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LAVORO-CORRELATO

3. RIFERIMENTI NORMATIVI IN MATERIA DI STRESS LAVORO-CORRELATO

3.1. Evoluzione normativa

In ambito europeo e nazionale è presente una produzione di documentazione normativa che si riferisce alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Questa segnala l'importanza e la necessità di valutare e di prevenire gli effetti negativi dei rischi psicosociali; in particolare, la rilevanza attribuita al rischio stress lavoro-correlato (work-related stress). Tra le novità introdotte dal DLs.81/08, un ruolo di primo piano lo assume la definizione, mutata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, del concetto di “salute” intesa come stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente nella semplice assenza di malattia o d’infermità (art. 2, comma1, lettera o). Durante la giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro del 28 aprile 2010 è stato confermato come i fattori psico-sociologici siano riconosciuti come un problema che interessa tutti i paesi, tutte le professioni e tutti i lavoratori. L'obbligo di valutazione dei rischi, introdotto per la prima volta con la direttiva europea 89/391/CEE del 12 giugno del 1989, recepita nel nostro ordinamento con il D.Lgs. 626/94, riguardava tutti i rischi presenti sul luogo di lavoro, includendo anche quelli di natura psicosociale. Contestualmente il DLgs. 81/08 con la definizione anche del concetto di “sistema di promozione della salute e sicurezza” come “complesso dei soggetti istituzionali che concorrono, con la partecipazione delle parti sociali, alla realizzazione dei programmi di intervento finalizzati a migliorare le condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori” (art. 2, comma1 lett. p), introduce una visione più ampia della prevenzione della salute e sicurezza sul lavoro che rimanda a quelli che sono i principi della “responsabilità sociale” definita (art. 2, comma 1, lett. ff) come “integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche delle aziende ed organizzazioni nelle loro attività commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate”. Nel complesso delle attività di prevenzione, un ruolo di primo piano è assegnato allo studio dell’organizzazione del lavoro, concretizzato nell’inserto all’art.15, comma 1, lett. d) del DLgs. 81/08, del “rispetto dei principi ergonomici dell’organizzazione del lavoro” e nella conferma, in linea con quanto peraltro già disposto dall’art.3, comma 1, lett f del DLgs. 626/94 ,del “rispetto dei principi ergonomici nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodo di lavoro e produzione, in particolare al fine

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di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo”. Inoltre all’art. 32, comma 2 dello stesso DLgs. 81/08 sottolinea che la formazione del RSPP deve riguardare anche i rischi di natura ergonomica e da stress lavoro-correlato. Per quanto riguarda, in particolare, la valutazione dei rischi il DLgs 81/08 stabilisce che essa deve fare riferimento a tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell’Accordo europeo dell’8 ottobre 2004 (art 28, comma 1). L'obbiettivo dell'accordo è costituito dalla volontà di proporre degli strumenti per individuare, prevenire o gestire i problemi di stress lavoro-correlato nel tentativo di promuovere una maggiore efficienza e un miglioramento delle condizioni di salute e di sicurezza sul lavoro. L'accordo si propone di migliorare la consapevolezza e la comprensione dei sintomi che possono indicare l'insorgenza di difficoltà riconducibili allo stress. Secondo la definizione comunemente accettata e ripresa anche dall'accordo (art.3), lo stress viene definito come uno “stato, che si accompagna a malessere e disfunzioni fisiche, psicologiche o sociali e che consegue dal fatto che le persone non si sentono in grado di superare le richieste o le attese nei loro confronti”. L'accordo individua, innanzitutto, lo stress come un problema che può colpire qualsiasi lavoratore in qualsiasi ambiente, indipendente dalle dimensioni dell'azienda, dal settore di attività o dalla tipologia di contratto di lavoro. Ciò non significa che ogni manifestazione di stress sia riferibile al lavoro, né che tutti i luoghi di lavoro siano automaticamente interessati da questa condizione, ma sottolinea la necessità di procedere alla valutazione dello stress lavoro-correlato in tutte le realtà produttive.

L'accordo evidenzia la complessità del fenomeno e ne segnala alcune potenziali cause generatrici di stress:

- inadeguatezza nella gestione e nell'organizzazione dei processi di lavoro : disciplina dell'orario, grado di autonomia, carichi di lavoro, corrispondenza tra competenze e requisiti professionali richiesti;

- comunicazione: incertezza in ordine alle prestazioni richieste, agli eventuali cambiamenti, alle prospettive d’impiego;

- fattori soggettivi: sensazione di non poter far fronte alla situazione, tensioni emotive e sociali, percezione di mancanza di attenzione e supporto;

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- condizioni di lavoro ed ambientali: rumore, calore, sostanze pericolose, esposizione a comportamenti illeciti.

Il datore di lavoro ha la responsabilità di stabilire delle misure appropriate volte a prevenire, eliminare o ridurre lo stress lavoro-correlato. I lavoratori sono tenuti al rispetto, in termini di dovere generale, delle misure adottate, sia di tipo individuale che collettivo. Una volta che il datore di lavoro ha eseguito la valutazione del rischio stress e individuato all'interno della propria organizzazione i fattori stressogeni, dovrà elaborare le misure di prevenzione.

L'Accordo Europeo del 2004, pur non indicando specifiche metodologie di valutazione, detta quattro criteri fondamentali cui fare riferimento:

-

effettuare la valutazione in tutte le realtà lavorative;

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finalizzare la valutazione alla prevenzione e alla gestione dei problemi di stress da lavoro;

-

tener conto della soggettività dei lavoratori;

-

orientare la valutazione alla individuazione degli stressors organizzativi e ambientali e alla ricerca di sintomi organizzativi indicativi della presenza di stress.

Con le integrazioni successive apportate al DLgs.81/08 dal DLgs.106/09, la valutazione dello stress lavoro-correlato deve essere effettuata, (art.28,comma .1-bis), nel rispetto delle indicazioni di cui all’art.6, comma 8, lettera m-quater, e il relativo obbligo decorre dalla elaborazione delle predette indicazioni e comunque, quest’ultimo, prorogato al 31 dicembre 2010 dalla L.122/10 (a questa data tutte le aziende italiane devono essere in possesso della specifica valutazione del rischio).

Dall’emanazione del Testo Unico si sono succeduti documenti scientifici e atti di indirizzo che hanno concorso a definire il concetto di stress lavoro-correlato e a sviluppare metodi e strumenti di valutazione. Le regioni, in particolare Toscana, Lombardia e Veneto, hanno contribuito attivamente a tale percorso ed inizialmente hanno formulato indicazioni operative. Alcune di queste esperienze hanno trovato una sede di confronto nell’ambito del “Network nazionale per la prevenzione del disagio psicologico nei luoghi di lavoro”, coordinato dall’ISPESL fornendo un importante contributo alla “proposta metodologica per la valutazione dello stress lavoro-correlato” (marzo2010). In seguito il coordinamento Tecnico Interregionale della prevenzione nei luoghi di lavoro ha istituito un sottogruppo di lavoro che

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ha realizzato la “guida operativa sulla valutazione e gestione dello stress lavoro- correlato” (marzo 2010), proposta alla Commissione Consultiva permanente per la Salute e la Sicurezza sul lavoro. È proprio la Commissione Consultiva destinataria del compito di elaborare le indicazioni di cui all’art.6 comma 8 lettera m-quater del DLgs. 81/08, al fine di dare piena attuazione allo specifico obbligo valutativo; la Commissione Consultiva ha approvato le indicazioni per la valutazione dello stress lavoro-correlato, diffuse dal Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali sul proprio sito internet, con lettera Circolare prot. 15/ SEG/0023692 del 18/11/2010 e successivamente rese note anche con Comunicato ufficiale del ministero stesso (G.U.304 del 30/12/2010). Alcuni operatori di istituzioni regionali, già presenti nel Network, hanno successivamente partecipato alla predisposizione del manuale del Dipartimento di medicina del lavoro dell’INAIL ex ISPESL (maggio 2011) che integra la proposta metodologica del Network e del Comitato Tecnico Interregionale con il modello “Management Standard” adattandoli alle indicazioni della Commissione consultiva.

Tutti questi documenti hanno concorso a definire l’oggetto di valutazione, mettendo al centro della stessa non il benessere o il malessere dei lavoratori, ma l’organizzazione del lavoro. In tale modo viene riaffermato con forza il fine del processo di valutazione non è solo la pesatura del rischio, ma gli interventi correttivi e le azioni di miglioramento, cioè le misure di prevenzioni che devono essere attuate per evitare che la situazione di rischio determini un danno alla salute dei lavoratori.

Il Coordinamento Interregionale ha ravvisato comunque la necessità, successivamente alle indicazioni metodologiche della Commissione consultiva, di rinnovare il mandato al sottogruppo di lavoro per “formulare indicazioni per la corretta gestione del rischio da stress lavoro-correlato e per l’attività di vigilanza alla luce della lettera circolare del 18 novembre 2010 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali”, documento approvato a fine 2011 contenente i requisiti minimi che le valutazioni devono soddisfare, i criteri per l’individuazione delle azioni correttive, i criteri per il controllo delle aziende da parte degli organi di vigilanza; nonché alcune indicazioni sul ruolo dei Servizi di prevenzione e sicurezza, le risorse professionali e la formazione degli operatori.


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3.2. Il D.Lgs. 81/08 e l'introduzione del tema dello stress lavoro-correlato

In Italia solo recentemente si è assistito a una presa di consapevolezza, anche da parte dei legislatori, della necessità di intervenire sul tema della sicurezza, attraverso un approccio integrato e multidisciplinare, che include il concetto di rischi psicosociali (Puccetti, 2007). Con l'Accordo quadro europeo del 2004, in Italia, entra ufficialmente nel contesto della tutela della salute e sicurezza sul lavoro, il termine stress lavoro-correlato. Nel 2000 la Corte di Giustizia dell’Aja (C.49/00), richiama l’attenzione del datore di lavoro, sui rischi presenti in ambito lavorativo, comprendendo, anche i rischi di natura organizzativa. L’Accordo europeo, inserisce, l’obbligo per il datore di lavoro, della valutazione dello stress lavoro-correlato. Il ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali il 3 agosto 2009, vara il decreto legislativo n. 106, a scopo correttivo e integrativo del DLgs. 81/08. Il DLgs. 106/09 all'art. 18 del testo correttivo (relativo all'art. 28 del Dlgs. 81/08) aggiunge un comma (1-bis): “la valutazione dello stress lavoro-correlato di cui al comma 1 è effettuata nel rispetto delle indicazioni di cui all'art. 6, comma 8, lettera m-quater, e il relativo obbligo”. Nell’agosto 2009, con l'entrata in vigore del DLgs. 106/09, “la valutazione dello stress lavoro-correlato” avrebbe dovuto essere effettuata, nel rispetto delle “indicazioni” elaborate dalla Commissione consultiva permanente. Il 24 giugno del 2009 viene varato il Regolamento della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, la quale definisce in modo puntuale le modalità di funzionamento della stessa, nel rispetto dei precedenti normativi- previsti dall'art. 6, comma 3, del Dlgs. 81/08 s.m-nove Comitati speciali. Il 30 luglio 2010 viene approvata la legge 122, recante le “misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica” che converte il testo del decreto legge del 31 maggio 2010, n.78, vara definitivamente la manovra finanziaria del 2010. Il 18 novembre il ministro del lavoro e delle politiche sociali rende pubbliche le “indicazioni necessarie” pubblicate nella Gazzetta Ufficiale (Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2010, n. 304).


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3.3. Dal 2008 al 2010: norme per linee guida

Nel gennaio 2009 in Italia, l'ISPESL, nell’ambito del progetto europeo PRIMA-EF (Psychosocial Risk Management-European Framework), pubblica una guida operativa, con l'obiettivo di proporre un modello che incentivi gli indirizzi e la pratica a livello nazionale all’Unione Europea. Questa individua gli aspetti principali e gli indicatori per la gestione del rischio psicosociale. La Toscana offre una proposta metodologica, definita metodologia di valutazione modulabile, strutturata su tre livelli di approfondimento d'analisi, ciascuno caratterizzato da strumenti specifici e criteri di valutazione circa la necessità di attuare misure di tutela generiche o specifiche. Nel marzo 2010 vengono prodotti due documenti a livello nazionale:

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una proposta metodologica per la valutazione dello stress lavoro-correlato, realizzata dall’ISPESL;

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una guida operativa che individua, il percorso di valutazione del rischio, la formazione, la consultazione dei lavoratori, l'adozione di misure collettive, la verifica dei cambiamenti ottenuti e il loro monitoraggio nel tempo. Questo documento, nasce da uno specifico gruppo di lavoro, composto: dalla regione Abruzzo, Emila Romagna, Liguria, Lombardia, Marche, Toscana, Veneto e il Lazio a coordinare.

Nel maggio 2010 L'ISPESL propone una nuova metodologia, basata sull'applicazione del modello Management Standards approvato dall' Health and Safety Executive (HSE), validato nel Regno Unito e nella Repubblica Irlandese (ISPESL, 2010b). Il modello proposto validato in Italia su circa 6000 lavoratori di aziende differenti ai diversi settori produttivi, si propone di fornire al datore di lavoro un valido percorso utilizzabile per la valutazione del rischio stress lavoro-correlato. Esso consiste in un approccio per fasi al processo di valutazione, basato sulle sei dimensioni organizzative (Domanda, Controllo, Supporto, Relazioni, Ruolo, Cambiamento). Per ciascuna di esse vengono forniti alcuni parametri di riferimento sulle “buone pratiche di gestione” che comprendono la definizione, le condizioni ideali e gli stati da conseguire. Il processo, dopo la rilevazione delle variabili con il “questionario indicatore modello ISPESL-HSE”, prevede il confronto delle proprie condizioni organizzative con tali

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standard, al fine di identificare le condizioni ideali cui la propria azienda e l'organizzazione del lavoro dovrebbe tendere.

3.4. L’obbligo legislativo della valutazione dello stress lavoro-correlato

Il rapporto dell’Agenzia europea per la salute sul lavoro (Cox, Griffith &, Rial-Gonzàlez, 2000) stima che il 57% dei lavoratori ritiene cha la propria salute sia influenzata dalle condizioni lavorative e il 28% attribuisce la causa dei propri malesseri allo stress. L’autopercezione di disagio diffuso, inteso come stress, descrive uno stato di difficile sopportazione delle richieste del sistema esterno, dall’altro, una inadeguatezza del sistema interno per contrastare il malessere.

Siamo ben lontani dalla consapevolezza che un elevato livello di benessere, dato dalla combinazione di fattori individuali e organizzativi, determina elevati livelli di rendimento lavorativo (Donald, Taylor, Johnson et al., 2005). Verso la fine del secolo scorso, si è

cominciato a riconoscere l’effetto legato a un organizzazione disfunzionale del lavoro (Totterdel, 2005) oltre ai fattori fisici (hard) classicamente indicati: rumore, illuminazione, calore. Avallone e Paplomatas (2005) sostengono che dal concetto di salute si afferma le valutazioni di rischio psicosociale. Anche se la legislazione richiama la necessità di valutare il rischio stress lavoro-correlato, è marcata la difficoltà di tenere separati i due mondi, quello lavorativo ed extralavorativo. Kanter (1983) lo definisce “mito dei mondi separati”. Cox (1993) ritiene che la ricerca sugli effetti di un pericolo non coincida con la valutazione del rischio associato e che la scarsità di informazioni sulla natura del rischio determini la centralità dell’individuo nella gestione del fenomeno, a scapito dell’intervento sull’organizzazione.

L’occasione dell’analisi dell’organizzazione del lavoro, offerta dall’obbligo legislativo di svolgere la valutazione del rischio da stress lavoro-correlato in tutte le realtà lavorative, sia pubbliche che private, rappresenta, per la prima volta, il rendere concreto il collegamento tra condizioni di lavoro e tutela della salute e sicurezza sul lavoro, dall’altro richiede che tale

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connessione sia rilevata. È importante, pertanto, che tutti gli attori della prevenzione aziendale affrontino il percorso di valutazione dello stress lavoro-correlato non come un obbligo da svolgere e da documentare, ma come un processo di analisi dell’organizzazione intera lavorativa, ponendo precisa attenzione non solo agli elementi da sanare, ma individuando gli interventi di miglioramento, concentrandosi sulla prevenzione e protezione dai potenziali elementi di pericolo.

Il datore di lavoro è chiamato in primo luogo a credere nel processo di analisi e a fare i conseguenti interventi correttivi/migliorativi, così gli altri soggetti devono favorire l’evidenza di problematiche e suggerire soluzioni di intervento e azioni di miglioramento. Oggi la valutazione del rischio da stress lavoro-correlato, diviene occasione per programmare interventi che possono risultare efficaci nel cammino di sviluppo e miglioramento della realtà lavorativa, tesa non solo alla prevenzione e protezione della salute e sicurezza delle proprie lavoratrici e lavoratori, ma anche attraverso il raggiungimento di una condizione stabile e complessiva di benessere sul lavoro.


4. STRUMENTI DI VALUTAZIONE

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