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Rilievi in margine alla giustizia riparativo-conciliativa

Nel documento La Vittima nel Sistema Penale (pagine 190-194)

Nonostante le difficoltà applicative emerse, gli strumenti della giustizia riparativo- conciliativa e, in particolare, la mediazione penale, presentano numerosi vantaggi che debbono essere debitamente considerati sia dal legislatore al fine della loro estensione al di là dei settori in cui essi sono oggi previsti, sia dagli operatori del diritto al fine di incentivare sempre più il ricorso a quelli oggi esistenti. E si tratta di vantaggi che vanno a beneficio tanto delle parti, primo fra tutti della vittima, quanto dell‟intero sistema della giustizia penale.

In relazione alle parti, è in primo luogo restituito un ruolo di protagonista alla vittima, a cui viene consentito in tale sede di esprimere i propri punti di vista e i propri stati d‟animo, nonché di poter beneficiare, nel caso in cui si giunga ad una conciliazione con il reo (che come si è visto rappresenta la maggior parte dei casi in cui viene attivata la mediazione, specie nell‟ambito della giustizia penale minorile), di una riparazione, vuoi anche solo simbolica, per il torto subito. Quindi, sotto il profilo della tutela della vittima, la mediazione penale rappresenterebbe una strada ottimale da percorre, in quanto costituisce un modello ove la parte lesa “diviene un‟attrice allo stesso titolo dell‟autore del reato”, e non semplice difensore dei propri interessi civili come di regola accade nell‟ordinario

processo penale474; senza contare che il riconoscimento di tale ruolo da protagonista alla vittima riduce drasticamente il rischio di vittimizzazione secondaria rispetto a quello riscontrabile nell‟ambito del processo, ove la vittima riveste essenzialmente un ruolo passivo. Non minori vantaggi vi sono anche per il reo, a cui, attraverso l‟instaurazione di un dialogo con la vittima e il mediatore, viene consentito di rendersi conto del fatto commesso a danno della vittima e della comunità nel suo complesso, come pure, se possibile, di riparare il danno causato.

Tale percorso di “responsabilizzazione delle parti” può portare poi ad una loro riconoscimento reciproco, che rappresenta un presupposto indefettibile per la riconciliazione475.

In relazione al sistema penale nel suo complesso, i risultati positivi non sarebbero di certo inferiori.

Innanzitutto, si producono riflessi sul versante delle funzioni della pena e sulla stessa concezione del diritto criminale476. Infatti, viene valorizzata, da un lato, la funzione di prevenzione a contenuto pedagogico consensuale (c.d. prevenzione generale positiva), che consentirebbe di “intercettare le attività criminose”, non consentendo loro di avere successo”,477

in luogo di una prevenzione rivolta unicamente all‟intimidazione (c.d. prevenzione generale negativa); dall‟altro lato, la funzione di prevenzione speciale, giacchè tali strumenti sarebbero rivolti alla riacquisizione da parte del reo dei valori sociali condivisi, al suo reinserimento nel tessuto sociale, nonché ad incoraggiarlo verso condotte riparatorie478. Si supera in

474

Cfr. J.P. BONAFÈ SCHMITT, Una, tante mediazioni dei conflitti, in La sfida della mediazione, a cura di G. V. Pisapia, D. Antonucci , Padova, 1997, p. 25.

475 Cfr. R. CARIO, Victimologie, cit. p. 197.

476 Cfr. A. BERNARDI, Ombre e luci della politica criminale italiana nell’era della perenne

emergenza, in Annali dell‟Università di Ferrara - Scienze Giuridiche, 2003, p. 37.

477 Così L. EUSEBI, Dibattiti sulle teorie della pena e “mediazione”, in Riv. it. dir. proc. pen., p. 829.

478 Cfr. G. MANNOZZI, Collocazione sistematica e potenzialità deflattive della mediazione penale, cit. p. 139.

Secondo M. PAVARINI, Decarcerizzazione e mediazione nel sistema penale minorile, in La

mediazione nel sistema penale minorile, a cura L. Picotti, Padova, 1998, p. 17, la mediazione

disciplinata all‟interno del processo minorile dall‟art. 28 D.P.R. 448/1998 diviene “in tutto e per tutto una modalità trattamentale orientata a scopi special-preventivi” che può “solo eventualmente raggiungere lo scopo riparatorio dando piena soddisfazione alla vittima, ma comunque il tentativo mediatorio verrebbe apprezzato anche se questa finalità non fosse in tutto o in parte raggiunta,

tal modo quell‟idea tradizionale, legata ad una concezione eminentemente retributiva del diritto penale, che riconosce una completa inidoneità delle sanzioni riparatrici, patrimoniali ed extrapatrimoniali, a produrre reali effetti preventivi479. Con tali strumenti si dà concreta attuazione all‟idea di un diritto penale minimo, volto al riconoscimento di spazi sempre più ampi a sistemi di definizione del conflitto diversi da quelli offerti dal tradizionale diritto penale, che consentirebbe il superamento della logica del castigo a favore di una logica del dialogo e dell‟impegno.

Numerose sono anche le ricadute positive sotto il profilo pratico, poiché i modelli di giustizia diretti ad una soluzione negoziata e transattiva del conflitto, caratterizzati da snellezza e rapidità, produrrebbero un effetto deflattivo attraverso una depenalizzazione in concreto degli illeciti interessati480, anche se si ritiene che considerare la mediazione come uno degli strumenti della depenalizzazione in concreto rischi di sminuire la natura stessa della mediazione quale mezzo di soluzione del conflitto, valorizzando solamente la componente “risarcitoria”481

; senza contare poi che ciò comporterebbe l‟ulteriore rischio di una sua definitiva attrazione nell‟ambito del sistema penale482

. Infatti, si tiene a precisare che giustizia penale e giustizia riparativa sono modelli alternativi e autonomi, i cui unici legami sono rappresentati, da un lato, dalla definizione penalistica del fatto su cui la mediazione è destinata ad operare e, dall‟altro lato, dalla possibile influenza della mediazione sulla definizione del processo. Ad ogni modo, al di là

sempre che il comportamento del minore potesse essere valutato positivamente in chiave correzionalista” .

Non mancano però voci che ritengono che i programmi di mediazione, in quanto svolti nella società libera, potrebbero comportare rischi di una recidiva grave; in argomento si veda U. Gatti, M. I. Marugo, La vittima e la giustizia riparativa, cit., p. 109.

479

Cfr. A. BERNARDI, Ombre e luci della politica criminale italiana nell’era della perenne

emergenza, cit., p. 37.

480

Per quanto concerne le forme della depenalizzazione in concreto cfr. A. BERNARDI, I. ZODA,

Depenalizzazione, Profili teorici e pratici, cit., p. 10.

481

Cfr. G. MANNOZZI, Collocazione sistematica e potenzialità deflattive della mediazione penale, cit. p. 139.

482 Inoltre un definitivo inserimento della mediazione nell‟ambito della giustizia punitiva determinerebbe come conseguenza inevitabile l‟abbandono di un vocabolario non punitivo, che verrebbe omologato a quello della giustizia criminale; in tal senso M. PAVARINI, Il “grottesco”

della penologia contemporanea, in Diritto penale minimo, a cura di U. Curi, G. Palombarini,

della sua collocazione sistematica, la giustizia riparativo-concilativa produce un innegabile effetto deflattivo.

In ultimo, si deve ricordare che la mediazione penale può altresì costituire un utile strumento di prevenzione della criminalità, e, di conseguenza, della vittimizzazione. Invero, attraverso la partecipazione della comunità alla definizione del conflitto – grazie all‟azione del mediatore e/o delle eventuali attività che all‟esito della mediazione il reo deve svolgere a favore della collettività – possono individuarsi le cause della criminalità e di conseguenza quei fattori di predisposizione alla vittimizzazione; il che rende poi possibile, alla luce delle informazioni acquisite, lo svolgimento di campagne preventive e di politiche sociali volte ad agire su quei fattori ambientali di rischio criminogeno e ad incrementare il senso della legalità.483. La mediazione penale può altresì contribuire a controllare il senso di insicurezza percepito dai cittadini – spesso fomentato dai mezzi di informazione – consentendo di rimuovere quei pregiudizi, grazie all‟incontro tra reo e vittima, che sono di frequente alla base dell‟allarme sociale484.

Orbene, in relazione alla vittima del reato, la mediazione può fungere sia da strumento di tutela ex post grazie al ruolo da protagonista assegnatole nella definizione dei conflitti sia da strumento di tutela ex ante – riconducibile in particolare al c.d. modello preventivo485 – in ragione delle importanti informazioni acquisibili durante lo svolgimento degli incontri di mediazione ed utilizzabili per finalità preventive.

483 Cfr. E. U. SAVONA, S. CIAPPI, G. V. TRAVAINI, Prevenzione e mediazione tra esperienze

passate e progetti futuri: una proposta di mediazione integrata, in Rass. penit. crim., 1999, p. 66.

484

E. U. SAVONA, S. CIAPPI, G. V. TRAVAINI, Prevenzione e mediazione tra esperienze passate e

progetti futuri: una proposta di mediazione integrata, cit, p.74-75

Nel documento La Vittima nel Sistema Penale (pagine 190-194)