Il terzo pacchetto Energia si compone di cinque misure normative:
1. Regolamento della comunità europea 713/2009, che istituisce un’Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia 2. Direttiva 2009/72/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno
dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE (Direttiva Elettricità)
3. Direttiva 2009/73/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la Diretti/va 2003/55/CE (Direttiva Gas) 4. Regolamento 714/2009, relativo alle condizioni di accesso alla rete per
gli scambi transfrontalieri di energia elettrica
5. Regolamento 715/2009, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale.
Con il Regolamento 713/2009 è stata istituita un’Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia al fine di aumentare la cooperazione tra gli Stati e rimuovere gli ostacoli transfrontalieri per il gas naturale e l’elettricità.
“L’Agenzia dovrebbe consentire alle autorità nazionali di regolamentazione di intensificare la loro cooperazione a livello comunitario e di partecipare, su base di reciprocità, all’esercizio di funzioni a livello comunitario”.
Il potere di intervento nel caso in cui non ci sia accordo di collaborazione tra le misure proposte dai regolatori nazionali
la possibilità di attribuire ai regolatori nazionali il diritto di imporre sanzioni nel caso in cui non vengano rispettati gli impegni vincolanti garantire l’indipendenza tra i regolatori nazionali e gli interessi industriali
o l’intervento del governo
obbliga i regolatori nazionali dei vari stati membri a cooperare tra loro nel rispetto di quanto disposto dalle direttive 2009/72 e 2009/73 e informare la commissione quando ritiene che la cooperazione non produca i risultati necessari o quando un’autorità nazionale non dia adempimento secondo quanto disposto dall’agenzia.
La Direttiva 2009/73 lascia agli Stati membri la facoltà di predisporre misure di salvaguardia per i clienti finali e prevede che anche i clienti non civili con consumi inferiori ai 50.000 metri cubi annui siano considerati clienti vulnerabili e pertanto meritevoli di apposita tutela.
Le disposizioni contenute nelle Direttive Elettricità e Gas dovevano essere recepite negli ordinamenti degli Stati membri entro il 3 marzo 2011, mentre un diverso termine è previsto, invece per le disposizioni di tali direttive in materia di unbundling: 3 marzo 2012.
La presenza di ostacoli che si frapponevano alla libera scelta del consumatore e al libero svolgimento dell’attività aziendale da parte di soggetti diversi dall’operatore verticalmente integrato ha portato all’emanazione di quest’ultime direttive. Si considerava innanzitutto l’assenza in tutti gli Stati membri di un accesso non discriminatorio alla rete e un livello di controlli inefficace da parte dei regolatori nazionali.
La direttiva pone l’accento sulla necessità di una separazione effettiva tra le attività relative alle reti di trasporto e quelle della produzione e fornitura per:
evitare che le imprese verticalmente integrate realizzino investimenti nello sviluppo delle reti inferiori a quanto necessario pregiudicando la sicurezza
degli approvvigionamenti e il pieno sviluppo della concorrenza nel segmento della produzione e in quello dell’importazione e della fornitura
evitare che l’impresa verticalmente integrata possa esercitare delle discriminazioni nell’accesso alla rete nei confronti di soggetti terzi.
La direttiva 2009/73 prevede la separazione del gestore di trasporto dall’impresa verticalmente integrata. La commissione ha dato la possibilità di poter ricorrere a due forme alternative di separazione: la separazione proprietaria e quella funzionale.
Nel caso della separazione proprietaria agli Stati è riconosciuta una duplice alternativa:
ownership unbundling: entro il 3 marzo 2012 gli Stati membri devono provvedere alla separazione proprietaria dalle imprese verticalmente integrate che svolgono attività di approvvigionamento/produzione e vendita dalle società che detengono la proprietà delle reti ed effettuano la gestione delle attività di trasporto
indipendent system operator: prevede la designazione di un gestore indipendente su proposta del proprietario del sistema di trasporto; l’impresa verticalmente integrata mantiene la proprietà delle reti ma ne affida la gestione ad un soggetto terzo.
La separazione funzionale (indipendent trasmission operator) prevede che l’impresa verticalmente integrata possa mantenere il controllo delle società che gestiscono l’attività di trasporto e che detengono la proprietà delle reti, purché garantisca l’indipendenza decisionale e funzionale del trasportatore.
Le ultime due soluzioni sono molto più complesse ed onerose della prima e dovrebbero spingere le imprese verticalmente integrate ad adottare la prima soluzione.
In caso di applicazione del modello ISO o ITO l’Autorità deve:
verificare ex-ante che le scelte in merito alla struttura organizzativa e agli statuti societari assicurino l’effettiva indipendenza del Gestore della rete
vigilare sull’operato del Gestore valutandone la professionalità e l’indipendenza effettiva
approvare e verificare il piano di sviluppo decennale delle reti, che il gestore deve predisporre tenendo conto non solo delle esigenze di sicurezza, ma anche dei progetti di investimento.
In relazione all’attività di distribuzione, ai gestori dei sistemi di distribuzione viene ripresentato l’obbligo di indipendenza dalle altre attività non connesse alla distribuzione sia sotto il profilo organizzativo che del potere decisionale.
Affinché questo possa essere garantito ai gestori dei sistemi di distribuzione è necessario che:
i responsabili dell’amministrazione non facciano parte di strutture dell’impresa integrata che siano quotidianamente impegnate nell’attività di produzione, trasporto e fornitura di gas
sia garantita l’indipendenza delle persone responsabili dell’amministrazione
il gestore del sistema di distribuzione possa disporre di effettivi poteri decisionali distinti da quelli dell’impresa verticalmente integrata e per questo deve disporre delle risorse necessarie
il gestore del sistema di distribuzione deve predisporre un programma di adempimenti, contenente le misure adottate per escludere comportamenti discriminatori, e garantire che ne sia adeguatamente controllata l’osservanza.
Il gestore del sistema di distribuzione che fa parte di un’impresa verticalmente integrata deve essere indipendente quanto meno sotto il profilo della forma giuridica, dell’organizzazione e del potere decisionale da altre attività non connesse, anche se queste norme non comportano l’obbligo di separare la proprietà dei mezzi del sistema di distribuzione dall’impresa verticalmente integrata.
Gli Stati membri provvedono affinché le sue attività vengano controllate da autorità di regolamentazione in modo che esso non possa trarre vantaggio dalla sua integrazione verticale per falsare la concorrenza.
1.11 L’attuazione del “terzo pacchetto” e il nuovo assetto dei mercati