul processo di interpretazione e qualificazione del fatto, come aspetti di un procedimento conoscitivo unitario teso a rintracciare la disciplina più congrua da applicare al caso concreto, partendo dalla determinazione della sua funzione giuridica, P. PERLINGIERI, Interpretazione e qualificazione: profili dell’individuazione normativi, in Dir. e giur., 1975, p. 826 ss.; P.PERLINGIERI e P.FEMIA, Nozioni introduttive, cit., p.

177; v. anche V. RIZZO, Interpretazione dei contratti, cit., p. 115 ss.; L. BIGLIAZZI GERI, L’interpretazione del contratto, in Cod. civ. Comm. Schlesinger, Milano, 1991, p. 21 ss.; C. SCOGNAMIGLIO, Interpretazione del contratto, cit., p. 402 ss.; A ST.DI AMATO, L’interpretazione dei contratti di impresa, cit., p. 61 ss.; B. MARUCCI, Conversione

sostanziale e procedimento di qualificazione del contratto, Napoli, 2006, pp. 127, 129 ss.; M. PENNASILICO,

L’interpretazione dei contratti tra relativismo e assiologia, in Rass. dir. civ., 2005, p. 725 ss.; ID., Metodi e valori nell’interpretazione dei contratti. Per un’ermeneutica contrattuale rinnovata, Napoli, 2011, p. 37 ss. Contrari alla

«circolarità» del processo conoscitivo, nel senso della rigida distinzione tra interpretazione e qualificazione, tra gli altri, E. BETTI, Interpretazione della legge e degli atti giuridici. Teoria generale e dogmatica, Milano, 1971, pp. 99 ss.,

243 ss. e L.CARIOTA FERRARA, Il negozio giuridico nel diritto privato italiano, cit., p. 686; piú di recente V. ROPPO, Il contratto, cit., p. 462 s. La dottrina prevalente afferma la priorità logica e cronologica dell’interpretazione

sulla qualificazione (v., per tutti, E. BETTI, o.l.u.c.); altri, invece, la priorità cronologica e logica della qualificazione rispetto all’interpretazione (v., in particolare, M. CASELLA, Il contratto e l’interpretazione. Contributo

a una ricerca di diritto positivo, Milano, 1961, spec. pp. 70 e 133 ss.).

257 La dottrina precedente all’emanazione del codice del 1942 e buona parte di quella coeva sosteneva,

compatta, la nullità della vendita con prezzo non determinato dalle parti. «Se manca l’accordo sul prezzo, non si ha vendita» chiariva C. VIVANTE, Le obbligazioni, in Tratt. dir. comm., IV, 3ª ed., Milano, 1935, p. 188 ss. La

ragione di siffatta posizione ermeneutica era così argomentata da L. ROSSI, Vendita civile, in Dig. it., XXIV,

Torino, 1914-1921, p. 538: «Poiché la vendita è un contratto mediante il quale uno dei contraenti, il venditore, trasmette o si obbliga di trasmettere la proprietà di una cosa all’altro contraente, il compratore, che gli dà o si obbliga a dargli in corrispettivo una somma di denaro, è evidente che le manifestazioni di volontà che devono concorrere per la formazione della compravendita, devono contenere la determinazione della cosa che si dà o si promette di dare e del suo corrispettivo, o almeno la determinazione del modo in cui cosa e corrispettivo possono venire determinati». Analogamente F. DEGNI, La compravendita, 3ª ed., Padova, 1939, p. 106 ss.; Cfr.,

inoltre, A.RAMELLA, La vendita nel moderno diritto, I, Milano, 1920, p. 67 ss.; L. TARTUFARI, Della vendita e del riporto, 5ª ed., Torino, 1925, p. 210; E.REDENTI, Dei contratti di alienazione a titolo oneroso, Padova, 1939, p. 94 ss.

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ai sensi dell’art. 1418, comma 2, c.c.258. Il contratto con prezzo non ancóra determinato né

determinabile non sarà nullo, ma incompleto259.

Pur non potendo nascere nessuno degli effetti definitivi della vendita, si produrranno effetti preliminari analoghi a quelli che si hanno nella vendita di cosa futura e nella vendita sotto condizione sospensiva, ossia «un vincolo di irrevocabilità, fino a quando la successiva determinazione del prezzo sia ancora possibile, cioè non sia accertato che le parti non arrivino a mettersi d’accordo; e l’obbligo non di giungere come che sia a una determinazione del prezzo, ma di non rifiutarsi a priori di scendere a trattative per tale determinazione»260. Se, successivamente, le parti non raggiungono un accordo sulla

determinazione del prezzo, il contratto rimarrà «definitivamente incompleto» 261, viceversa,

qualora le parti fissino la misura del corrispettivo, il contratto si completa262.

258 All’indomani dell’introduzione della nuova disciplina della vendita ad opera del codice civile del

1942, che unificava vendita civile ai sensi del codice del 1865 e vendita commerciale ai sensi del codice del 1882, inizia ad affermarsi un nuovo modello ermeneutico tendente a mitigare le iniziali opzioni dogmatiche. Così, P.GRECO, La compravendita e gli altri contratti, 2ª ed., Milano, 1947, p. 31, afferma: «Se le parti omettono

non solo di specificare il prezzo, ma anche di stabilire il modo della sua determinazione, il contratto non è perciò nullo, come era per la vendita civile secondo l’art. 1454 del precedente codice e come si dubitava che potesse essere anche per la vendita commerciale, in base all’art. 60 cod. comm., malgrado la più elastica dizione di quest’ultima».

259 In tal senso D. RUBINO, La compravendita, Milano, 1952, p. 245, che afferma «Può accadere che le

parti dichiarino nel contratto che si riservano di determinare in seguito esse stesse, d’accordo, il prezzo, senza peraltro indicare nemmeno i criteri in base ai quali procederanno poi a quella determinazione. In tale ipotesi il prezzo non è ancora determinato né semplicemente determinabile. Per questo motivo, l’opinione dominante ritiene che qui il contratto è nullo. Ma con ogni probabilità non è necessario giungere a questa estrema conseguenza, dato che le parti hanno mostrato di non considerare ancora chiuso il processo di formazione del contratto. Né sembra che si possa costituirlo come un semplice contratto preliminare: non solo e non tanto perché di solito la volontà delle parti non è in questo senso, quanto perché un contratto preliminare del genere sarebbe nullo, dato che, secondo l’opinione comune, per la validità della promessa di vendita è essenziale che in essa risulti determinato, o almeno determinabile, il prezzo della vendita definitiva. Qui, piuttosto, vi è un contratto unico, ancora incompleto, in quanto ne manca ancora un elemento essenziale (il prezzo), ma che potrà completarsi in seguito: insomma, uno dei casi di formazione progressiva del contratto».

260 D.RUBINO, La compravendita, ibidem, ID., La fattispecie e gli effetti giuridici preliminari, Milano, 1939, p. 87

ss. Cfr. P. PERLINGIERI, I negozi sui beni futuri, cit., spec. p. 181 ss. Si veda anche D. VALENTINO, Il contratto

«incompleto», in Riv. dir. priv., 2008, p. 35 ss., là dove, procedendo secondo un’ottica evolutiva del pensiero di D.

Rubino, aperta alla prassi internazionale e agli scenari a essa sottesi, sottolinea la necessità di distinguere tra un obbligo a contrattare e un obbligo a contrarre, nascente dal contratto con riserva di successiva determinazione del contenuto. «Sarebbe proprio questa eventualità che le parti considerano quando trattano su presupposti di fatto che non riescono a controllare o a prevedere, per cui inizialmente, pur volendo concludere un accordo, non sanno se nella fase successiva i contesti e gli scenari economici consentiranno di raggiungerlo anche sugli elementi incompleti e, cos’, rinviano la trattativa sul punto, pur rimanendo legati al contesto complessivo già determinato. Se l’accordo su tale elemento non potrà essere raggiunto non dovrà dipendere né da comportamenti scorretti o in mala fede dei contraenti; tuttavia, non vi potrà essere né l’integrazione

normativa né un “soccorso giudiziale”».

261 D. RUBINO, La compravendita, cit., p. 246, per il quale la situazione di contratto definitivamente

incompleto è analoga alla nullità originaria in quanto «anche ora rimane per sempre escluso che possano sorgere gli effetti definitivi della vendita; ma ora, a differenza che nella nullità vera e propria, sono sorti medio

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Valutata l’opportunità di considerare il contratto con riserva di successiva determinazione del prezzo non nullo, ma incompleto, si pone il problema di verificare la sua concreta sfera di operatività: il contratto incompleto è un contratto non ancóra concluso? Qual è la sua efficacia in pendenza di completamento? Siamo in presenza di un contratto valido ed efficace oppure di una fattispecie a formazione progressiva?

Da un punto di vista generale, è incompleto il contratto che presenta lacune nel regolamento negoziale263. Per “lacuna” del contenuto del contratto si intende la mancata

esplicita previsione, da parte dei contraenti e nel momento della conclusione del contratto, di una regola necessaria all’attuazione in concreto del rapporto contrattuale 264. Le lacune

possono essere subìte, qualora non sia stato regolamentato un determinato aspetto del contratto, né sia stato previsto alcun meccanismo di successiva determinazione da parte dei contraenti265, oppure può trattarsi di lacune frutto di una libera valutazione degli stessi e,

dall’art. 1474 c.c. Sono orientati a ritenere improduttivo di effetti giuridici il contratto «definitivamente incompleto», in caso di mancata determinazione dell’elemento contrattuale assente: A. LUMINOSO, La compravendita, 5ª ed., rist. agg., Torino, 2007, p. 97. Cfr., inoltre, E. GABRIELLI, Il contenuto e l’oggetto, in E. Gabrielli, (a cura di), in I contratti in generale, in Tratt. contr. Rescigno e Gabrielli, 2ª ed., Torino, 2006, p. 780 ss.; F.MACARIO,P.QUARTICELLI eA.MASTROLITTO, Il prezzo, cit., p. 910 ss.

262 D.RUBINO, o.l u.c., specifica che l’efficacia di quest’ultimo si produce ex nunc, senza che si proceda

alla formazione di un nuovo contratto.

263 F.CARNELUTTI, Sulla efficacia della clausole non accettate contenute nelle fatture commerciali, in Riv. dir. comm.,

1915, II, p. 2 ss., già un secolo scorso, notava: «Teoricamente, quando due persone contrattano, dovrebbero regolare tutti gli atti del rapporto, cioè tutti gli aspetti della situazione reciproca. Ma in pratica non avviene così; bisogna osservare come non utti i conflitti di interessi, che si presentano in ordine a un determinato rapporto, abbiano per le parti la medesima importanza; normalmente, per esempio, l’opposizione delle parti, venditrice e compratrice, sul prezzo è molto più che viva che sul punto relativo al luogo di pagamento di esso. D’altro canto, quanto più ci si muove nel vivo del commercio, tanto meno i contraenti hanno tempo da perdere; uno dei contrasti più notevoli tra la formazione tipica del contratto nel campo civile e nel campo commerciale trova la sua origine precisamente nel time is money: chi ne vuole avere una brusca impressione paragoni la meticolosità dei contratti di mutuo ipotecario, mediante il quale il capitalista colloca a frutto il suo denaro, con le operazioni di borsa: là dozzine di clausole complesse, diffuse, prolisse; qua una risposta monosillabica e spesso ancora di meno: un semplice segno. Eppure anche quest’ultimo è un rapporto complesso, il quale ha bisogno di essere compiutamente regolato; non è la materia del regolamento che manca, ma la fonte di questo nella volontà concorde dei contraenti, cioè nel contratto».

264 È questa la definizione di lacuna del contenuto contratto accolta da E. GUERINONI, Incompletezza e

completamento del contratto, Milano, 2007, p. 2 ss., su cui concorda A. FICI, Il contratto incompleto, Torino, 2005, p. 11 ss.; Cfr. anche G.BELLANTUONO, I contratti incompleti nel diritto e nell’economia, Padova, 2000, p. 25 ss.

265 Da un punto di vista fattuale, la lacuna subita può essere determinata da: «una mera dimenticanza

dei contraenti di disciplinare un aspetto (nella loro logica evidentemente) secondario dell’accordo; la consapevolezza delle parti della sussistenza di norme dispositive (o imperative) che, comunque, colmano la lacuna e, dunque, la loro implicita accettazione all’operare di tali norme, consapevolezza che si sostanzia di fatto nel non disporre una regolamentazione alternativa; la scelta strategica di uno dei contraenti, il quale conoscendo, a differenza dell’altra parte (o delle altre parti) la norma dispositiva che troverebbe applicazione, preferisce non trattare su quell’aspetto per poter poi far valere la norma dispositiva a lui (probabilmente più) favorevole rispetto a quello che potrebbe essere il frutto di un negoziato sul punto; si può pensare, ad esempio, al caso del venditore che, temendo che una trattativa sulle spese relative al contratto che si sta per andare a concludere possa indurre il potenziale acquirente a proporre una ripartizione a metà di queste,

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pertanto, deliberate266. Talvolta, in relazione alle ipotesi di incompletezza contrattuale, si è

preferito parlare di contratto aperto, il quale ha già al suo interno il consenso sugli elementi principali o accessori, ma postula una successiva fase di negoziazione 267. Può accadere che

nella fase di conclusione del contratto «le parti si esimano dal concordare nei minimi particolari il contenuto del negozio con il quale intendono assegnare un regolamento agli interessi perseguiti, rendendo così lacunosa la “veste formale” che l’ordinamento impone alle operazioni economiche da esse intraprese». Intervenuto l’accordo sui punti ritenuti – nell’ottica dei contraenti – termini essenziali del patto, «è frequente che si faccia rinvio ad una fase successiva nella quale si compia la determinazione più dettagliata dei singoli elementi o delle singole clausole che formano il contratto»268.

Le ragioni sottese alla volontà delle parti di non regolamentare alcuni punti del contratto possono essere le più disparate. La complessità dell’operazione economica gestita dalle parti può essere caratterizzata da forte incertezza su aspetti centrali del contratto: essa può riguardare eventi futuri non controllabili, che sfuggono dalla normale capacità di previsione e che necessitano, quindi, di una rimeditazione maggiormente approfondita; la razionalità limitata delle parti, ossia la completezza delle informazioni che si è in grado di raccogliere nel corso delle trattative; l’eccessiva durata del rapporto contrattuale, che rende difficoltosa la previsione di tutti i punti del contratto, e via dicendo269.

preferisce spostare l’attenzione della controparte sul prezzo, sulle modalità di pagamento e di consegna, sulle garanzie, sperando che si giunga alla conclusione del contratto senza discutere in ordine alla ripartizione delle spese, per poi invocare, quando necessario, l’art. 1475 c.c. che lo assolve da ogni dovere che viene, invece, riversato sul partner contrattuale». Così E.GUERINONI, Incompletezza e completamento del contratto, cit., p. 3.

266 Per quanto riguarda le lacune deliberate dalle parti, esse, al momento della conclusione del

contratto, sono consapevoli del fatto che una parte del contenuto del rapporto sarà successivamente determinata e prevedono, pertanto, un meccanismo di completamento delle lacune costituito da un loro successivo accordo, o dalla determinazione di una sola parte, oppure dalla decisione di un terzo, ai sensi dell’art. 1349 c.c.

267 U.MORELLO, Culpa in contraendo, accordi e intese preliminari (un classico problema rivisitato), in A AVV., La

casa di abitazione tra normativa vigente e prospettive, II, Aspetti civilistici, Milano, 1986, p. 75 ss., p. 131. F.

CARNELUTTI, Sulla efficacia della clausole non accettate contenute nelle fatture commerciali, in Riv. dir. comm., 1915, pp. 2- 3, osservava che «Senonché è anche naturale, e perciò frequente, che il regolamento espresso del rapporto contrattuale, breve e incompleto nel momento in cui il contratto si forma, si completi successivamente, in condizioni di maggiore tranquillità per i contraenti con la iniziativa di uno di questi e con l’adesione dell’altro».

268 G.ALPA, Accordo delle parti e intervento del giudice nella determinazione dell’oggetto del contratto, in Riv. trim.

dir. e proc. civ., 1973, p. 728 ss., ora in G. ALPA-M.BESSONE-E.ROPPO, Rischio contrattuale e autonomia privata, Napoli, 1992, p. 728-729.

269 Un contributo decisivo alla descrizione di alcune cause di incompletezza dell’accordo è stato dato

dall’economia dei costi di transazione, di cui il maggiore esponente è O. E., WILLIAMSON, Le istituzioni

economiche del capitalismo, Milano, 1986, p. 87 ss., per il quale «l’economia dei costi di transazione fa parte della

tradizione di ricerca del neo-istituzionalismo. Benché l’economia dei costi di transazione (e, più in generale, il neo-istituzionalismo) si applichino allo studio di tutti i tipi di organizzazione economica, quest’opera si

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In tutti questi casi, non è possibile sostenere che ci si trovi nella fase delle mere trattative: la completezza del regolamento contrattuale ha riguardo al requisito della sufficienza strutturale necessaria perché possa essere riconosciuto e tutelato dall’ordinamento giuridico. Essa va tenuta necessariamente distinta dalla fase di formazione del contratto, in cui è l’accordo ad assumere valenza centrale quale espressione dell’eadem

consensus su un determinato assetto di interessi 270. Una cosa è verificare se le rispettive

pretese delle parti hanno trovato accoglimento, facendo sorgere il vincolo contrattuale, altra cosa è accertare se le obbligazioni assunte siano sufficientemente determinate o meno. Soltanto quando sarà raggiunto l’accordo su tutti i punti presi in considerazione dalle parti in sede di trattative, si potrà valutare il grado di completezza del contenuto. E, di

conseguenza, accertare la sussistenza di elementi essenziali e secondari idonei a completare il regolamento predisposto dalle parti271.

Se, dunque, l’espressione di una volontà concorde di ritenersi vincolate all’accordo costituisce il momento - logicamente precedente - della formazione, distinto da quello in cui è dettato il regolamento contrattuale, è possibile che le parti riservino a un momento successivo la definizione di aspetti non ancóra dettagliati 272. In tal caso, si assisterà a un

concentra soprattutto sulle istituzioni economiche del capitalismo, con particolare riferimento alle imprese, ai mercati e alle contrattazioni». Cfr., in senso critico rispetto al contributo offerto dall’analisi economica del diritto, P. PERLINGIERI, Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-comunitario delle fonti, cit., p. 100 ss., per il quale il tentativo «di esaurire l’interpretazione dell’enunciato legislativo in una valutazione esclusivamente economica» si rivela «criticabile in sé come metodologia, per la sua unilateralità e per la sostanziale funzione individualistica, materialistica e conservatrice certamente in contrasto con la legalità costituzionale».

270 G.B.FERRI, Considerazioni sul problema della formazione del contratto, cit., p. 189 ss., nonché I D., In tema

di formazione progressiva del contratto, cit., p. 204.

271 La giurisprudenza è sostanzialmente univoca nell’affermare la necessità che nel contenuto del