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Riflessioni in merito agli effetti giuridici ed alle cause di estinzione della ritenzione in relazione alle diverse

fattispecie che la prevedono.

Come osservato nel capitolo precedente, il diritto di ritenzione non spetta a qualsiasi creditore che abbia la materiale disponibilità di una res di proprietà del debitore; ma soltanto a quel creditore che per essere soddisfatto del proprio credito e delle spese ad esso connesse pone in essere questo efficace strumento di autotutela operando su quell’interesse – psicologico – del debitore a riavere indietro la cosa.

Nel nostro ordinamento, lo ripetiamo, sono numerose le disposizioni che prevedono il diritto di ritenzione e non sono nemmeno organizzate in maniera sistematica; tuttavia pur essendo estremamente variegate nel loro genere tali disposizioni normative presentano dei tratti comuni. Possiamo rintracciare tale comune denominatore nell’esigenza che il credito per spese o prestazioni eseguite per la cosa trovi in questa uno strumento di garanzia. In tal modo, quindi, riusciamo in un certo senso a catalogare e, di conseguenza, individuare un primo gruppo di norme che prevedono il diritto di ritenzione in relazione a quelle spese che si sono rese necessarie per il mantenimento e la custodia della cosa. Troviamo tra queste quelle spese per la conservazione o il miglioramento della cosa mobile che il creditore abbia

legittimamente presso di sé: in base alla lettera dell’art. 2756, primo comma, cod. civ. i crediti per prestazioni e spese di conservazione materiale e miglioramento di beni mobili hanno privilegio su tali beni, sempreché si trovino presso il creditore e, prosegue l’articolo al terzo comma, esplicitando il riferimento alla ritenzione «il creditore può ritenere la cosa soggetta al privilegio finché non è soddisfatto del suo credito e può anche venderla secondo le norme stabilite per il pegno».

Un secondo gruppo di previsioni normative accorda al creditore il diritto di ritenere la cosa in favore, ad esempio, del possessore di buona fede – art. 1152, primo comma, cod. civ. – che ha diritto ad un’indennità per riparazioni, miglioramenti, e addizioni fatte sulla cosa. Degno di essere tutelato risulta altresì il diritto di ritenzione che può vantare il locatario ed il comodatario in relazione a quelle spese necessarie ed urgenti che sono state sostenute per la conservazione dell’immobile. Tuttavia appare doveroso, a questo proposito, ricordare come il diritto di ritenzione rappresenti un’eccezionale strumento di autotutela e, come tale, non è invocabile in via analogica da chicchessia, ma necessita di un’applicazione connessa ad un’effettiva previsione normativa(188).

(188) Cass., 22 ottobre 1993, n. 10482 in Giur. it., 1994, I, 1, 1346: «lo ius

retentionis, quale mezzo di autotutela del detentore di una cosa per un credito vantato verso il proprietario o il possessore che ne chieda la restituzione è un

Il diritto di ritenzione nella prospettiva storico comparatistica

Vediamo così come il diritto di ritenzione sia riconosciuto anche a favore di legittimi possessori che, in virtù di differenti titoli, detengono una determinata res del debitore. Avremo così varie ipotesi che vedono come strumento risolutivo la ritenzione: il coerede che conferisce in collazione un immobile in natura e che ha diritto ritenere l’immobile finché non gli vengano rimborsate le spese per i miglioramenti e i costi di manutenzione dello stesso; l’enfiteuta che ha apportato miglioramenti al fondo, nella misura dell’aumento di valore accertato al tempo della riconsegna del fondo per cessazione dell’enfiteusi; l’usufruttuario che gode del diritto di ritenzione per ottenere il rimborso delle spese anticipate per riparazioni a carico del proprietario ovvero per i miglioramenti nella minor somma tra l’importo della spesa e l’aumento di valore della cosa; al locatario di immobili urbani adibiti ad uso non abitativo a garanzia del credito vantato in virtù dell’indennità per perdita di avviamento.

Da questo primo gruppo che individua come tratto comune il diritto di ritenzione relativo alle spese necessarie per il mantenimento e la custodia della cosa occorre tenere ben distinte le norme che, invece, accordano il diritto di ritenzione a chi è creditore per servizi o lavori relativi alla cosa di cui hanno la materiale

istituto di ius singulare, quindi atteso il suo carattere eccezionale può essere esercitato soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge».

disponibilità. Si rintraccia anche in queste fattispecie un’intima connessione tra la cosa ed il credito ed anche qui le ipotesi di ritenzione sono variegate: si va dal diritto di ritenzione del vettore per i crediti derivanti dal contratto di trasporto, alla ritenzione accordata al depositario per i crediti concernenti l’esecuzione del deposito, al mandatario per i crediti derivanti dall’esecuzione del mandato, al prestatore d’opera intellettuale in relazione alle cose ed ai documenti ricevuti per l’espletamento dell’incarico conferito.

Ora dall’esame delle fattispecie giuridiche che così numerose e diverse per natura e struttura rintracciamo nel codice civile, emergono comunque alcuni tratti salienti che risultano essere comuni a tutte le ipotesi di ritenzione, non soltanto in relazione all’in se ontologico della ritenzione, ma anche in relazione alle cause di estinzione del diritto stesso ed alle obbligazioni connesse. Pertanto, la causa principe di estinzione della ritenzione è rappresentata dall’estinzione dell’obbligazione principale che risulta essere quella tutelata. Accanto a questa, poi, rintracciamo altre cause di estinzione come la novazione, la remissione, la compensazione, la confusione e la prescrizione del credito tutelato( 189 ). Anche la riconsegna della cosa oggetto del diritto di

(189) In relazione alle ipotesi di estinzione del diritto di ritenzione diverse

dall’adempimento e, quindi, dall’estinzione dell’obbligazione principale si rimanda al paragrafo 3 del presente capitolo dove l’argomento viene trattato in modo compiuto.

Il diritto di ritenzione nella prospettiva storico comparatistica

ritenzione rappresenta una causa di estinzione del diritto di ritenzione valida in tutte le fattispecie ora esemplificate. E questo a prescindere dall’estinguersi dell’obbligazione principale tutelata. Sullo stesso piano si pone anche la perdita – o la distruzione – della cosa oggetto di ritenzione o, secondo alcuni, la radicale trasformazione della cosa. Tuttavia qui il discorso va approfondito caso per caso perché ovviamente risulterà ipotizzabile per i casi in cui la ritenzione inerisce una cosa mobile che può ragionevolmente essere oggetto di smarrimento, circostanza che risulta oggettivamente meno agevole in relazione a beni immobili.