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IL SINISTRO E IL DANNO

Nel documento LE ASSICURAZIONI DELLE OPERE D'ARTE (pagine 30-33)

Il momento in cui si presenta il sinistro è importante per diversi motivi: innanzitutto per il termine dell'avviso (art. 1913 c.c.), per l'insorgere del dovere di salvataggio (art 1914 c.c.) e accertare il valore delle cose assicurate al fine di quantificare il danno e verificare l'eventuale bisogno di un'assicurazione parziale (artt. 1908 e 1907 c.c.).

Se, come dovrebbe succedere nella maggior parte dei casi, il danno è contestuale o segue di poco il sinistro (può succedere a volte che il danno si verifichi dopo un periodo più o meno lungo dall'avvento del sinistro) l'assicurato dovrà premurarsi di avvisare l'assicuratore riguardo le generalità della polizza stipulata (art. 1913 c.c.)46.

L'avviso tempestivo dà la possibilità all'assicuratore di sincerarsi in modo celere delle circostanze, al fine di adempiere alle proprie obbligazioni.

Sull'assicurato grava l'onere della prova del sinistro e delle sue conseguenze; per quanto riguarda l'assicuratore, invece, verte l'obbligo di comprovare che il danno subito dall'assicurato rientri tra i rischi esclusi o eventualmente che l'assicurato abbia agito con dolo o colpa grave. Si vuole evitare, inoltre, che l'assicurato possa avvalersi di beneficiare due volte dell'indennizzo che altresì non gli spetterebbe di diritto qualora il danno fosse stato causato con dolo da parte dell'assicurato stesso o da uno o più componenti della sua famiglia.

Per quanto concerne il risarcimento, l'indennizzo del danno subito dall'assicurato deve riferirsi alla valutazione al momento del sinistro. Tuttavia, a volte capita che le polizze penalizzino il contraente addossandogli l'obbligo della prova che il sinistro non sia collegato agli eventi in questione. Per di più, vi sono altre restrizioni (art. 1906 c.c.) che escludono l'indennizzabilità dei danni derivanti da vizio intrinseco della cosa non denunciata all'assicuratore47.

45 PELLINO R. PELLINO P. SORGI S. Capire le assicurazioni, Milano, Il Sole 24 Ore, 2006. 46 MIANI S. I prodotti assicurativi, Torino, G.Giappichelli Editore, 2010.

26 In conclusione l'assicuratore deve garantire al contraente, in base al tipo di contratto assicurativo e al tipo di assicurazione, il giusto indennizzo soddisfacendo la "regola proporzionale"48 secondo cui l'indennizzo è dato dal rapporto fra il danno per il valore assicurato e il valore che doveva essere assicurato. Pertanto, l'assicuratore si impegna a risarcire integralmente il danno fino alla concorrenza della somma assicurata. Qualora così non fosse, e questa regola non fosse rispettata al momento dell'avvenimento del sinistro ed il valore delle cose risultasse superiore al valore denunciato nel contratto assicurativo, ci si troverebbe di fronte ad un caso di sottoassicurazione o assicurazione parziale (art. 1907 c.c.).

2.7 IL PREMIO

Uno degli obblighi principali a capo dell'assicurato consiste nel pagamento del premio, ovvero il corrispettivo che spetta all'assicuratore, per la prestazione da lui compiuta.

Il premio assicurativo, che varia a seconda del tipo di assicurazione, vanta di particolari caratteristiche che lo differenziano in modo netto da qualsiasi altra controprestazione pecuniaria versata a fronte di una cessione di un bene o di un servizio49.

La prima caratteristica principale consiste nel fatto che la somma debba essere pagata in via anticipata; qualora così non fosse, l'assicuratore non avrebbe la possibilità di raccogliere i capitali necessari per poter far fronte al pagamento degli indennizzi, con riferimento alla tecnica della mutualità e della inversione del ciclo produttivo.

La seconda caratteristica del premio assicurativo prevede che l'ammontare della somma debba essere strettamente legata al rischio.

L'ammontare del premio assicurativo, dunque, non è legato alla gravità del danno temuto ma è legato alla probabilità del verificarsi dell'evento, trovando fondamenta in operazioni statistico-attuariali; perciò il premio è tanto maggiore quanto è più elevato il rischio; al contrario, il premio decresce in proporzione alla diminuzione del rischio50.

Terza caratteristica è l'indivisibilità del premio, vale a dire che il premio può essere pagato in rate, ma in caso di conclusione anticipata del contratto l'ammontare del premio dovrà essere comunque versato per intero. Qualora venisse accordata all'assicurato la restituzione di una parte del premio dovuta alla minor durata del periodo "a rischio", si provocherebbe

48 PELLINO R. PELLINO P. SORGI S. Capire le assicurazioni, Torino, Il Sole 24 Ore, 2006. 49 Si veda: http://www.dirittoassicurativo.it/ab-premio.asp.

27 un'alterazione tra i sinistri pagati ed i premi raccolti, pregiudicando di conseguenza l'intera collettività degli assicurati.

Per quanto riguarda l'obbligo di pagamento, tale onere spetta al contraente, sia esso coincida o meno con l'assicurato. Qualora l'assicurazione venisse stipulata per conto altrui, l'onere verterebbe anche in questo caso sul contraente, ad esempio un padre che assicura l'immobile del figlio; nel caso di assicurazioni stipulate in nome altrui, invece, obbligato è il rappresentato come nel caso di polizza su infortuni al guidatore, assicurando chiunque si trovi alla guida di un determinato veicolo.

Il creditore del premio è l'assicuratore, pertanto l'obbligato viene prosciolto da tale onere solamente al momento del pagamento della somma all'agente con rappresentanza, ossia alla persona segnalata dall'assicuratore stesso (art. 1188 c.c.).

Il proscioglimento dell'assicurato avviene anche quando l'agente non versa all'assicuratore l'importo del premio; di questo atto illecito deve rispondere l'assicuratore (art. 1188 co. 2°, cod. ass.).51 Per di più il premio totale a carico del contraente, detto anche premio lordo o premio di tariffa, è formato da due parti. La prima parte, chiamata premio puro o premio netto, deriva dalla ripartizione tra gli assicurati del costo totale dei sinistri dello stesso tipo di quello rilevato nel contratto, il cui costo viene desunto da leggi statistiche.

La seconda parte riguarda i caricamenti (o addizionali) che dovranno essere aggiunti al premio puro e che derivano dalle spese di emissione della polizza, dalla provvigione che spetta all'agente di assicurazione, dall'utile dell'assicuratore, dall'ammortamento delle spese generali d'impresa, dalle imposte e dai probabili interessi di frazionamento.

Il premio che ne deriva, è dunque indivisibile e deve essere pagato per intero anche se, come già detto precedentemente, la durata della polizza dovesse risultare minore rispetto a quella stabilita inizialmente. Inoltre, per il periodo di durata del contratto, la misura del premio può subire delle variazioni per espressa previsione delle parti o per previsione di legge. Può succedere anche che avvenga la determinazione di un premio con una parte fissa ed una variabile, tipico delle assicurazioni in abbonamento52, nelle quali l'assicuratore prende in carico, per la durata del contratto, l'obbligo di copertura di un rischio solo genericamente indicato e che l'assicurato renderà concreto mediante le cosiddette "dichiarazioni di

51 FORNI S. Assicurazioni e impresa. Manuale professionale di diritto delle assicurazioni private, Milano,

Giuffrè Editore, 2009.

52Per assicurazione in abbonamento si intendono tutte quelle assicurazioni volte alla protezione di una

pluralità di beni (ad esempio l'assicurazione per tutte le partite di merci spedite nel corso di un determinato lasso di tempo).

28 alimento"53 in cui si deve specificare e indicare di volta in volta l'oggetto della copertura assicurativa. In questo tipo di contratti, la parte fissa del premio è dovuta indipendentemente dalle dichiarazioni di alimento in quanto l'assicuratore non si obbliga solamente a provvedere all'indennizzo, qualora venga a verificarsi l'evento dedotto nel contratto, ma assume nei confronti dell'assicurato una posizione giuridica passiva, dove si impegna a prendersi carico del rischio per tutta la durata del contratto, avvalendosi dell'utilizzo di mezzi tecnici e finanziari efficienti, idonei ad adempiere all'obbligazione54.

Nel documento LE ASSICURAZIONI DELLE OPERE D'ARTE (pagine 30-33)