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Riconoscimento debiti fuori bilancio

3.2 Procedure di riequilibrio

3.2.2 Riconoscimento debiti fuori bilancio

Per raggiungere gli obbiettivi di equilibrio del bilancio è necessaria un’attenta fase di programmazione, senza la quale non sarebbe ipotizzabile una gestione orientata alla sostenibilità economica- finanziaria. Abbiamo già dato atto dei meccanismi procedimentali a cui deve sottostare la spesa di denaro pubblico, per evitare debiti non previsti dal bilancio, i quali sono in grado di compromettere la previsione effettuata sul risultato. Essi sorgono quando a seguito di un’obbligazione giuridicamente perfezionata non segue la relativa scrittura contabile, si ha quindi l’esigenza, attraverso il loro riconoscimento, di fare coincidere la rappresentazione contabile con quella giuridica.

L’art. 194 d.lgs. 267/00 si occupa di questo riconoscimento che rappresenta, insieme all’art. 193, la soluzione volta ad evitare la dichiarazione di dissesto finanziario. La disposizione rientra nel titolo III sulla gestione di bilancio, che si è mantenuta pressoché invariata, rispetto al disegno originario del 2000.

La competenza al loro riconoscimento spetta al Consiglio comunale, che adotta l’apposita deliberazione in sede di accertamento degli equilibri come disposto dall’art. 193 o con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità, per provvedere alla loro rimozione in maniera più tempestiva possibile. Tale adempimento, visto l’impegno di spesa che ne deriva, sarebbe logicamente inquadrabile tra gli atti gestionali, quindi dirigenziali, tuttavia l’attribuzione al Consiglio è pienamente giustificata dal fatto che il riconoscimento può dare luogo a modifiche delle decisioni di bilancio precedentemente adottate e

64 che comunque si tratta di casi potenzialmente disfunzionali, che appare opportuno sottoporre alla verifica dell’organo titolare delle

funzioni di indirizzo e controllo.108 Contestualmente al riconoscimento

devono essere previsti i mezzi per finanziare il debito riconosciuto che ricadono sull’esercizio in corso o sui due successivi, i provvedimenti devono poi essere trasmessi alla corte dei Conti affinché possano essere valutati gli eventuali profili di danno erariale a carico di chi li ha provocati, art. 23, 5° comma, l. 27 dicembre 2002, n. 289.

Vediamo adesso i casi previsti di debiti fuori bilancio e i mezzi con cui farvi fronte. Sono contemplate cinque tipologie, che formano un elenco dichiarato tassativo nel principio contabile n.2 nel testo approvato in data 8 novembre dall’Osservatorio per la finanza locale del Ministero dell’Interno, le quali portano al loro doveroso

riconoscimento109:

a) Derivanti da sentenze esecutive, se l’ente locale non precedere al tale adempimento doveroso, la parte vittoriosa potrà avviare la procedura di esecuzione forzata oppure ricorrere davanti al giudice amministrativo per promuovere il giudizio di ottemperanza. Merita anche ricordare che il loro riconoscimento non comporta alcuna acquiescenza alla sentenza e quindi il diritto di impugnarla non risulta essere

compromesso.110

b) Copertura di disavanzi derivanti dai fatti di gestione di consorzi, aziende speciali e istituzioni, nei limiti derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l’obbligo di pareggio di bilancio di cui all’art. 114.

108 F. PAOLINI, art. 194, in AA. VV., L’ordinamento degli enti locali: commentario al

testo unico, ipsoa, 2007.

109 Corte dei Conti, sez. Sicilia, 9 febbraio 2005, n. 238. 110 Cassazione civile, sez. I, 16 giungo 2000, n. 8223.

65 Tutte le condizioni sono imposte per garantire che si tratti di una situazione fisiologica e dunque riconoscibile.

c) Ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l’esercizio dei servizi pubblici locali. Questa ipotesi si è molto ridimensiona nel tempo grazie ad interventi legislativi volti a preferire la dismissione di dette società piuttosto che una loro ricapitalizzazione.

d) Procedure espropriative o di occupazione d’urgenza per opere di pubblica utilità. Se la somma stimata dall’amministrazione coincide con quella accettata dal proprietario non si renderà necessario il riconoscimento, mentre se la proposta venisse rifiutata e si aprisse un contenzioso che costringa l’ente a pagare una cifra maggiore, per la parte eccedente l’offerta si apra la procedura dell’art. 194.

e) Acquisizione di beni e servizi in violazione dell’art. 191 “Regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese” nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l’ente e nell’ambito dell’espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza. In questo caso la motivazione deve essere particolarmente dettagliata, visto che il consiglio è in grado di determinare anche il quantum in modo ampiamente discrezionale, in questo si specifica la precisazione “nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento”.

Esistono tre tipologie di mezzi finanziari con cui fare fronte al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, si possono utilizzare le entrate e disponibilità ad eccezione di quelle provenienti dall’assunzione di prestiti e aventi specifica destinazione per legge, nonché i proventi da alienazione di beni patrimoniali disponibili. È possibile anche prevedere un piano, triennale, di rateizzazione che

66 dovrà essere concordato con i creditori prima dell’adozione della deliberazione.

Ovviamente resta la possibilità che il debito non sia riconosciuto, casistica piuttosto frequente nell’ipotesi della lettera e), in questo caso il procedimento dovrà concludersi con provvedimento espresso, seppur negativo, consentendo al terzo di contestare il diniego in sede giurisdizionale.

Da ultimo è bene sottolineare che se il Consiglio procedere, come è doveroso, al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, non è da escludersi l’avvio della procedura di dissesto finanziario, infatti pur avendo proceduto al riconoscimento l’ente locale potrebbe non aver reperito le risorse finanziarie necessarie ad estinguere il debito111,

questo è il senso della previsione di cui all’art. 244 “cui non si possa fare validamente fronte con le modalità” previste dagli artt. 193 e 194.

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