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Diritti uman

3.1 Children's Rights e Child Protection La ricerca internazionale per la difesa dei diritti di bambine,

3.1.2 Human Rights e Children’s Rights

Il mondo intero, appena riemerso dalla Seconda Guerra Mondiale, voleva evitare il rischio di un altro brutale conflitto come quello appena concluso. Politici e diplomatici erano de- terminati a garantire che tutti, in modo particolare i poveri, i rifugiati e i marginalizzati, avrebbero avuto in futuro dei sistemi di assistenza, all’interno di un quadro legale internazionale, che li avrebbero protetti. Ci sarebbe quindi un legame tra guerra e diritti umani, come teorizzato da A. M. Dershowitz, poiché, nel 6 K.A. ANNAN, Foreword, in: DANIELI, E STAMATOPOULOU, C.J. DIAS, The Uni- versal Declaration of Human Rights, Ibidem.

7 M. SANTOS PAIS, A Vision for children: The Convention on the Rights of the Child, in DANIELI, E STAMATOPOULOU, C. J DIAS, The Universal Declaration of Hu- man Rights, Ibidem, p.131-132 (traduzione dall’originale inglese a cura dell’autrice).

secondo dopoguerra, il diritto si afferma dalla violazione dei diritti (rights from wrongs)8, ovvero, si apprende a difendere i

diritti fondamentali dai grandi errori della storia.

Si evidenzia, quindi, l’importanza del “binomio pace-diritti umani”, ovvero: «l’idea che il rispetto dei diritti umani, insieme con il mantenimento della pace, debba costituire il punto di non ritorno della nuova comunità mondiale (…)» 9.

I diritti umani sono diritti fondamentali attribuiti a tutti gli esseri umani, indipendentemente dall’appartenenza a uno stato, religione, sesso, etnia, abilità, idee politiche, etc. Esistono, dun- que, due tipi di diritti: quelli del cittadino, in quanto facente parte di uno Stato, e i diritti della persona, in quanto essere umano, indipendentemente dalla sua cittadinanza. Come evi- denziato da K. A. Annan, i diritti umani non sono estranei a nessuna cultura, poiché tutte le persone condividono l’aspirazione a vivere libere da violenze e discriminazioni:

All people share a desire to live free from the horrors of violence, famine, disease, torture, and discrimination. Human rights are foreign to no culture and intrinsic to all nations. They belong not to a chosen few, but to all people. It is this universality that endows human rights with the power to cross any border and defy any force10.

Gli elementi fondamentali della Dichiarazione Universale sono l’universalità e l’indivisibilità dei diritti umani. I diritti umani sono universali e la loro universalità dipende dalla loro indivisibilità, ovvero, tutti hanno la stessa importanza e non è possibile scegliere solo alcuni di essi, ignorandone altri. Solo se ugualmente applicati possono essere universalmente accettati11.

Inoltre, sono interdipendenti tra loro, cioè, reciprocamente rela- zionati. Soprattutto, i diritti umani sono inalienabili, non si pos- sono negoziare, non si possono togliere, né si può rinunciare ad

8 A.M.DERSHOWITZ, Rights from wrongs. Una teoria laica dell’origine dei diritti, Editore Codice, Torino, 2005.

9 A. CASSESE, op. cit., p.26. 10 K.A. ANNAN., op.cit. 11 K.A. ANNAN., op.cit.

essi. Questi principi, insieme al concetto di rispetto per la digni- tà umana, hanno permeato, successivamente, tutti i documenti sui diritti umani, riaffermandosi anche nelle Costituzioni e nelle leggi di molti paesi del mondo, e, a livello regionale, in diverse Carte sui Diritti Umani, che rafforzano nelle macro-regioni la realizzazione dei diritti umani della persona12.

Il pensiero umanitario attuale, utilizzando un concetto di uguaglianza e di equità che si riferisce a tutti gli esseri umani13,

include tutti i gruppi sociali, anche quelli storicamente emargi- nati: le donne14; bambine, bambini e adolescenti15; le persone

diversamente abili16; i “non-bianchi” e le minoranze etniche17 in

generale. Altri trattati integrano i principi fondamentali dei di- ritti umani18.

Con riferimento ai diritti dei bambini, bisogna precisare che fin dall’adozione della Dichiarazione Universale del 1948, si è 12A. BINAZZI DANIEL, La Convención sobre los Derechos del Niño, su Protocolo Facultativo OPSC y el marco legal para la prevención y la protección contra el creciente fenómeno transnacional de la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, in: Reflexiones y Avatares para la infancia en el siglo XXI, libro virtual, IFEJANT Perù (Instituto de Formación para Educadores de Jovenes, Adolescentes y Niños Trabajadores), Lima, May 2011, http://ifejant.org.pe/Archivos/librocdensayos.pdf e in: Save the Children Sweden Resource Centre on Child Rights and Child Protection, http://resourcecentre.savethechildren.se/node/5237

13 È necessario sottolineare che il concetto di uguaglianza che coinvolge oggi tutti gli essere umani, è un concetto moderno e recente, che non esisteva in passato. Per formulare il pensiero sui diritti umani è indispensabile avere un’idea di umanità e di uguaglianza, che non esisteva nell’antichità, quando modelli elitari di vario tipo si imponevano nella società. Per arrivare a un principio di uguaglianza, in senso moderno, cioè inteso a favore di tutti gli esseri umani, bisognerà attendere gli eventi rivoluzionari del XVII e XVIII secolo. Si veda: G. GILIBERTI, Introduzione storica ai diritti umani,

G. Giappichelli Editore, Torino, 2012, pp.31, 36.

14 Cfr. Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (UNCEDAW, 1979): http://www2.ohchr.org/english/law/cedaw.htm

15 Cfr. Convention on the Rights of the Child (UNCRC, 1989): http://www2.ohchr.org/english/law/crc.htm

16 Cfr. Convention on the Rights of Persons with Disabilities (UNCRPD, 2008): http://www2.ohchr.org/english/law/disabilities-convention.htm

17 Si veda anche: International Convention on the Elimination of All Forms of Ra- cial Discrimination (UNCERD, 1965): http://www2.ohchr.org/english/law/cerd.htm

18 Cfr. Il Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici; Patto Internazionale sui Di- ritti Economici e Culturali; la Convenzione contro la Tortura e Altre Pene o Trattamenti Crudeli, Inumani o Degradanti.

sollevata la questione di diritti speciali per gruppi speciali. Seb- bene la Dichiarazione Universale parli di diritti applicabili uni- versalmente, i particolari problemi affrontati, ad esempio, dalle donne, i bambini, i gruppi indigeni e i “diversabili”, hanno spin- to i governi a promuovere l’adozione di standard e di meccani- smi specifici a tutela dei loro diritti. A questo scopo, la promo- zione della partecipazione di tali gruppi è stata, e continua ad essere, fondamentale. La partecipazione dei movimenti delle donne, ad esempio, nelle conferenze globali degli ultimi decen- ni, ha ottenuto il riconoscimento del fatto che la violazione della dignità umana della donna, costituisce una violazione dei diritti umani non soltanto quando si verifica in pubblico, ma anche nella sfera privata (violenza domestica, intrafamiliare)19. I principi della UNCRC

Per quanto riguarda l’infanzia, il primo passo verso la sua protezione a livello internazionale risale alla Dichiarazione dei Diritti del Bambino (1924), seguita poi da una seconda Dichia- razione nel 1959, fino ad arrivare, nel 1989, alla Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti dei Bambini (United Nations Convention on the Rights of the Child - UNCRC)20, ratificata in

tutti i paesi del mondo, eccetto Stati Uniti d’America e Somalia. La Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti dei Bambini (UNCRC) è lo strumento internazionale principale per la tutela dei diritti umani dei bambini21 ed è il risultato del lavoro di

molte organizzazioni internazionali e non governative, di esperti 19 Y. DANIELI, E STAMATOPOULOU, C.J DIAS, The Universal Declaration of Hu- man Rights, op. cit.

20 Approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989. Ratificata dall’Italia con legge del 27 maggio 1991, n.176, depositata presso le Nazioni Unite il 5 settembre 1991 e tradotta in italiano con titolo: “Convenzione sui Diritti del Fanciullo”. L’UNICEF Italia sottolinea che sarebbe più appropriato tradurre il termine child con “bambino, ragazzo, adolescente”, piuttosto che con il termine “fanciullo”. http://www.unicef.it/doc/3013/convenzione-sui-diritti-infanzia-introduzione.htm

21 La UNCRC considera “bambino” ogni soggetto tra gli 0 e i 18 anni non compiuti di età.

di diritti umani e di uno straordinario consenso da parte dei governi di tutto il mondo per garantire i diritti dei bambini.

Nel 2002, sono entrati in vigore due Protocolli Facoltativi22

alla UNCRC: il “Protocollo Facoltativo alla Convenzione sui Diritti dei Bambini coinvolti nei conflitti armati”23 e il “Proto-

collo Facoltativo alla Convenzione sulla vendita di bambini, la prostituzione infantile e l’uso di bambini nella pornografia”24.

Vi è poi il terzo recentissimo “Optional Protocol to the Conven- tion on the Rights of the Child on a communications proce- dure25. La UNCRC introduce cambi sostanziali nella tutela dei

diritti dei bambini, come la nozione di bambino pienamente soggetto di diritto, che può essere considerata un enorme passo avanti nella storia, poiché apre a una nuova visione dell’infanzia come protagonista attiva, non più percepita come dipendente, “minore” o “mancante di” rispetto a qualcosa di “maggiore” e di “completo”26.

I diritti dei bambini a crescere e a svilupparsi sotto tutti i punti di vista: fisico, emotivo, psicosociale, cognitivo e cultura- le, senza discriminazioni di nessun tipo, potendo partecipare attivamente nelle decisioni che li riguardano e, soprattutto, sotto il principio-guida dell’interesse superiore del bambino, costitui- scono i fondamenti della Convenzione. In particolare, i principi-

22 Un protocollo ha la funzione di approfondire le tematiche del trattato originale al quale si riferisce, offrendo maggiori dettagli e ampliando le obbligazioni dello stesso. Gli Stati devono decidere se vincolarsi o meno al protocollo, poiché un protocollo facoltativo esige una ratifica indipendente dal trattato che integra.Bisogna sottolineare che la ratifica comporta per uno Stato Parte l’obbligo di rispettare e applicare il trattato al quale si è definitivamente vincolato, mentre la firma rappresenta meramente un’espressione di interesse a divenire Stato Parte di un trattato o protocollo. La firma, senza una successiva ratifica, non è quindi vincolante per lo Stato. http://treaties.un.org/pages/ParticipationStatus.aspx .

23 http://www2.ohchr.org/english/law/crc-conflict.htm 24 http://www2.ohchr.org/english/law/crc-sale.htm

25 Approvato il 19 Dicembre 2011, aperto alla firma nel febbraio 2012 (non ancora ratificato dagli Stati firmatari).

http://treaties.un.org/doc/Treaties/2011/12/20111219%2003-15%20PM/CTC%204- 11d.pdf

cardine della Convenzione, espressi nei suoi 54 articoli, sono i seguenti quattro:

1- Il diritto alla non-discriminazione (art.2)27

2- L’interesse superiore del bambino (art.3)

3- Il diritto alla sopravvivenza e allo sviluppo (art.6) 4- Il diritto di esprimere liberamente le proprie opinioni

nelle questioni che li riguardano e che tali opinioni siano tenute in considerazione (art.12)

Nell’ambito della riflessione su questi quattro principi- cardine della Convenzione, bisogna evidenziare che l’interesse superiore del bambino, che deve prevalere in ogni azione che lo coinvolge (Art.3), è generalmente contemplato nelle legislazioni nazionali, quando si tratta di regolamentare le situazioni fami- liari del bambino (separazione o divorzio dei genitori, adozione) oppure di rischio, che lo riguardano direttamente. Tuttavia, è assai meno frequente che le legislazioni

«

comprendano altre azioni riguardanti gruppi di bambini o tutti i bambini, che però possano non essere specificatamente dirette ad essi

»

28. Per

esempio, questo principio non è presente, nella maggior parte dei casi, nelle legislazioni in temi quali l’educazione o la salute, sebbene questi servizi debbano prendersi cura in modo specifico dello sviluppo del bambino (Art.6). Ciò non avviene neppure nei processi decisionali di pianificazione, di sicurezza nella

27 È importante evidenziare che lo Human Rights Committee ha precisato, nel suo General Comment, che con il termine “discriminazione” si deve intendere: “any distinc- tion, exclusion, restriction or preference which is based on any ground such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status, and which has the purpose or effect of nullifying or impairing the recognition, enjoyment or exercise by all persons, on an equal footing, of all rights and freedoms”, in: R. HODGKIN, P.NEWELL, Implementation Handbook for the Convention on the Rights of the Child, fully revised edition, UNICEF, New York- Geneva, June 2002, p.19.

28R HODGKIN, P. NEWELL, Implementation Handbook for the Convention on the Rights of the Child, fully revised edition, UNICEF, New York-Geneva, June 2002, p.46 (traduzione dall’originale inglese a cura dell’autrice).

circolazione, di inquinamento ambientale, ecc.29. Tuttavia,

l’Art. 3 prevede che l’interesse superiore del bambino costitui- sca una considerazione primaria, da parte dei governi, nella pianificazione dell’impatto delle sue azioni. Questo concetto sembra quindi assumere ancora più importanza nelle situazioni in cui non esistono indicazioni specifiche della UNCRC, in quanto questo principio dovrebbe trovarsi già incorporato nelle politiche nazionali e locali per l’implementazione dei principi della Convenzione30.

Dall’altro lato, le considerazioni sul diritto ad esprimere li- beramente le proprie opinioni evidenziano una visione del bam- bino come soggetto attivo di diritto, che deve beneficiare dei diritti umani fondamentali (Art.12). Oltre a potersi esprimere liberamente, la sua opinione deve essere tenuta nella dovuta considerazione, rifiutando apertamente ogni visione paternali- stica e caritatevole31. I diritti di partecipazione si saldano con il

principio di anti-discriminazione (Art.2), in quanto tutte le bambine, bambini e adolescenti hanno uguale diritto ad espri- mere le loro opinioni. È importante, a questo proposito, eviden- ziare le questioni di genere, poiché la partecipazione di bambine e ragazze continua ad essere, ancora oggi, in molti contesti nel mondo, fortemente limitata nell’ambito della famiglia, nella scuola, nella comunità e nello stesso sistema giudiziario. Le cause di ciò si collocano principalmente nei significati culturali locali e nelle pratiche tradizionali che rafforzano atteggiamenti paternalistici e strutture patriarcali. La mancata o scarsa parte- cipazione di bambine e ragazze adolescenti si riflette nelle di- scriminazioni di genere verso le donne, con particolare enfasi per quanto riguarda la partecipazione nella vita pubblica e poli- tica. Con l’obiettivo di raggiungere le pari opportunità, già dal 1997, il Committee on the Elimination of Discrimination a- gainst Women aveva emesso una General Recommendation,

29 Ibidem, p.46. 30 Ibidem, p.46. 31 Ibidem, p.159

richiamando gli Stati affinché adottassero tutte le misure neces- sarie per sradicare le discriminazioni contro le donne32. Risulta

evidente, quindi, il ruolo cruciale degli Stati

nell’implementazione di questi principi di equità.

L’approccio di children’s rights

Sia la UNCRC che la UNCEDAW, nel loro tutelare i diritti umani dei gruppi sociali dei bambini e delle donne, in quanto gruppi storicamente più vulnerabili, incorporano il concetto di dignità del bambino e della donna, mutuato dal principio uni- versale della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani sulla dignità di ogni essere umano, sviluppando gli Articoli in armo- nia con questo principio.

La UNCRC ed i suoi Protocolli Opzionali costituiscono le fondamenta dei diritti umani dei bambini e si riflettono nell’approccio di children’s rights, di cui sono un esempio gli impegni assunti con la Special Session on Children delle Nazio- ni Unite e il documento finale, approvato da 180 nazioni, A

World Fit for Children33 e i due Studi Globali delle Nazioni

Unite: UN Study on Violence against Children (2006) e UN

Study on the Impact of Armed Conflict on Children (1996) e

successivi aggiornamenti.

A livello internazionale, l’approccio di children’s rights promuove un quadro legale di riferimento, armonizzato con gli standard condivisi dalla comunità internazionale e sostiene delle politiche “centrate” sul bambino. Nel contesto locale, l’approccio di children’s rights promuove strategie nazionali di implementazione appropriate alla realtà del paese ed elaborate per mezzo del coinvolgimento degli stakeholders locali, della società civile e, soprattutto, con la partecipazione di bambine, bambini, adolescenti e giovani. Infine, l’approccio di children’s

32 Ibidem, p. 167.

33 United Nations General Assembly official records: 27th Special Session: Sup- plement 3. Document A/S-27/19/Rev.1 http://www.unicef.org/specialsession/wffc/

rights, nell’ambito di infanzia e adolescenza, promuove la tra-

sparenza nei processi e la raccolta di dati attendibili nelle tema- tiche di riferimento.