210 S. CAVINI, Ricognizioni e confronti, op. cit., p. 110
211 A. M. CAPITTA, Ricognizioni e individuazioni di persone nel diritto delle prove penali, op. cit., p. 176-177
212 A. BERNASCONI, La ricognizione di persone nel processo penale,
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Un fenomeno assai diffuso nella prassi giudiziaria, è quello delle ‘ricognizioni fotografiche’, con cui non si fa riferimento all’individuazione tramite ‘immagine’
contemplata nell’art. 361, come mezzo
endoinvestigativo, ma proprio al riconoscimento fotografico effettuato in dibattimento e come tale utile al giudice ai fini della decisione.213 Il legislatore del 1988, pur consapevole che sul tema erano sorti vivaci dibattiti durante la vigenza del codice Rocco, ha risolto la questione non includendo questi riconoscimenti tra gli altri mezzi di prova. Anche nella relazione al progetto preliminare del codice, si faceva riferimento alla volontà di non prevedere espressamente la ricognizione fotografica, precisando però che ciò non corrispondeva ad un divieto di utilizzare questo strumento, dato che può rivelarsi indispensabile per l’individuazione di un imputato o di un testimone, ma divieto di utilizzare i risultati sul piano probatorio.214
La tendenza delle giurisprudenza, al pari delle pronunce in tema di riconoscimenti informali, anche in questo ambito, è orientata a considerare la ricognizione fotografica come mezzo di prova atipico, facendo leva sull’assenza della tassatività dei mezzi di prova e sul libero convincimento del giudice.215
In assenza di una disciplina e di vincoli con gli artt. 213 e 214 c.p.p., si ritiene che debbano essere comunque rispettate le modalità previste dal mezzo ‘ordinario’, ma si esclude che l’atto di ravvisamento debba essere
213 S. CAVINI, Ricognizioni e confronti, op. cit., p. 105
214 Relazione al progetto preliminare del codice, op. cit., p. 182 215 Vedi par. 4.1
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preceduto dalla descrizione delle caratteristiche fisiche del soggetto.216
Per quanto riguarda lo svolgimento dell’atto, al ricognitore, viene sottoposto un album fotografico, il quale può contenere:
-foto segnaletiche, la persona è vista in due visioni diverse, di profilo e di prospetto.217
-fotografie con posa prese da un fotografo professionista, sono molto accurate ma soggette a ritocchi che potrebbero modificare la fisionomia;
-istantanee, fissano un atteggiamento consueto, ma possono determinare errori a causa di movimenti.
Il problema degli errori dei riconoscimenti fotografici, è legato in larga parte alla luce, che può determinare un cambiamento di fisionomia in base al modo in cui riflette sul volto del soggetto in essa ritratto.
A ciò si aggiunga che la fotografia cristallizzando l’espressione, fa scomparire le note differenziali di ciascun soggetto non permettendo la percezione di quella varietà degli elementi dinamici (gesti, mutamenti di espressione ecc) e delle pose che possono essere utili ai fini del riconoscimento.218
Per quanto riguarda i risultati, in assenza di precise indicazioni, per l’affidabilità del riconoscimento, non rilevano le modalità dell’individuazione, ma importante è la certezza del soggetto che ha esaminato le
216 T. ALESCI, Il corpo umano come fonte di prova, op. cit., p. 95 217 Vedi par. 2.1 per l’importanza dell’angolo di visuale
218 E. ALTAVILLA, Il riconoscimento e la ricognizione delle persone e delle cose, op. cit., p. 356
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fotografie. 219 Nonostante l’ampio margine di discrezionalità del giudice nella valutazione, esso dovrà comunque dare spiegazione del percorso che lo ha indotto a considerare affidabile quel ravvisamento per la propria decisione, quindi in realtà risultano importanti le modalità di svolgimento; 220 si esclude perciò l’orientamento contenuto in alcune decisioni di poter sottoporre al soggetto una sola fotografia ai fini del compimento dell’atto221.
La giurisprudenza alterna orientamenti che vanno dalla considerazione come prova atipica, ad accertamenti di fatto, a prova indiziaria, in ogni caso, si ritiene ammissibile il riconoscimento fotografico, pertanto risulta necessario analizzare il rapporto rispetto alla possibile successiva ricognizione formale.
Gli studi psicologici, hanno ravvisato come una volta che si sia realizzato il riconoscimento fotografico, ogni altro ravvisamento posteriore effettuato ‘a vivo’ sarebbe inutile. Il testimone si limiterebbe a confrontare la persona che gli si presenta, con la foto del precedente atto; anche se così non fosse, la foto del soggetto, genererebbe nel ricognitore quel senso di familiarità di fronte al riconoscendo che porta a realizzare l’effetto del
219 Per il binomio certezza-attendibilità nella ricognizione personale
vedi par. 2.3.3
220 T. ALESCI, Il corpo umano come fonte di prova, op. cit., p. 93 221 L. DE CATALDO NEUBUERGER, Psicologia della testimonianza e della prova testimoniale, op. cit., p. 155. Dal momento che ogni
foto deve avere le stesse probabilità e devono essere somiglianti tra di loro, si evidenzia il caso di riconoscimento fotografico, di Angela Davis, attivista negra accusata di omicidio. I testimoni oculari ebbero a disposizione nove foto, tre di queste erano di Angela Davis, mentre le altre cinque erano poco pertinenti al caso.
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deja vù. 222 Quindi sulla ricognizione successiva si riverserebbero degli effetti infestanti delle fotografie viste in precedenza, tanto che neppure la presentazione del ‘vero’ riesce ad eliminare la falsa immagine che si è creata nella mente del soggetto.223
La dottrina ritiene che seppur condotto con l’iter tipico della ricognizione, non si ha a che fare con una prova atipica. In questo senso, dubbi sorgono anche circa la capacità dello strumento di accertare i fatti, come previsto dall’art. 189, poiché nonostante non si vada a ledere la libertà dell’imputato, la ricognizione fotografica presenta degli elementi molto più delicati di quella formale (es. cristallizzazione dell’espressione del soggetto, mutamento della fisionomia ecc.) a cui si aggiungono gli effetti suggestivi di questa. Quindi si ritiene di non poter riconoscere la validità della ricognizione fotografica, avvalorato dalla considerazione che la disciplina della ricognizione di persone si basa sulla presenza fisica della persona da riconoscere.224
222 Vedi par. 2.3.3
223 L. DE CATALDO NEUBURGER, Psicologia della testimonianza e prova testimoniale, op. cit., p. 137 e ss. Ad avvalorare il fenomeno
infestante, riporta il caso di testimoni oculari che avevano identificato in Pagano, un sacerdote, il colpevole di una serie di rapine. A seguito dell’identikit, l’immagine fu diffusa nei giornali e in televisione e molte persone chiamarono per dire che il reo era Padre Pagano. Dopo vari line up fotografici in cui solo un testimone oculare riconobbe la foto di Pagano, si procedette ad una vera e propria ricognizione fotografica con Padre Pagano; sette testimoni su nove riconobbero nel sacerdote il colpevole delle rapine.
I soggetti nel momento in cui hanno partecipato alla ricognizione non hanno riconosciuto Padre Pagano sulla base del ricordo originario, ma sulla base dei precedenti line up fotografici.
224 A. M. CAPITTA, Ricognizioni e individuazioni di persone nel diritto delle prove penali, op. cit., p. 202
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