La valutazione coinvolge tutto il processo di insegnamento e apprendimento, è strettamente correlata al percorso individuale e deve essere finalizzata a mettere in evidenza il progresso dell’alunno. Nella scuola secondaria di secondo grado, l'art 15 dell'Ordinanza Ministeriale 21 maggio 2001 n. 90 distingue tra valutazione semplificata
e differenziata. Per gli studenti con disabilità certificata, sono possibili pertanto due percorsi distinti, uno curricolare (o per obiettivi minimi, che porta al conseguimento di un regolare titolo di studio), uno differenziato (che consente solo la frequenza della scuola con il rilascio di un attestato ma non del diploma).
Per quanto riguarda la valutazione curricolare o per obiettivi minimi, la programmazione prevede la riduzione parziale dei contenuti di talune discipline o la loro sostituzione con altri. Le prove equipollenti devono consentire di verificare che lo studente con disabilità abbia raggiunto una preparazione culturale e professionale idonea per il rilascio del diploma alla fine del percorso scolastico.
Quando invece gli obiettivi sono difformi rispetto a quelli dell'ordinamento di studi della classe, la programmazione viene dichiarata differenziata e lo studente con disabilità non può conseguire il titolo di studio. Salvo situazioni eccezionali, la programmazione differenziata si applica solo in caso di disabilità di tipo cognitivo. La famiglia va informata subito di questa scelta e ha facoltà di opporsi; in questo caso lo studente seguirà ugualmente il suo PEI, con il sostegno e ogni altra tutela prevista, ma la valutazione sarà effettuata in base ai criteri definiti per tutta la classe. Alla fine dell'anno lo studente che segue una programmazione differenziata verrà ammesso alla classe successiva, ma di fatto non avrà conseguito la promozione.
Sulla pagella andrà annotato che la valutazione è stata effettuata in base al proprio Piano Educativo Individualizzato (PEI). Negli anni successivi, se lo studente con disabilità dimostra di avere raggiunto apprendimenti che si possono ricondurre ai programmi ministeriali, potrà essere promosso formalmente senza dover affrontare prove di idoneità per i precedenti anni in cui si era svolta la valutazione differenziata (art. 15 comma 4 dell'Ordinanza Ministeriale 21 maggio 2001 n. 90).
A partire dall'anno scolastico 2018/19, il Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n. 62 dispone che l'esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado verificherà i livelli di apprendimento conseguiti da ciascun candidato in relazione alle conoscenze, abilità e competenze proprie di ogni indirizzo di studi, con riferimento alle Indicazioni nazionali per i licei e alle Linee guida per gli istituti tecnici e gli istituti professionali, anche in funzione orientativa per il proseguimento degli studi di ordine superiore ovvero per l'inserimento nel mondo del lavoro.
L'ammissione all'Esame di Stato è disposta, in sede di scrutinio finale, dal Consiglio di classe presieduto dal Dirigente scolastico o da suo delegato e dovrà essere verificato per i candidati interni, oltre al requisito della frequenza scolastica e del profitto scolastico, anche il requisito della partecipazione, durante l'ultimo anno di corso, alle prove a carattere nazionale predisposte dall'INVALSI e quello dello svolgimento delle
attività programmate nell'ambito dei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento, secondo il monte ore previsto dall'indirizzo di studi. Il colloquio, disciplinato dall'articolo 20 del Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n. 62, ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo educativo, culturale e professionale degli studenti.
Per quanto riguarda le prove d'esame degli studenti con disabilità, vengono confermate le norme precedenti relative alla relazione del 15 Maggio, la possibilità di avere tempi più lunghi, la possibilità di avvalersi dei docenti per il sostegno o degli assistenti per l'autonomia e la comunicazione che hanno seguito lo studente durante l'anno per la predisposizione, lo svolgimento e la correzione. Prima delle prove d'esame, il Consiglio di classe ne stabilisce la tipologia se hanno o meno valore equipollente all'interno del Piano Educativo Individualizzato (PEI).
La Commissione d'esame, sulla base della documentazione fornita dal Consiglio di classe relativa alle attività svolte, predispone una o più prove differenziate, in linea con gli interventi educativo-didattici attuati sulla base del PEI e con le modalità di valutazione in esso previste. Tali prove, se di valore equipollente, determinano il rilascio del titolo di studio conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Agli studenti con disabilità, per i quali sono state predisposte dalla Commissione prove non equipollenti a quelle ordinarie sulla base del PEI o che non partecipano agli esami o che non sostengono una o più prove, viene rilasciato un attestato di credito formativo recante gli elementi informativi relativi all'indirizzo e alla durata del corso di studi seguito, alle discipline comprese nel piano di studi, con l'indicazione della durata oraria complessiva destinata a ciascuna delle valutazioni, anche parziali, ottenute in sede di esame.
1.6 Misure per contenimento covid-19 in presenza di alunni disabili
In merito alle misure di contenimento del virus ed in merito alle modalità di accesso, di permanenza e di deflusso dall’istituzione scolastica, si individuano le seguenti catego-rie e sottocategocatego-rie di disabilità:
A: AUTISMOA BASSO FUNZIONAMENTO B: OBIETTIVI MINIMI
B1: necessita di un insegnante accanto B2: non necessita di un insegnante accanto
C: SORDO NON SEGNANTE
D: PROGRAMMAZIONE DIFFERENZIATA E: PROBLEMATICHE COMPORTAMENTALI
Per ogni categoria e sottocategoria, si individuano i seguenti comportamenti:
A: AUTISMO A BASSO FUNZIONAMENTO
L’alunno viene accolto dal docente di sostegno all’ingresso dell’istituto, entrambi con la mascherina si recano in aula o nell’aula adibita al sostegno più vicina all’ingresso o nel luogo preposto per il cambio se in attività laboratoriale, mantenendo la distanza di sicurezza.
In caso di necessità l’alunno viene aiutato dal docente o dall’educatore a cambiarsi; il docente o educatore indossa mascherina, visiera e si igienizza le mani prima e dopo averlo aiutato a cambiarsi.
Il docente di sostegno indossa la mascherina e si siede accanto all’alunno che a sua volta indossa la mascherina. Se l’allievo non può indossare la mascherina, il docente di sostegno indossa la mascherina e la visiera..
Il docente di sostegno con mascherina e l’alunno con mascherina si recano, in caso di necessità, nell’aula adibita al sostegno più vicina mantenendo la distanza di sicurezza e occupando uno dei posti predisposti a distanza all’interno dell’aula o dello spazio speciale.
Il docente di sostegno con mascherina o l’educatore con mascherina, al bisogno, accompagnano l’alunno in laboratorio e rispettano le misure previste dal protocollo per l’uso dello stesso. L’alunno con mascherina viene accompagnato all’uscita dal docente con mascherina che lo affida a chi si occupa del trasporto a casa mantenendo la distanza di sicurezza.
Nel caso in cui l’alunno richieda di essere tenuto fisicamente per mano, al momento del bisogno il docente di sostegno o l’educatore indossano la mascherina, la visiera e igienizzandosi le mani prima e dopo, lo contengono fisicamente e lo accompagnano nell’aula adibita al sostegno più vicina mantenendo la distanza di sicurezza e occupando uno dei posti predisposti a distanza all’interno dell’aula o dello spazio speciale.
Nel caso in cui il docente di sostegno o l’educatore debbano manipolare i libri o i quaderni dell’alunno si igienizzano le mani prima e dopo la consultazione.
In aula d' informatica il docente o l’educatore con mascherina si siedono accanto all’alunno, che a sua volta indossa la mascherina. Se il docente deve usare la tastiera o il mouse, si igienizza le mani prima e dopo l’uso. Se l’allievo non può indossare la mascherina, il docente di sostegno indossa la mascherina e la visiera. Al bisogno l’alunno viene accompagnato ai servizi o in un altro luogo della scuola rispettando il protocollo di sicurezza.
B1: OBIETTIVO MINIMO CHE NECESSITA DI UN INSEGNANTE ACCANTO
L’alunno raggiunge in autonomia con la mascherina la sua aula; nel caso non ci sia la sua classe raggiunge in autonomia l’aula adibita al sostegno più vicina all’ingresso o si reca nel luogo preposto per il cambio, se in attività laboratoriale.
Il docente di sostegno indossa la mascherina e si siede accanto all’alunno che a sua volta indossa la mascherina. Se l’allievo non può indossare la mascherina, il docente di sostegno indossa la mascherina e la visiera.
Il docente di sostegno con mascherina e l’alunno con mascherina si recano, in caso di necessità, nell’aula adibita al sostegno più vicina mantenendo la distanza di sicurezza e occupando uno dei posti predisposti a distanza all’interno dell’aula o dello spazio speciale.
Il docente di sostegno con mascherina o l’educatore con mascherina, al bisogno, accompagnano l’alunno in laboratorio e rispettano le misure previste dal protocollo per l’uso dello stesso. L’alunno con mascherina raggiunge l’uscita in autonomia al termine delle lezioni.
Nel caso in cui il docente di sostegno o l’educatore debbano manipolare i libri o i quaderni dell’alunno si igienizzano le mani prima e dopo la consultazione.
In aula informatica il docente o l’educatore con mascherina si siedono accanto all’alunno, che a sua volta indossa la mascherina. Se il docente deve usare la tastiera o il mouse, si igienizza le mani prima e dopo l’uso. Se l’allievo non può indossare la mascherina, il docente di sostegno indossa la mascherina e la visiera.
B2: OBIETTIVO MINIMO CHE NON NECESSITA DI UN INSEGNANTE ACCANTO
L’alunno raggiunge in autonomia con la mascherina la sua aula; nel caso non ci sia la
sua classe raggiunge in autonomia l’aula adibita al sostegno più vicina all’ingresso o si reca nel luogo preposto per il cambio, se in attività laboratoriale. Il docente di sostegno si siede al suo banco e in caso di necessità, indossando la mascherina, si avvicina al banco dell’alunno, che indossa a sua volta la mascherina. Se l’allievo non può indossare la mascherina, il docente di sostegno indossa la mascherina e la visiera.
Il docente di sostegno con mascherina e l’alunno con mascherina si recano, in caso di necessità, nell’aula adibita al sostegno più vicina mantenendo la distanza di sicurezza e occupando uno dei posti predisposti a distanza all’interno dell’aula o dello spazio speciale.
Il docente di sostegno con mascherina o l’educatore con mascherina, al bisogno, accompagnano l’alunno in laboratorio e rispettano le misure previste dal protocollo per l’uso dello stesso.
L’alunno con mascherina raggiunge l’uscita in autonomia al termine delle lezioni. Nel caso in cui il docente di sostegno o l’educatore debbano manipolare i libri o i quaderni dell’alunno si igienizzano le mani prima e dopo la consultazione.
C: SORDO NON SEGNANTE
L’alunno raggiunge in autonomia con la mascherina la sua aula; nel caso non ci sia la sua classe raggiunge in autonomia l’aula adibita al sostegno più vicina all’ingresso o si reca nel luogo preposto per il cambio, se in attività laboratoriale.
Il docente di sostegno con mascherina e l’alunno con mascherina si recano, in caso di necessità, nell’aula adibita al sostegno più vicina mantenendo la distanza di sicurezza e occupando uno dei posti predisposti a distanza all’interno dell’aula o dello spazio speciale.
Il docente di sostegno con mascherina o l’educatore con mascherina, al bisogno, accompagnano l’alunno in laboratorio e rispettano le misure previste dal protocollo per l’uso dello stesso. L’alunno con mascherina raggiunge l’uscita in autonomia al termine delle lezioni.
Il docente di sostegno e i docenti curricolari indossano una mascherina trasparente ogni volta che si avvicinano all’alunno non udente. Nel caso in cui il docente di sostegno o l’educatore debbano manipolare i libri o i quaderni dell’alunno si igienizzano le mani prima e dopo la consultazione.
D: PROGRAMMAZIONE DIFFERENZIATA
L’alunno raggiunge in autonomia con la mascherina la sua aula; nel caso non ci sia la sua classe raggiunge in autonomia l’aula adibita al sostegno più vicina all’ingresso o si reca nel luogo preposto per il cambio, se in attività laboratoriale. Il docente o l’educatore indossano mascherina e visiera e si igienizzano le mani prima e dopo averlo aiutato a cambiarsi.
Il docente di sostegno indossa la mascherina e si siede accanto all’alunno che a sua volta indossa la mascherina. Se l’allievo non può indossare la mascherina, il docente di sostegno indossa la mascherina e la visiera.
Il docente di sostegno con mascherina e l’alunno con mascherina si recano, in caso di necessità, nell’aula adibita al sostegno più vicina mantenendo la distanza di sicurezza e occupando uno dei posti predisposti a distanza all’interno dell’aula o dello spazio speciale.
Il docente di sostegno con mascherina o l’educatore con mascherina, al bisogno, accompagnano l’alunno in laboratorio e rispettano le misure previste dal protocollo per l’uso dello stesso.
L’alunno con mascherina raggiunge l’uscita in autonomia al termine delle lezioni; in alternativa viene accompagnato all’uscita dal docente con mascherina che lo affida a chi si occupa del trasporto a casa mantenendo la distanza di sicurezza.
Nel caso il docente di sostegno o l’educatore debbano manipolare i libri o i quaderni dell’alunno si igienizzano le mani prima e dopo la consultazione.
In aula informatica il docente o l’educatore con mascherina si siedono accanto all’alunno, che a sua volta indossa la mascherina. Se il docente deve usare la tastiera o il mouse, si igienizza le mani prima e dopo l’uso. Se l’allievo non può indossare la mascherina, il docente di sostegno indossa la mascherina e la visiera. Al bisogno l’alunno viene accompagnato ai servizi o in un altro luogo della scuola rispettando il protocollo di sicurezza.
E: PROBLEMATICHE COMPORTAMENTALI
L’alunno raggiunge in autonomia con la mascherina la sua aula; nel caso non ci sia la sua classe raggiunge in autonomia l’aula adibita al sostegno più vicina all’ingresso o si reca nel luogo preposto per il cambio, se in attività laboratoriale. In alternativa l’alunno viene accolto dal docente di sostegno all’ingresso dell’istituto, entrambi con la
mascherina si recano in aula o nell’aula adibita al sostegno più vicina all’ingresso o nel luogo preposto per il cambio, se in attività laboratoriale, mantenendo la distanza di sicurezza.
In caso di necessità l’alunno viene aiutato dal docente o dall’educatore a cambiarsi; il docente o l’educatore indossano mascherina e visiera e si igienizzano le mani prima e dopo averlo aiutato a cambiarsi. Il docente di sostegno si siede al suo banco e in caso di necessità, indossando la mascherina, si avvicina al banco dell’alunno, che indossa a sua volta la mascherina. Se l’allievo non può indossare la mascherina, il docente di sostegno indossa la mascherina e la visiera. Il docente di sostegno con mascherina e l’alunno con mascherina si recano, in caso di necessità, nell’aula adibita al sostegno più vicina mantenendo la distanza di sicurezza e occupando uno dei posti predisposti a distanza all’interno dell’aula o dello spazio speciale.
Il docente di sostegno con mascherina o l’educatore con mascherina, al bisogno, accompagnano l’alunno in laboratorio e rispettano le misure previste dal protocollo per l’uso dello stesso. L’alunno con mascherina raggiunge l’uscita in autonomia al termine delle lezioni; in alternativa viene accompagnato all’uscita dal docente con mascherina che lo affida a chi si occupa del trasporto a casa mantenendo la distanza di sicurezza.
Nel caso in cui l’alunno richieda di essere tenuto fisicamente per mano, al momento del bisogno il docente di sostegno o l’educatore indossano la mascherina, la visiera e igienizzandosi le mani prima e dopo, lo contengono fisicamente e lo accompagnano nell’aula adibita al sostegno più vicina mantenendo la distanza di sicurezza e occupando uno dei posti predisposti a distanza all’interno dell’aula o dello spazio speciale. Nel caso il docente di sostegno o l’educatore debbano manipolare i libri o i quaderni dell’alunno si igienizzano le mani prima e dopo la consultazione. In aula informatica il docente o l’educatore con mascherina si siedono accanto all’alunno, che a sua volta indossa la mascherina. Se il docente deve usare la tastiera o il mouse, si igienizza le mani prima e dopo l’uso. Se l’allievo non può indossare la mascherina, il docente di sostegno indossa la mascherina e la visiera.
Al bisogno l’alunno viene accompagnato ai servizi o in un altro luogo della scuola rispettando il protocollo di sicurezza.
PARTE SECONDA
ALUNNI CON DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO
INTERVENTI A FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISTURBI EVOLUTIVI (BES 2)
2. Premessa
All’interno della “categoria BES 2” sono considerati alunni con :
❖ DSA: Disturbi specifici dell’apprendimento.
I DSA sono disturbi del neurosviluppo che riguardano la capacità di leggere, scrivere e calcolare in modo corretto e fluente che si manifestano con l’inizio della scolarizzazione. Questi disturbi dipendono dalle diverse modalità di funzionamento delle reti neuronali coinvolte nei processi di lettura, scrittura e calcolo. Non sono causati né da un deficit di intelligenza né da problemi ambientali o psicologici o da deficit sensoriali.
Sulla base del deficit funzionale rilevato vengono comunemente distinte le seguenti condizioni cliniche:
• Dislessia, cioè disturbo nella lettura intesa come abilità di decodifica del testo;
• Disortografia, cioè disturbo nella scrittura intesa come abilità di codifica fonografica e competenza ortografica;
• Disgrafia, cioè disturbo nella grafia intesa come abilità grafo-motoria;
• Discalculia, cioè disturbo nelle abilità di numero e di calcolo intese come capacità di comprendere ed operare con i numeri.
Occorre distinguere, inoltre tra difficoltà e disturbo:
- difficoltà: non è innata, è modificabile con interventi didattici mirati e potenziamento cognitivo pianificato, monitorato e verificato
- disturbo : è innato ; è resistente all’intervento didattico.
❖ Disturbi evolutivi, quali:
a) ADHD (deficit da disturbo dell’attenzione e dell’iperattività).
b) Funzionamento cognitivo limite o borderline (Q.I. lievemente sotto la norma).
c) Funzionamento cognitivo misto ( confine tra disabilità e disturbo specifico).
d) Deficit del linguaggio (disturbi specifici del linguaggio o, più in generale, presenza di bassa intelligenza verbale associata ad alta intelligenza non verbale.
e) Deficit delle abilità non verbali (disturbo della coordinazione motoria, diprassia, disturbo non verbale o più in generale bassa intelligenza non verbale associata ad alta intelligenza verbale.
f) Altre problematiche severe che possono compromettere il percorso didattico (es. disturbo dello spettro autistico lieve, qualora non rientri nelle casistiche previste dalla legge 104.
g) Disturbo Oppositivo-Provocatorio (DOP).
h) Disturbo della condotta.
i) Disturbi d’ansia.
j) Disturbi dell’umore.
Sono alunni con certificazione, ai quali non viene assegnato l’insegnante di sostegno.
La valutazione diagnostica e clinica spetta agli specialisti dell’ ASL (neuropsichiatri infantili o psicologi) o a soggetti accreditati e convenzionati dalla stessa (neuropsichiatri infantili o psicologi oppure strutture private in cui operano questi specialisti).
La legge 107/2010 dispone che le istituzioni scolastiche garantiscano “l’uso di una didattica individualizzata e personalizzata” come strumento di garanzia del diritto allo studio introducendo strumenti compensativi e misure dispensative. Ciò deve avvenire anche se lo studente è ancora in via di certificazione e quindi la scuola non è in possesso di una diagnosi completa, per superare le difficoltà legate ai tempi di rilascio della certificazione.
della stessa.
2.1 Riferimenti legislativi in materia di DSA
-
DPR 275/99 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche”. Viene prevista la valorizzazione della diversità e delle potenzialità di ciascuno attraverso l’ adozione di iniziative utili al raggiungimento del successoformativo nel rispetto del principio generale dell’integrazione degli alunni nella classe e nel gruppo.
- Nota MIUR 4099/A4 del 5.10.04 “Iniziative relative alla dislessia.”
- Legge 169/2008 conversione DL 137/08 Art. 3 co. 5 sulla valutazione dei DSA-DPR N.122 del 2009 -ART.10- Regolamento sulla Valutazione.
- Nota MIUR n. 5744 del 28 Maggio 2009 “Esami di stato per gli studenti affetti da
2.2 Fasi principali del progetto di inclusione per alunni DSA
Fasi Tempi Persone coinvolte Attività
Orientamento
Visita dell’alunno e della famiglia della struttura scolastica e dei al DS o al suo delegato Referente DSA, la documentazione medica
rilasciata dall’ASL di competenza.
La segreteria didattica protocolla la diagnosi e la inserisce in forma protetta nel fascicolo personale dell’alunno; conoscere i Bisogni Educativi Speciali di tutti gli alunni;
Accoglienza Settembre/Ottobre Consiglio di classe Coordinatore di
Il Coordinatore prende contatto con la famiglia per eventuali richieste/osservazioni sui bisogni educativi dell’allievo.
Il coordinatore comunica nel Consiglio di classe quanto rilevato.
Fase operativa Ottobre/Novembre Dirigente Scolastico;
Referente DSA Coordinatore di
classe Famiglia
Per gli alunni DSA
predisposizione del PDP durante la riunione del consiglio di CdC, con definizione degli strumenti compensativi e misure dispensative.
Il coordinatore avrà cura di convocare la famiglia per la firma
Il coordinatore avrà cura di convocare la famiglia per la firma