4° capitolo: l’utilizzo dei dati unbundling per finalità tariffarie
4.8 Il riconoscimento di maggiori costi attraverso la perequazione specifica aziendale
Nel caso specifico del settore elettrico, nella bolletta elettrica pagata dagli utenti finali, ci possono essere delle componenti che non sono di competenza esclusiva del gestore, ma vengono incassate dalla Cassa Conguaglio del settore elettrico, una sorta di tesoreria dell’Autorità, la quale ha la competenza di ripartire le risorse agli esercenti appartenenti alla filiera del settore elettrico. Nel caso in cui un’azienda specifica faccia degli investimenti sopra la media, ha la necessità di avere un riconoscimento dei maggiori costi sostenuti.
Le perequazioni possono essere generali o specifiche: nel caso in cui un’azienda abbia diritto a ricevere una copertura dei maggiori costi sostenuti, questa ulteriore componente verrà addebitata alle bollette di tutti gli utenti, dopodiché, una volta accertato che quella specifica azienda ha diritto ad avere una integrazione dei ricavi, verranno erogate le somme spettanti dalla Cassa Conguaglio alla stessa azienda che ne ha diritto.
Le perequazioni, che sono appunto un riconoscimento in tariffa di maggiori costi rispetto alla media nazionale relativa al settore in oggetto, vengono riconosciute a quelle imprese che hanno particolari problematiche, come ad esempio i distributori di energia elettrica che operano nelle comunità montane. I costi maggiori che sostiene questo distributore rispetto al distributore nazionale sono legati alle linee che possono essere aeree oppure interrate, ma soprattutto alla maggior dispersione della popolazione rispetto a un centro urbano situato in pianura. In tutti questi ipotetici casi la distribuzione risulta maggiormente onerosa. La perequazione specifica aziendale è stata istituita al fine di coprire gli scostamenti dei costi di distribuzione effettivi dai costi di distribuzione riconosciuti a fini tariffari, non coperti dai meccanismi di perequazione generale72.
Secondo quanto disposto dal comma 49.2 della delibera 5/2005 dell’Autorità, non sono ammesse al regime di perequazione generale né al regime di perequazione specifico aziendale le imprese elettriche di cui all’articolo 7 della legge n. 10 del 9 gennaio 1991.
In ciascun anno l’ammontare relativo alla perequazione specifica aziendale è dato da:
PSA =Csa * RAPt
Dove:
- PSA è l’ammontare relativo alla perequazione specifica aziendale;
- RAPt è, per ciascun anno t, il ricavo ammesso perequato, pari alla somma
algebrica dell’ammontare di perequazione dei costi di distribuzione su reti a bassa, media e alta tensione e costi di distribuzione relativi alla trasformazione dell’energia elettrica dal livello di alta a media tensione e dal ricavo ammesso dalla tariffa che copre il servizio di distribuzione; - Csa è il fattore di correzione specifico aziendale dei ricavi ammessi a
copertura dei costi di distribuzione ed è calcolato come segue:
Csa = (CEb– RAPb)/ RAPb
Dove:
CEbpari al costo effettivo sostenuto dall’impresa distributrice per
l’erogazione del servizio di distribuzione dell’energia elettrica, sostenuti nell’anno di riferimento;
RAPbè pari alla somma algebrica tra la tariffa ammessa alla
copertura del servizio di distribuzione, dalla perequazione dei costi di distribuzione in alta, media e bassa tensione e dalla
perequazione dei costi sostenuti per la trasformazione dal livello di alta al livello di media tensione.
Il comma 49.5 del Testo Integrato sulla distribuzione73 prevede che il fattore di
correzione Csa, rilevante ai fini della quantificazione dell’ammontare di perequazione specifica aziendale, sia determinato sulla base di una specifica istruttoria individuale.
L’istruttoria individuale si articola nelle seguenti fasi:
a) analisi delle informazioni economiche e patrimoniali rilevanti ai fini dell’istruttoria e dello scostamento rilevato tra i costi riconosciuti dal sistema tariffario e i costi effettivi;
b) analisi e valutazione dell’ammissibilità dello scostamento rilevato tra i costi riconosciuti dal sistema tariffario e i costi effettivi;
c) fissazione del valore provvisorio del fattore di correzione Csa,
d) acquisizione delle informazioni consuntive relative ai ricavi tariffari per l’anno in oggetto;
e) fissazione del valore definitivo del fattore di correzione Csa.
Lo scostamento tra i costi riconosciuti dal sistema tariffario ed i costi effettivi del servizio di distribuzione è dato dalla differenza tra:
a) il ricavo ammesso dal sistema tariffario a copertura dei costi di distribuzione, escluse le attività commerciali, corretto per tenere conto degli effetti del regime di perequazione generale, calcolato secondo le modalità indicate di seguito;
b) il calcolo del costo di distribuzione effettivo, determinato sulla base delle informazioni fornite nell’istruttoria, secondo le modalità indicate di seguito.
Il valore del costo effettivo di distribuzione, riconoscibile ai fini della perequazione specifica aziendale viene determinato secondo quanto segue:
CER= r*CIR + AMM + (CO – Ar)
Dove:
r = tasso di remunerazione sul capitale investito
CIR = capitale investito riconosciuto
AMM = sono gli ammortamenti tecnico-economici, determinati secondo la vita utile regolatoria;
CO = sono i costi operativi riconosciuti, rettificati della quota dei costi già riconosciuti negli altri meccanismi tariffari;
Ar = sono le altre rettifiche relative a componenti del valore della
produzione diverse dai ricavi tariffari, come gli incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
Il capitale investito riconosciuto per l’attività di distribuzione, rilevante ai fini della perequazione specifica aziendale, è pari alla somma algebrica di:
a) valore delle immobilizzazioni materiali ed immateriali nette pertinenti l’attività di distribuzione dell’energia elettrica;
b) capitale circolante netto, pari all’1% delle immobilizzazioni materiali nette;
c) poste rettificative.
Il valore delle immobilizzazioni materiali nette è calcolato con il metodo del costo storico rivalutato determinato considerando per singola categoria di cespiti e per anno di acquisizione, a partire dall’anno 1956:
a) il costo storico originario d’acquisizione, al netto di eventuali rivalutazioni, dei cespiti esistenti alla data di riferimento del bilancio per i quali non risultino ancora completamente ammortizzati;
b) nel caso non sia ricostruibile il valore del fondo ammortamento economico tecnico, esso dovrà essere determinato sulla base delle vite utili adottate dalle imprese, come riportate nei propri bilanci certificati. Per gli anni in cui dai bilanci non siano desumibili informazioni puntuali circa le aliquote di ammortamento utilizzate, le imprese ricostruiscono il fondo utilizzando le vite utili adottate nel più vecchio bilancio certificato che le riporti.
I valori calcolati come appena illustrato devono essere corredati da opportune certificazioni attestanti una corretta ricostruzione del capitale investito in coerenza con gli incrementi patrimoniali risultanti dalla documentazione contabile aziendale.
Il valore netto delle immobilizzazioni materiali è dato dalla differenza tra il costo storico rivalutato e il valore rivalutato del fondo ammortamento.
Le poste rettificative del capitale investito, rilevanti ai fini della perequazione specifica aziendale sono:
- il trattamento di fine rapporto effettivamente accantonato; - il fondo rischi;
- gli altri fondi.
Tra i costi operativi ammissibili ai fini della perequazione specifica aziendale non vanno considerate le seguenti poste del conto economico:
- proventi e oneri finanziari;
- rettifiche di valore di attività finanziarie; - proventi e oneri straordinari,
- imposte sul reddito d’esercizio.
Tra i costi operativi, che figurano in conto economico nella classe b) costi della produzione, ammissibili ai fini della perequazione specifica aziendale vanno escluse le seguenti poste:
- svalutazione crediti;
- ammortamento avviamento;
- ammortamento delle immobilizzazioni materiali nette, già considerate nel calcolo della quota di ammortamento tecnico-economica;
- oneri di gestione relativi a penalità comminate dall’Autorità;
- accantonamenti e rettifiche operate esclusivamente in applicazione di disposizioni tributarie.