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Il rispetto dei beni e il principio di legalità come limite all’ingerenza dello Stato

Nel documento Il diritto reale europeo uniforme (pagine 80-83)

La conformità alla legge, cui si riferisce l’art. 1 Prot. 1 cit., nell’architettura della norma della CEDU è il centro della tutela proprietaria che presuppone, non solo un insieme di disposizioni di diritto interno ma, anche, la conformità del provvedimento o della condotta applicata alla legge medesima152.

La Corte dei diritti dell’uomo prima delle sentenze Belvedere Alberghiera c. Italia e Carbonara e Ventura c. Italia del 30 maggio 2000, aveva tenuto un comportamento prudente in merito alla possibilità di sindacare la legalità del provvedimento e aveva ricordato il principio secondo cui la Corte non è un organo d’ultima istanza rispetto ai giudici nazionali, e ha, invece, affermato di avere una competenza limitata a verificare il rispetto del diritto interno153.

In origine la Commissione prima dell’istituzione della Corte dei diritti umani aveva escluso ogni tipo di sindacato della norma in merito alle misure normative e\o attuative del diritto interno incidenti sul diritto di proprietà e, ciò, per la volontà di salvaguardare la sovranità degli Stati aderenti alla CEDU. Successivamente la Corte EDU, con la sua giurisprudenza, ha fatto prevalere i diritti umani fondamentali

      

151 Tale tesi fu confermata dalla Corte nell’affaire Loizidou contro Turchia nella sentenza del 18

dicembre 1995.

152 R. Conti, Il diritto di proprietà e la CEDU; op. cit., 24;

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rispetto alla sovranità dello Stato e ciò ha creato discrasie evidenti tra la tutela garantita dalla CEDU e quella nazionale, specie quando si sono cercate interpretazioni improntate alla teoria del cosiddetto effetto utile nel quale si è data prevalenza ai diritti fondamentali come è successo nel caso del diritto di proprietà. Con la sentenza Iatridis c. Grecia del 25.03.99, modificando l’orientamento che riduceva il principio di legalità alla sola garanzia dell’adeguato risarcimento e del giusto bilanciamento tra interesse pubblico e diritto di proprietà, si è pervenuti ad un’interpretazione più rigorosa e garantista, per le ragioni proprietarie, del principio di legalità fino ad ammettere il contrasto con l’art. 1 Prot. n.1 di ogni ingerenza illegale col diritto dominicale154.

Il caso era quello di un gestore di un cinema all’aperto sfrattato dalla p.a. e autorizzato dal giudice a rientrare nel godimento del bene senza tuttavia riuscirci per l’opposizione del proprietario, il ministero delle finanze greco. Il giudicante sostenne, in quel caso, che l’opposizione al rilascio del bene integrasse un’infrazione all’art.1 del Protocollo. In tale circostanza, la Corte dichiarò, per la prima volta, il principio che “un’ingerenza illegale nel diritto al rispetto dei beni comporta di per se una violazione dell’art. 1 del Prot. n. 1, indipendentemente dalle questioni relative alle modalità ed all’adeguatezza del risarcimento e, quindi, dall’esigenza di un bilanciamento tra un interesse pubblico e la salvaguardia di diritti fondamentali dell’individuo, esigenza che rileva unicamente a fronte di un’ingerenza legale”155.

Successivamente, il principio è stato riaffermato sostenendo che il protocollo vuole «anzitutto e soprattutto, che un’ingerenza della pubblica autorità nel godimento del diritto al rispetto dei beni sia legittima: la seconda frase del primo paragrafo di tale articolo autorizza la privazione di proprietà solo “nelle condizioni previste dalla legge” e il secondo paragrafo riconosce agli Stati il diritto di disciplinare l’uso dei beni adottando “leggi” ». È sempre la Corte a chiarire che “la preminenza del diritto, uno dei principi cardine di una società democratica, inerisce all’insieme degli articoli della Convenzione”156. Allo stesso modo la sentenza della Corte EDU del 1 marzo

      

154 Buonomo, La tutela della proprietà dinanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomo, Milano, 2004,

163;

155 Bultrini, Occupazione appropriativa: l’intervento dirompente della Corte europea dei diritti

dell’uomo, in Corr. Giur. 2001, pag. 476

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2001, Malama c. Grecia, ha confermato che « l’art. 1 del Protocollo n. 1 richiede, prima di tutto e soprattutto, che un’ingerenza della pubblica autorità nel diritto al rispetto dei beni sia legale: la seconda frase del primo comma di tale articolo autorizza una privazione di proprietà soltanto alle condizioni previste dalla legge e il secondo comma riconosce agli Stati il diritto di disciplinare l’uso dei beni applicando delle leggi. Inoltre, la preminenza del diritto, uno dei principi fondamentali di una società democratica, è una nozione riguardante il complesso degli articoli della Convenzione »157. Nella sentenza Sporrong e Lonnroth158 il giudicante ha ritenuto

che si debba verificare “se è stato mantenuto un giusto equilibrio tra le esigienze di interesse generale della comunità e gli imperativi della salvaguardia del diritto di proprietà dell’individuo159. Il giusto equilibrio, d’ora in poi, diventerà uno degli

elementi principali dell’art. 1 e svolgerà la sua funzione non solo nelle questioni attinenti l’attentato al rispetto dei beni, bensì, anche rispetto a questioni afferenti la privazione e la regolamentazione degli stessi. Il principio del giusto equilibrio è molto importante anche nelle situazioni in cui lo Stato attenta al rispetto dei beni, pur non trattandosi del caso della privazione o della regolamentazione. Tuttavia stato è ossservato160 come la questione attinente il rispetto del giusto equilibrio vada

affrontata successivamente alla costatazione “che l’ingerenza dedotta in lite ha rispettato il principio di legalità e non risulti arbitraria”161.

Da quanto sopra si può affermare che il rispetto del giusto equilibrio fra l’interesse generale ed il rispetto dei diritti umani fondamentali diventa importante quando si è accertato che l’ingerenza risponde al principio di legalità e non è arbitraria162, e, con

ciò, si può affermare che ogni privazione o limitazione nel godimento di un bene deve avere una base legale163.

La Corte di Strasburgo ha sempre affermato che è compito delle autorità nazionali accertare la costituzionalità di una misura privativa della proprietàed è andata col tempo approfondendo il controllo sostanziale sul contenuto delle norme. Questo

      

157 Corte dir. 25 giugno 1996, Amuur c. Francia, p. 50. De Salvia, La Convenzione europea dei diritti

umani, Napoli, 2002, 171.

158 Corte EDU, 23 settembre 1996, Sporrong & Lönnroth c. Svezia 159 Sent. Ult. Cit. par. 69

160 F. Bonomo, La tutela della proprietà dinanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomo, op. cit. 91 161 Sentenza Iatridis c. Grecia, par. 58

162 Corte dir.uomo, 9 giugno 2005, Baklanov c. Russia, p. 39 163M.L.. Padelletti, op. cit., 208

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controllo, inizialmente, non era sembrato necessario ogni volta che si fosse presentata una legge limitativa della proprietà, tuttavia, questo richiede la presenza di norme sufficientemente accessibili, precise e prevedibili, in modo che non si arrivi a risultati arbitrari164.

6 Pubblica utilità, interesse generale, cenni sul margine di apprezzamento

Nel documento Il diritto reale europeo uniforme (pagine 80-83)