dei detenut
7. Ripensamenti della Corte europea? Il caso Mursic
Il 17 dicembre del 2012, il detenuto croato Kristijan Mursic ha presentato ricorso alla Corte EDU lamentando inadeguate condizioni di detenzione per spazio pro-capite insufficiente, per mancanza di opportunità di lavoro nelle due carceri dove era stato ristretto e per mancanza di rimedi effettivi da poter utilizzare, il tutto in violazione degli artt. 3 e 13 della CEDU115. Mursic dopo aver esaurito tutte le vie di ricorso interne e dopo che lo Stato croato si è opposto ritenendo inammissibile il ricorso, in quanto manifestamente infondato116, ha dichiarato di fronte alla Corte Edu di essere stato recluso per undici mesi in una cella di 18 metri quadrati incluso il bagno, condivisa con altri sette detenuti, sporca e scarsamente accessoriata e di non avergli permesso di svolgere attività lavorative, di svago e di studio. La Corte Edu ha ritenuto il reclamo non manifestamente infondato e ammissibile. Questa volta, però, i giudici di Strasburgo hanno rovesciato il criterio di distribuzione dell'onere della prova adottato nelle precedenti pronunce ed hanno quindi posto alla base della loro pronuncia, invece che le informazioni presentate dal detenuto, quelle fornite dal Governo croato, non ritenendo credibili perché non
115 Corte Edu, 12 marzo 2015, MURSIC C. CROAZIA, disponibile su
hudoc.echr.coe.int
116 Sostenendo che egli non fosse detenuto in condizioni inadeguate, che aveva
sempre avuto accesso a servizi igienici dignitosi e che non aveva potuto lavorare all’interno del carcere in quanto non vi erano occasioni di lavoro sufficienti per tutti i reclusi
60 sufficientemente provate le denunce di Mursic per quanto riguarda le carenze in materia di igiene, la cattiva alimentazione e le assenti attività di svago e di studio118. Lo Stato croato ha sostenuto in effetti che il detenuto ha avuto a disposizione “il bagno separato, una
adeguata ventilazione, aria e luce naturale nonché riscaldamento e acqua potabile119” e che “per tre ore al giorno aveva potuto uscire dalla cella e, in aggiunta, aveva potuto usufruire della palestra, di un campo di basket e di badminton, del ping-pong ed aveva potuto prendere in prestito libri dalla biblioteca, guardare Tv e Dvd120”.
Mursic, secondo lo Stato croato, “aveva avuto a disposizione un letto
singolo e le suppellettili (tavoli, letti e servizi igienici) che non gli avevano impedito di muoversi liberamente all'interno della cella, pur se talvolta, in effetti, aveva avuto a disposizione uno spazio inferiore ai 3 metri quadrati121”. In questo caso quindi è stata considerata “non
così estrema” la carenza di spazio lamentata. La Corte infatti ha
concluso dichiarando che, sebbene la condizione detentiva non fosse stata sempre adeguata, in riferimento a quei periodi in cui lo spazio pro-capite è stato inferiore ai tre metri quadrati, non può ritenersi raggiunta quella soglia di “durezza” tale da ritenere integrato il trattamento inumano o degradante secondo il dettato dell’art. 3
118 G. M. JACOBAZZI, Giustizia: la Corte di Strasburgo rettifica “ai detenuti bastano meno di 3 metri quadrati”, in ristretti.org, 29 aprile 2015
119 Corte Edu, 12 marzo 2015, MURSIC, cit. 120 Corte Edu, 12 marzo 2015, MURSIC, cit. 121 Corte Edu, 12 marzo 2015, MURSIC, cit.
61 CEDU122. Pertanto il 12 marzo 2015 la prima sezione della Corte si è
espressa con sei voti favorevoli e uno solo contrario, dichiarando che non vi era stata violazione dell'art. 3 CEDU.
L'unico giudice dissenziente, Sicilianos, ha puntualizzato che sarebbe stato necessario che i dati forniti dallo Stato fossero provati al di là di ogni ragionevole dubbio, da un giudice nazionale indipendente ed imparziale o da un'altra autorità competente, così che il detenuto non potesse trovarsi in una posizione nettamente svantaggiata123. Inoltre ha ritenuto che una manifesta carenza di spazio personale non può accettarsi in alcun caso124. Il limite dei 3 metri quadrati, secondo le pronunce precedenti della Corte125, faceva di per sé scattare il risarcimento per trattamento inumano e degradante, ma per la Corte in questo caso è vero che Mursic si è trovato in condizioni inadeguate126 ma “ciò è avvenuto per brevi periodi non consecutivi e anche nel
periodo più consistente di 27 giorni consecutivi ha avuto comunque una sufficiente possibilità di movimento fuori della cella127”.
Ciò che preoccupa maggiormente è che si interpreti il test Ananyev secondo una posizione minimalista, ritenendo cioè che in ogni caso debbano sussistere altri parametri oltre allo spazio pro-capite inferiore ai 3 metri quadrati per integrare la suddetta violazione e che quindi ci
122 Corte Edu, 12 marzo 2015, MURSIC, cit.
123 L’ALTRO DIRITTO ONLUS, Mursic c. Croazia, cit., p. 13 124 Corte Edu, 12 marzo 2015, MURSIC, cit.
125 Saadi c. Italia, Labita c. Italia, Sulejmanovic c. Italia, Torreggiani c. Italia 126 G. M. JACOBAZZI, Giustizia: la Corte di Strasburgo, cit.
62 si discosti considerevolmente dalle posizioni che la Corte ha tenuto in precedenza quando ha stabilito che uno spazio personale inferiore ai 3 metri quadrati sia sufficiente per integrare la violazione dell'art. 3 CEDU128. In questo caso infatti i giudici di Strasburgo si sono rifiutati di stabilire quanti metri quadrati deve avere a disposizione un detenuto poiché secondo la Corte assumono importanza anche altri fattori quali la durata della detenzione, la possibilità di fare esercizio fuori della cella e le condizioni fisiche e mentali del detenuto129.
Secondo una certa linea di pensiero si tratterebbe di una decisione assurda dei giudici di Strasburgo, che così “spazzano via anni di
battaglie a tutela dei diritti dei detenuti131”. Ecco spiegata la frase
“Smentita la sentenza Torreggiani: spazi stretti non più disumani,
basta poter uscire un po’ dalla cella” di chi commentando a caldo
questa decisione, ha sostenuto che in questo modo si è dichiarata l’impossibilità per i detenuti italiani di ottenere un'adeguata tutela dei loro diritti132. Si può tuttavia ritenere che tale posizione della Corte Edu non arrechi in ogni caso svantaggi per i detenuti, i quali anche nel caso in cui si trovassero in una cella di metratura superiore ai 3 metri quadrati potrebbero invocare ulteriori circostanze caratterizzanti il trattamento inumano e degradante, quali la carenza di acqua calda, una
128 L’ALTRO DIRITTO ONLUS, Mursic c. Croazia, cit., p. 5 129 G. M. JACOBAZZI, Giustizia: la Corte di Strasburgo, cit. 131 G. M. JACOBAZZI, Giustizia: la Corte di Strasburgo, cit. 132 G. M. JACOBAZZI, Giustizia: la Corte di Strasburgo, cit.
63 scarsa areazione e illuminazione, assenti attività di svago e di studio per ottenere il risarcimento a seguito del danno patito.
Il 6 gennaio 2016 la Corte EDU si è riunita a Sezioni Unite in quanto il detenuto croato ha impugnato la Sentenza della prima sezione di fronte alla Grande Camera 133 : non rimane che attendere la pubblicazione della Sentenza della Grande Chambre ed aspettare, poi, ulteriori pronunce dei giudici italiani per verificare se la decisione adottata nel caso Mursic abbia avuto ripercussioni sulla giurisprudenza interna e quali conseguenze possa aver determinato tale orientamento.
133 Udienza alla quale ho potuto personalmente partecipare, grazie all’invito
rivolto all’associazione “L’Altro Diritto” di cui faccio parte, la quale ha presentato osservazioni scritte alla Corte nel caso di specie, in qualità di terzo interventore:
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