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I RISCHI ASSICURABIL

Nel documento LE ASSICURAZIONI DELLE OPERE D'ARTE (pagine 36-39)

IL RISCHIO: ANALISI, GESTIONE E CONTROLLO

3.1 I RISCHI ASSICURABIL

Nell'art. 1882 c.c. si trovano i presupposti essenziali per l'assicurabilità del rischio. Infatti possono essere assicurati solamente quei rischi che consistono nella possibilità del manifestarsi di un evento dannoso o di un evento riguardante la vita umana62.

Della prima categoria fanno parte tutti quei rischi provocati da eventi in grado di provocare un danno alla persona o al patrimonio dell'assicurato, mentre nella seconda categoria fanno parte tutti quei rischi riguardanti il decorso della vita umana (morte o sopravvivenza).

Per quanto riguarda la prima categoria, bisogna precisare che la nozione di danno nell'assicurazione non coincide con la nozione di danno derivato da fatto illecito presente nella teoria generale per la quale il danno si presume sempre derivante dall'uomo poiché

60 SCALFI G. I contratti di assicurazione. L'assicurazione danni, Torino, UTET, 1991.

61 DONATI A. e VOLPE PUTZOLU G. Manuale di diritto delle assicurazioni, Milano, Giuffrè Editore, 2006. 62 DONATI A. e VOLPE PUTZOLU G. Manuale di diritto delle assicurazioni, Milano, Giuffrè Editore, 2006.

32 quest'ultimo viene "considerato" soltanto ai fini dell'accertamento della responsabilità e del relativo diritto al risarcimento. In ambito assicurativo, di contro, l'evento dannoso può derivare da cause naturali o può essere causato dalla condotta colposa dell'assicurato provocando pregiudizi sul patrimonio o sulla persona. Per quanto concerne gli eventi connessi alla vita umana vi sono la morte e la sopravvivenza (art. 1882 c.c.).

La morte viene considerata soltanto come evento che condiziona il decorso della vita, a prescindere dalle cause che l'hanno provocata. Quindi, la morte non viene considerata come evento lesivo della vita umana, ma piuttosto come termine del contratto assicurativo a cui segue il diritto all'esazione del capitale assicurato.

Non risulta, quindi, assicurabile (art. 1900 c.c.) il fatto doloso del contraente, dell'assicurato o del beneficiario63; ciò deriva dalla volontà di evitare che la garanzia assicurativa dia adito alla provocazione dell'evento dannoso. Nel caso di assicurazioni sulla vita, il divieto all'assicurazione viene limitato solamente al fatto doloso del contraente o del beneficiario; inoltre nel caso morte viene compreso anche il rischio, da parte dell'assicurato, di suicidio del contraente, a patto che siano passati due anni dal momento della sottoscrizione del contratto assicurativo (art. 1927 c.c.). Questo tipo di principi, relativi all'art. 1900 c.c. sono applicabili anche alle regole che disciplinano i contratti di assicurazione obbligatori come ad esempio a favore del terzo danneggiato nell'assicurazione obbligatoria di responsabilità civile per danni provocati sulla superficie e nell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile dovuta alla circolazione di veicoli a motore e natanti.

Per quanto riguarda la colpa grave dell'assicurato o del beneficiario (art. 1900 c.c.), essa può essere assicurata solo ed esclusivamente salvo patto contrario, altrimenti, deve ritenersi esclusa dalla copertura64. Stessa situazione vale anche nei casi di vizio intrinseco della cosa non denunciato all'assicuratore (art. 1906 c.c.), come anche nei casi di rischi catastrofici (art. 1912 c.c.) ed eccezionalmente anche nel caso di morte di un terzo previa accondiscendenza di quest'ultimo (art. 1919, co. 2°, c.c.). Nei casi di assicurazione di responsabilità civile, invece, il rischio relativo alla colpa grave viene incluso automaticamente nella garanzia assicurativa (art. 1917 c.c.).

63 GIAMPAOLINO C. F. Le assicurazioni. L'impresa - i contratti, Torino, G.Giappichelli Editore, 2013. 64 DONATI A. e VOLPE PUTZOLU G. Manuale di diritto delle assicurazioni, Milano, Giuffrè Editore, 2006.

33 3.2 LA DETERMINAZIONE E LE DELIMITAZIONI DEL RISCHIO ASSICURATO

Ciò che determina il rischio assicurato è da una parte la descrizione dell'evento e le relative circostanze che lo accompagnano, e dall'altra l'individuazione delle situazioni la cui presenza esclude la prestazione dell'assicuratore e, in questo caso, si parla di delimitazioni del rischio. Queste delimitazioni possono riferirsi sia alla causa dell'evento, sia al danno che ne deriva. In questo frangente, anche le condizioni di assicurabilità rientrano nelle delimitazioni causali del rischio. La circostanza di assicurabilità consiste nella circostanza di rischio reputata essenziale al fine della garanzia assicurativa (per fare un esempio la presenza di determinati mezzi di chiusura a disposizione dei locali nell'ambito di assicurazioni contro il furto).

Le delimitazioni causali però non devono essere assimilate alle delimitazioni spaziali e temporali65. Le delimitazioni spaziali circoscrivono il luogo entro il quale può manifestarsi l'evento (ad esempio i beni contenuti in un determinato edificio), mentre le delimitazioni temporali, che non devono essere confuse con la durata del rapporto di assicurazione, si riferiscono sia alle delimitazioni nel tempo dei danni risarcibili (ad esempio l'esclusione dei danni che si sono verificati, oltre un certo termine dalla scadenza del contratto assicurativo, anche se il danno si è verificato nel periodo di efficacia di suddetto contratto), sia alle sospensioni di garanzia per periodi di tempo stabiliti (ad esempio in alcuni casi di malattia che richiedono cure specifiche)66.

In aggiunta, le delimitazioni sono tipiche delle assicurazioni contro i danni giacché le imprese di assicurazione necessitano di stabilire dei limiti per l'appunto causali, spaziali, e temporali, dell'assicurabilità del rischio, relativamente alle sue caratteristiche e circostanze concrete, come nel caso in cui i fatti dolosi dipendano dall'assicurato o dal beneficiario, o nei casi di assicurazione contro i danni quando il sinistro deriva da vizio intrinseco della cosa.

Alcune delle causali riportate nei contratti di assicurazione sono dovute alla particolarità del rischio assicurato come, ad esempio, nel caso dell'esclusione di rischi atomici o nelle assicurazioni di responsabilità civile, l'esclusione dei rischi concernenti inquinamento e il danno causato da prodotti difettosi, sono esclusi anche i rischi e i danni alle cose o alle persone derivanti da terremoti, insurrezioni o tumulti popolari e guerre. Queste tipologie di rischi, data la loro gravità, possono venire assicurati solamente tramite contratti assicurativi speciali. Anche nei contratti di assicurazione sulla vita sono presenti delle delimitazioni causali del rischio riguardanti il caso morte, in caso di malattia preesistente al momento della stipulazione

65 DONATI A. e VOLPE PUTZOLU G. Manuale di diritto delle assicurazioni, Milano, Giuffrè Editore, 2006. 66 SCALFI G. Manuale delle assicurazioni private, Milano, EGEA, 1994.

34 del contratto contro danni alla persona. Nel caso di assicurazioni per la sopravvivenza, tali delimitazioni sono incompatibili con la natura dell'evento assicurato67.

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