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2. PREMESSA

3.7 RIFERIMENTI LEGISLATIVI

- C.M. n. 24 dell’1/3/2006 “Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri”

- C.M. n. 2 dell’ 8 Gennaio 2010 “Integrazione alunni con cittadinanza non italiana”

- Legge 170/2010 “

Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico”

-La Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 dedicata agli

“Strumenti d’intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”

- Circolare Ministeriale n. 8 Prot. n. 561 del 6 marzo 2013

Indicazioni operative sulla

direttiva ministeriale “Strumenti d’intervento per alunni con Bisogni Educativi

Speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”

PARTE QUARTA.

INCLUSIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI

4. Premessa

Il presente protocollo, alla luce delle

“Linee Guida per l’accoglienza e integrazione degli alunni stranieri”

(C.M.4233/2014), indica i princìpi e le azioni su cui si basano l’accoglienza, l’inclusione, l’accompagnamento verso il successo formativo dell’alunno di origine straniera, ovvero interessato da Bisogni Educativi Speciali in ragione dello svantaggio linguistico e/o culturale. Il Protocollo indica il ruolo, le funzioni, e i compiti di tutti i soggetti coinvolti per l’avvio e lo svolgimento del percorso scolastico.

Il presente protocollo

- contiene informazioni sulle pratiche per l’inclusione degli alunni stranieri privi di adeguata conoscenza della lingua italiana;

- definisce i ruoli ed i compiti di ciascuno;

- traccia le linee di tutte quelle attività volte a favorire un reale percorso di

apprendimento e migliorare il processo di integrazione degli alunni stranieri privi di adeguata conoscenza della lingua italiana.

4.1 Finalità

• Definire pratiche condivise all'interno della scuola in tema di accoglienza di alunni stranieri;

• Facilitare l'ingresso a scuola di ragazzi di altra nazionalità nel sistema scolastico e sociale;

• Sostenere gli alunni neo-arrivati nella fase di adattamento al nuovo contesto;

• Favorire un clima d'accoglienza e di attenzione alle relazioni che prevenga e rimuova eventuali ostacoli alla piena integrazione;

• Costruire un contesto favorevole all'incontro con altre culture e con le "storie" di ogni alunno;

• Favorire un rapporto collaborativo con la famiglia;

• Promuovere la comunicazione e la collaborazione fra scuola e territorio sui temi dell'accoglienza e dell'educazione interculturale nell'ottica di un sistema formativo integrato;

• Definire ruoli e compiti degli operatori scolastici;

• Tracciare le diverse fasi dell’accoglienza e le diverse fasi di facilitazione della lingua italiana.

4.2 Fasi del percorso di accoglienza e di integrazione scolastica

❖ Iscrizione

L’ iscrizione, da intendersi come primo passo del percorso di accoglienza e di integrazione dell’alunno straniero, è in carico all’ Ufficio di Segreteria e rappresenta anche il primo approccio dei genitori stranieri con l’istituzione.

E’ compito della segreteria:

• raccogliere informazioni e i documenti necessari, a norma di legge, o le autocertificazioni (anagrafici, sanitari e scolastici);

• richiedere documento tradotto e convalidato dal Consolato Italiano presso il paese di provenienza, attestante la classe o la scuola frequentata nel Paese d’

origine;

• verificare la scelta di avvalersi o meno dell’insegnamento della religione cattolica;

• Informare i genitori del tempo che intercorrerà tra l’iscrizione e l’effettivo inserimento nella classe.

“Ai minori neo-arrivati in Italia viene riconosciuto il diritto-dovere all’istruzione e possono essere iscritti anche in corso d’anno, salvo che il numero degli alunni in classe sia già completo”

Decreto del Presidente della Repubblica 31 Agosto 1999 n. 394 art. 45

❖ Accoglienza

L'accoglienza non può essere una fase definita nel tempo, ma dovrebbe corrispondere ad una modalità di lavoro atta ad instaurare e mantenere nella scuola un clima accettabile e motivante per tutti i protagonisti dell'azione educativa (genitori, alunni, docenti, collaboratori scolastici). La collegialità è fondamentale in tutte le fasi della programmazione: la lingua è trasversale a tutte le discipline e l’alunno appartiene alla classe, non ad un unico insegnante.

Sarà compito degli insegnanti preparare l'accoglienza, predisponendo attività mirate a sensibilizzare la classe all'accoglienza del nuovo compagno e favorire l’inserimento dell’alunno straniero nella classe.

❖ Assegnazione alla classe

I dati raccolti nelle fasi precedenti permettono di assumere decisioni in merito alla classe di inserimento e secondo le indicazioni del DRP 31/08/’99 n°394.

“I minori stranieri soggetti all’obbligo scolastico vengono iscritti alla classe corrispondente all’età anagrafica, salvo che venga deliberata l’iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto:

- dell’ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell’alunno, che può

determinare l’iscrizione ad una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all’età anagrafica;

- dell’accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell’alunno;

- del corso di studi eventualmente seguito dall’alunno nel Paese di provenienza;

- del titolo di studio eventualmente posseduto dall’alunno”.

❖ L’inserimento nella classe

Nella prima fase dell’inserimento scolastico, l’insegnamento della lingua italiana come seconda lingua deve tendere soprattutto a:

• fornire all’alunno straniero gli strumenti linguistici che gli possono permettere di partecipare ad alcune attività comuni della classe;

• sviluppare l’italiano utile sia alla scolarizzazione che alla socializzazione in generale.

L’alunno, nella prima fase di accoglienza è inserito nella classe, impara a comunicare con compagni e insegnanti, apprende il lessico e i modi per la conversazione:

richiamare l’attenzione, chiedere, denominare oggetti, azioni, rispondere a richieste e a comandi, esprimere i propri vissuti.

Gli argomenti che si presenteranno potranno essere affrontati secondo la seguente impostazione:

• presentazione del lessico di base relativo al tema proposto (utilizzando anche oggetti, foto, immagini, disegni, CD rom, situazioni utili alla contestualizzazione);

• memorizzazione del lessico e riutilizzo anche in contesti diversi;

• introduzione del nuovo vocabolario in strutture semplici e via via più complesse;

• esercizi di riconoscimento, discriminazione;

• espressione orale e scritta (risposta a semplici domande, produzione di frasi di brevi testi) con riutilizzo del lessico e delle strutture presentati.

I temi iniziali riguarderanno l’alunno, la sua storia, le caratteristiche principali dell’identità e del suo ambiente di vita quotidiana.

4.3 Suggerimenti metodologici

Per quanto riguarda le materie di studio è utile precisare che il comma 4 dell’art. 45 del D.P.R. 394/1999, che qui si riporta:

“Il Collegio dei docenti definisce, in relazione al livello di competenza dei singoli alunni stranieri il necessario adattamento dei programmi di insegnamento; allo scopo possono essere adottati specifici interventi individualizzati o per gruppi di alunni, per facilitare l’apprendimento della lingua italiana utilizzando, ove possibile, le risorse professionali della scuola. Il consolidamento della conoscenza e della pratica della lingua italiana può essere realizzata altresì mediante attivazione di corsi intensivi di lingua italiana sulla base di specifici progetti, anche nell’ambito delle attività aggiuntive di insegnamento per l’arricchimento dell’offerta formativa.”

4.4 Valutazione -PDP

In accordo con quanto contenuto nella normativa nazionale, per gli alunni neoarrivati e/o alunni con uno svantaggio linguistico con particolari bisogni linguistici e di apprendimento, per i quali il consiglio di classe lo ritenesse opportuno, viene predisposto un Piano didattico Personalizzato (PDP)- (Direttiva Ministeriale sui bisogni educativi speciali del 27 Dicembre 2012) – nei tempi previsti per la programmazione curriculare o, in corso di ingresso in corso d’anno, entro due mesi dall’inizio della frequenza scolastica. Il percorso può essere rivisto e corretto in itinere.

Per quanto attiene alle modalità di valutazione e di certificazione degli alunni stranieri, in particolare dei neo-arrivati, si fa riferimento a quanto espresso nelle

“Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri”

emanate dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Dipartimento per l'Istruzione - Direzione Generale per lo studente - Ufficio per l'integrazione degli alunni stranieri (CM n° 24 del Marzo 2006).

Dall'emanazione della legge n°517/77 ad oggi, l'approccio alla valutazione nella scuola è positivamente cambiato. Accanto alla funzione certificativa si è andata sempre più affermando la funzione regolativa in grado di consentire, sulla base delle informazioni raccolte, un continuo adeguamento delle proposte di formazione alle reali esigenze degli alunni e ai traguardi programmati per il miglioramento dei processi e dei risultati, sollecitando, altresì, la partecipazione degli alunni e dei genitori al processo di apprendimento. L'art. 4 DPR n°275/99, relativo all'autonomia didattica delle istituzioni scolastiche, assegna alle stesse la responsabilità di individuare le modalità e i criteri di valutazione degli alunni, prevedendo altresì che esse operino nel "rispetto della normativa nazionale".

Per il Consiglio di classe che deve valutare gli alunni stranieri inseriti nel corso dell'anno scolastico - per i quali i percorsi personalizzati prevedono interventi di educazione linguistica e di messa a punto curricolare - diventa fondamentale

I minori con cittadinanza non italiana presenti sul territorio nazionale, in quanto soggetti all’ obbligo d’istruzione, sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani”

DPR 394/1999 ART. 45

ququanto

soggetti

conoscere, per quanto possibile, la storia scolastica precedente, gli esiti raggiunti, le caratteristiche delle scuole frequentate, le abilità e le competenze essenziali acquisite.

In questo contesto, che privilegia la valutazione formativa rispetto a quella "certificativa"

si prendono in considerazione il percorso dell'alunno, i passi realizzati, gli obiettivi possibili, la motivazione e l'impegno e, soprattutto, le potenzialità di apprendimento dimostrate. In particolare, nel momento in cui si decide il passaggio da una classe all'altra o da un grado scolastico al successivo, occorre far riferimento ad una pluralità di elementi fra cui non può mancare una previsione di sviluppo dell'alunno. Emerge chiaramente come nell'attuale contesto normativo vengono rafforzati il ruolo e la responsabilità delle istituzioni scolastiche e dei docenti nella valutazione degli alunni.

Nel caso in cui l’alunno straniero abbia una buona conoscenza di una lingua straniera (inglese –francese –spagnolo), essa almeno in una prima fase potrà essere utilizzata come lingua veicolare per l’acquisizione dei contenuti e l’esposizione degli stessi, previa la predisposizione di opportuni materiali.

Il Consiglio di classe dovrà coinvolgere la famiglia nei diversi momenti del processo valutativo e prevedere la presenza di un mediatore linguistico durante i colloqui con i genitori e durante la consegna delle schede di valutazione. In assenza di tale figura bisognerà prevedere la possibilità di trasmettere il documento di valutazione dell’alunno debitamente tradotto.

È utile ricordare che per tutti gli alunni e quindi anche per gli alunni stranieri, la valutazione sommativa non dovrebbe essere la semplice media delle misurazioni rilevate con le varie prove, ma dovrebbe tener conto del raggiungimento di obiettivi trasversali che sono comunque disciplinari quali impegno, partecipazione, progressione nell’apprendimento, eventuali condizioni di disagio.

Gruppo di Lavoro per l’Inclusività IIS CARIATI

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