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1.2 L A PROCEDURA AMMINISTRATIVA DELLE GARE D ’ APPALTO

1.2.2 I requisiti di partecipazione

Le imprese interessate, dotate dei requisiti richiesti dal bando di gara, possono partecipare al procedimento concorsuale. Si parla in tal senso di

33 - requisiti di ordine generale;

- requisiti di ordine speciale;

- requisiti di qualità e gestione ambientale.

Il vincitore della gara, la cui offerta è risultata in linea con i requisiti di aggiudicazione e rispondente alle esigenze della stazione appaltante, potrà stipulare il contratto di appalto e occuparsi dell’esecuzione dello stesso.

I requisiti di ordine generalesono disciplinati dall’art. 80, D. Lgs. n. 50/2016. Alcune delle cause ostative che conseguentemente vietano la partecipazione dell’operatore economico alla gara sono:

a) l’avere riportato condanna con sentenza definitiva, o con decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta (c.d. “patteggiamento”), per uno o più dei seguenti reati, consumati o tentati, riferiti alla:

- partecipazione a un’organizzazione criminale,

- concussione, corruzione (anche tra privati), reati connessi nell’ambito degli incanti pubblici/frode,

- reati terroristici, - riciclaggio,

- ogni altro reato dal quale derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione.

Se l’operatore economico ha riportato condanne per una pena detentiva non superiore a 18 mesi é ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Se la stazione appaltante ritiene che le misure adottate siano sufficienti, l’operatore economico non sarà escluso dalla procedura d’appalto, viceversa, in caso di esclusione verrà data motivata comunicazione all’operatore economico.

34 Se il periodo di esclusione dalla partecipazione alle procedure di gara per incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione non é stato fissato dalla sentenza di condanna definitiva, tale periodo é di cinque anni, salvo che la pena principale non sia di durata inferiore, e in tale caso é pari alla durata della pena principale.

b) l’aver commesso violazioni gravi27, definitivamente accertate28, rispetto e non solo agli obblighi relativi al pagamento delle imposte, delle tasse e dei contributi previdenziali secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui é stabilito;

c) una situazione di conflitto di interesse non diversamente risolvibile; d) una distorsione della concorrenza che deriva dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d’appalto;

e) l’essere soggetto ad una sanzione interdittiva o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione,

f) l’essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di qualificazione;

g) l’aver violato il divieto di intestazione fiduciaria. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

h) si trovi con altro partecipante alla medesima procedura di gara in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 c.c., ovvero in una qualsiasi relazione, anche di fatto, che possa comportare che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese

27 Gravi violazioni in materia di pagamento di tasse ed imposte sono quelle superiori a € 10.000,00 (importo fissato dall’art. 48 bis, commi 1 e 2 bis, D.P.R. n. 602 del 1973). Gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale sono quelle ostative al rilascio del DURC di cui all’art. 8, DM 30.1.2015 28 Definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione

35 con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione é cancellata e perde comunque efficacia.

I requisiti di ordine speciale sono disciplinati dall’art. 83 del Nuovo Codice degli Appalti, il quale distingue i criteri di ammissione alla gara di ordine speciale in:

- requisiti di idoneità professionale, la stazione appaltante può chiedere ai partecipanti di provare la propria idoneità professionale, attraverso la richiesta, alle Camere di Commercio, o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali, per le attività regolamentate, dell'effettiva iscrizione del partecipante.

- requisiti di capacità economica finanziaria rappresentano la prova della solidità economica e finanziaria del concorrente e dunque la capacità di garantire il puntuale e preciso adempimento delle prestazioni oggetto della gara. Potrebbe essere richiesto agli operatori economici la dimostrazione di livelli minimi di fatturato annuo (non superiore al doppio del valore stimato dell’appalto, compreso un determinato fatturato minimo nel settore di attività oggetto dell’appalto); informazioni riguardo ai loro conti annuali che evidenzino in particolare i rapporti tra attività e passività; idonee dichiarazioni bancarie o un livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali.

- requisiti di capacità tecnico professionali in virtù dei quali le stazioni appaltanti possono richiedere requisiti per garantire che gli operatori economici possiedano le risorse umane e tecniche e l’esperienza necessaria per eseguire l’appalto con un adeguato standard di qualità.

36 A tal proposito, potrebbe essere richiesta l’attestazione di esperienze maturate nello specifico settore, o in altro settore ritenuto assimilabile, nell’anno precedente o in altro intervallo temporale ritenuto significativo ovvero il possesso di specifiche attrezzature e/o equipaggiamento tecnico. Inoltre, a fronte di operatori economici parimenti qualificati sotto il profilo delle capacità tecnico/professionali, potrebbero essere indicati, quali criteri preferenziali di selezione, indici oggettivi basati su accertamenti definitivi concernenti il rispetto dei tempi e dei costi nell’esecuzione dei contratti pubblici.

Infine, si fa riferimento ai requisiti di qualità e di gestione ambientale dimostrabili tramite l’adozione di sistemi di assicurazione della qualità debitamente certificati da organismi conformi alle serie delle norme europee relative alla certificazione. Tuttavia, trattandosi di normative volontarie e non obbligatorie, il concorrente che non possiede una certificazione del sistema di qualità, che trova il proprio riferimento principale nella norma UNI EN ISO 9000, può dimostrare di adottare, in concreto, misure di controllo della qualità equivalenti a quanto previsto per l'ottenimento della certificazione.

Analoga disposizione è prevista per le certificazioni ambientali, prevista dalla norma UNI EN ISO 14000 la cui mancanza può essere sostituita dalla dimostrazione dell'adozione di misure equivalenti in tema di gestione ambientale.

Per quanto riguarda la dimostrazione di questi requisiti, è necessario fare una netta distinzione tra lavori, da una parte, e servizi e forniture, dall'altra. Per i lavori, infatti, da tempo, è stato istituito un “sistema nazionale di qualificazione”, in base al quale viene demandato a società private, definite “S.O.A.” acronimo di “Società Organismi di Attestazione”, la verifica del possesso di:

37 - certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000;

- requisiti di ordine generale nonché tecnico-organizzativi ed economico finanziari conformi alle disposizioni comunitarie in materia di qualificazione.

Il sistema delle S.O.A. è basato sul rilascio, da parte delle pubbliche amministrazioni, di certificati di regolare esecuzione, sulla base dei quali le imprese dimostrano la corretta esecuzione di opere pubbliche.

Il concorrente deve semplicemente presentare il certificato che attesta il possesso dei requisiti.

Nel caso di gare di forniture o servizi, invece, il partecipante dovrà, di norma con autocertificazioni, attestare in proprio il possesso di tutti i requisiti richiesti dalla stazione appaltante e fornire, se richiesto, gli elementi probatori a supporto delle dichiarazioni prodotte.

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