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Segue: l’attualità del pregiudizio

CAPITOLO 1: INTRODUZIONE GENERALE ALLA TUTELA CAUTELARE IN

3. I presupposti per la sospensione

3.3. Segue: l’attualità del pregiudizio

L’art. 47, 1°comma, parlando di “danno grave ed irreparabile che può

l’ordinanza della Comm. trib. prov. Rimini, 3 luglio 1996, retro, 1997, II, pag. 36-37, nella quale viene infatti specificamente introdotto il profilo del confronto parametrico con la situazione dell’Amministrazione finanziaria, creditrice di imposta. La concessione della sospensione è stata ancorata al fatto che, secondo il giudice, “non sussiste pericolo per l’ente impositore di perdere, nelle more della

definizione del giudizio principale, le garanzie patrimoniali, e non si ravvisa la eventuale maggiore difficoltà della esazione futura del credito erariale”.

101 In questo senso si è subito ben orientata la giurisprudenza. In alcune pronunce (Comm. trib. prov.

Lecce, 29 giugno 1996, retro, 1997, II, pag. 35; Comm. trib. prov. Parma, 30 luglio 1996, ivi, pag. 42) è stata rigettata l’istanza di sospensione in ragione della somma di denaro non certamente proibitiva o per inesistente danno grave ed irreparabile; in altre si è ritenuto insufficiente il semplice richiamo all’ammontare della somma (in tal senso Comm. trib. prov. Reggio Emilia, ordinanze 7 maggio e 5 luglio 1996, retro,1997, II, rispettivamente alle pagg. 34 e 37); in altre ancora si è avvertita la necessità di accompagnare il dato quantitativo ad ulteriori, complementari riferimenti, come la situazione reddituale del ricorrente; la Comm. trib. prov. Mantova, 22 luglio 1996, retro, 1997, II, pag. 40 e la Comm. trib. prov. Reggio Calabria, 31 luglio 1996, retro, 1997, I, pag. 42, hanno accolto l’istanza cautelare in ragione del possibile realizzarsi di un danno irreparabile, stante la mancanza di reddito, o la sola presenza di un modesto reddito da pensione del ricorrente. Altri elementi a cui la giurisprudenza ha fatto riferimento sono l’impossibilità per il ricorrente di far fronte al debito fiscale, se non attraverso forme di alienazioni patrimoniali straordinarie, non facilmente realizzabili in tempi brevi e a prezzi adeguati (Comm. trib. prov. Bari, 4 maggio 1996, retro, 1997, II, pag. 33), la particolare personalità del soggetto debitore, specialmente se imprenditore (Comm. trib. prov. Reggio Emilia, 12 novembre 1996, retro, 1997, II, pag. 1354). Ha, invece, suscitato perplessità l’ordinanza della Comm. trib. prov. Lecce, 29 giugno 1996, in G.T. – Riv. giur. trib., n. 11/1996, pag. 1039, relativa all’impugnazione di una cartella di pagamento notificata al Curatore fallimentare, in cui il periculum in mora è stato ritenuto sussistente, con riferimento alla qualità del ricorrente e all’incidenza della pretesa fiscale nell’equilibrio richiesto dalla par condicio

creditorum. In questo caso, come è stato osservato da C. GLENDI, La tutela cautelare, cit., pag. 43, nota

55, “i parametri di riferimento, soggettivi ed oggettivi, non sono stati relativizzati al caso concreto; non è

affatto vero che ogni qual volta, e solo perché, il ricorrente è un Curatore fallimentare deve essere concessa la sospensione cautelare degli atti finanziari che gli sono stati notificati. Inoltre, la par condicio creditorum non fa necessariamente premio sull’esigenza di una immediata riscossione dei tributi”.

37 derivare al ricorrente dall’esecuzione dell’atto impugnato”, si esprime chiaramente nel senso di ritenere che l’evento dannoso non si sia ancora verificato. Se si fosse già manifestato, la richiesta di una sospensione cautelare non avrebbe senso in quanto il provvedimento è finalizzato proprio a prevenire la realizzazione di un eventuale danno.

Una parte della dottrina102 sostiene che, affinché la sospensione possa essere concessa, occorre non solo che il contribuente corra il rischio di un danno grave ed irreparabile, che ancora non si è manifestato, ma anche che tale rischio sia concreto ed attuale, nonostante l’assenza dell’uso di una espressione riconducibile alla imminenza del danno103.

L’imminenza è, secondo questi autori104, un presupposto insito nella nozione di periculum in mora e, quindi, un terzo requisito aggiuntivo che il giudice cautelare deve valutare e considerare per poter concedere la sospensione.

Tale tesi si basa anche su quanto previsto dall’art. 100 C.P.C.105, che afferma espressamente la necessità di questo presupposto, stabilendo che “per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse”; per presentare un istanza di sospensione occorre avere un interesse ad agire che, nei procedimenti cautelari, s’identifica proprio con il periculum in mora il quale, per essere tale, deve presentarsi, non come una remota possibilità, ma concreta ed a breve termine.

102

C. GLENDI, La tutela cautelare nel processo tributario, cit., pag. 46-47; M. BLANDINI, Il nuovo

processo tributario, Milano, 1996, pag. 91; F. BARTOLINI – M.L. REPREGOSI, Il codice del nuovo processo tributario, Piacenza, 1996, pag. 209; B. D’ANGELO – A. D’ANGELO, Manuale del nuovo processo tributario con rassegna di giurisprudenza, Padova, 1994, pag. 290; C. MAGNANI, La sospensione della riscossione dei tributi, cit., pag. 833; B. BELLE’, La tutela cautelare nel processo tributario, cit., pag. 124; C. BAFILE, Il nuovo processo tributario, cit., pag. 186; P. RUSSO, Manuale di diritto tributario, cit., pag. 496; A. FINOCCHIARO – M. FINOCCHIARO, Commentario, cit., pag. 654;

S. MENCHINI, Commentario, cit., pag. 392; G. MUSENGA, Il procedimento cautelare nel processo

tributario, cit., pag. 23-24; D. CAPUTO, La sospensione dell’atto impugnato, in Il Fisco, n. 20/1996, pag.

5113; M. SONDA, La sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato e il requisito della imminenza del

danno, in GT – Riv. giur. trib., n. 9/2008, pag. 817. Tale ultimo autore ritiene che anche se la norma non

indica esplicitamente tra i requisiti necessari per l’accoglimento dell’istanza cautelare l’imminenza del danno, solo il manifestarsi di un pericolo di anticipata riscossione concreto ed attuale, e quindi imminente, giustifica l’adozione del provvedimento sospensivo dell’atto impugnato.

103 L’imminenza, infatti, non è un requisito espressamente previsto dall’art. 47 in esame, ma dall’art.

700 C.P.C., dove viene fatto riferimento ad un pregiudizio irreparabile ed imminente.

104

Vedi nota 102.

105 Sul punto vedi i classici scritti di E. ALLORIO, Bisogno di tutela giuridica, in Jus, 1952, pag. 557;

A. ATTARDI, L’interesse ad agire, Padova, 1955, pag. 164; E. GARBAGNATI, Azione e interesse, in Jus, 1955, pag. 333. Per quanto riguarda l’applicabilità dell’art. 100 C.P.C. al processo tributario, C. CLENDI, Commentario, cit.

38 Questa interpretazione ha trovato larghi consensi in giurisprudenza; molte Commissioni tributarie106 hanno ritenuto di non concedere la sospensione a causa della mancata imminenza del danno.

Non tutti però si trovano d’accordo con queste affermazioni: altra parte della dottrina107, basandosi sulla carenza di uno specifico riferimento normativo e sul fatto che solo l’art. 47, 3°comma, prevede specificatamente l’ipotesi di eccezionale urgenza, ritiene che, al di fuori di questo particolare caso, non occorra necessariamente un presupposto d’urgenza e sostiene l’impossibilità di considerare l’imminenza del danno, quale ulteriore presupposto per poter concedere la sospensione108. Si noti che questa ultima presa di posizione è stata suffragata anche dalla prassi ministeriale109.