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Segue: l’esecuzione forzata è sospesa ex lege per 180 giorni

Nel documento La tutela cautelare nel processo tributario (pagine 103-107)

CAPITOLO 4: ULTERIORI ASPETTI PROBLEMATICI

1. Il nuovo avviso di accertamento quale atto della riscossione

1.2. Segue: l’esecuzione forzata è sospesa ex lege per 180 giorni

Come anticipato, in sede di conversione del D.L. 70/2011, le norme sulla sospensione degli effetti degli atti impugnati sono state nuovamente riviste.

Modificando l’art. 29 del D.L. n. 78/2010348, la legge di conversione del

decreto sviluppo, n. 106/2011, prevede adesso che l’esecuzione forzata è sospesa per un periodo di 180 giorni dall’affidamento in carico agli agenti della

346 Secondo C. GLENDI, Notifica degli atti impoesattivi e tutela cautelare ad essi correlata, in Dir.

prat. trib., 2011, n. 3, pag. 511, nota 65, se il regime normativo introdotto inizialmente con il D.L. 70/2011 fosse restato fermo, l’impatto sull’organizzazione dei processi dinanzi ai giudici tributari, sarebbe stato devastante, tale da mettere in gioco la serietà stessa della tutela cautelare, che, se pur costituisce sicuramente una componente essenziale della tutela giurisdizionale tout court, in ogni caso, richiede, per la sua stessa natura, un effettivo ancoraggio agli estremi del periculum in mora e del fumus

boni iuris.

347 Legge 12 luglio 2011, n. 106.

348 In base all’art. 29, comma primo, lett. b), primo periodo, D.L. n. 78/2010, modificato:

“l’esecuzione forzata è sospesa per un periodo di 180 giorni dall’affidamento in carico agli agenti della riscossione degli atti di cui alla lettera a)”.

104 riscossione degli atti.

Pertanto, l’assetto normativo attualmente vigente comporta che l’accertamento divenga esecutivo decorsi 60 giorni dalla notifica e sia successivamente affidato in carico all’esattore dopo 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento; a questo punto, in virtù dell’ultimo intervento legislativo, l’esecuzione forzata è inibita per ulteriori 180 giorni.

Non vi è più così alcun riferimento all’istanza di sospensione presentata dal contribuente; il legislatore ha introdotto una nuova fattispecie di sospensione automatica dell’esecuzione forzata349

, prodotta dal semplice affidamento in carico della riscossione agli agenti, che opera a priori, cioè a prescindere dalla presentazione di una domanda cautelare, ma soprattutto indipendentemente dalla contestazione della pretesa tributaria.

La nuova disposizione di legge ha sollevato dubbi e critiche in dottrina350: innanzitutto viene disposta ex lege una sospensione dell’esecuzione forzata che non è ancora cominciata351; in secondo luogo la sospensione legale, non essendo più legata alla presentazione dell’istanza sospensiva, coinvolge indiscriminatamente crediti tributari contestati e non352 e, cioè, sia somme

349

C. GLENDI, Atti impoesattivi e tutela cautelare, cit., pag. 2685, definisce la nuova previsione una “strana” sospensione automatica dell’esecuzione forzata.

350 C. ATTARDI, Accertamento esecutivo e sospensione della riscossione, cit., pag. 5176, considera la

nuova disciplina di dubbia tenuta costituzionale in relazione ai criteri di ragionevolezza e coerenza interna; C. GLENDI, Atti impoesattivi e tutela cautelare, cit., pag. 2685, afferma che la nuova disciplina

“appare allo stato a dir poco sconcertante”, e in Nuovi profili della tutela cautelare a fronti degli atti impoesattivi, cit., pag. 539, sostiene che la modifica dell’art. 29 del D.L. n. 78/2010, effettuata dalla legge

di conversione n. 106/2011 del decreto sviluppo, “è quanto di peggio potesse essere fatto sul piano della

tecnica legislativa” e che “la norma, nella sostanza, è anche subdola”; P. COPPOLA, La concentrazione della riscossione nell’accertamento: una riforma dagli incerti profili di ragionevolezza e coerenza interna, in Rass. trib., n. 6/2011, pag. 1421; A. CARINCI, La concentrazione della riscossione nell’accertamento, ovvero un nuovo ircocervo tributario, in C. GLENDI – V. UCKMAR, La concentrazione della riscossione nell’accertamento, CEDAM, 2011, pag. 3.

351

L’inizio dell’esecuzione forzata, anche tributaria, ha luogo con il pignoramento, che non può essere effettuato prima dell’affidamento in carico del titolo esecutivo agli agenti della riscossione; artt. 491, 543 e 555 C.P.C., nonché artt. 49 ss. del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. Secondo C. GLENDI, Nuovi

profili della tutela cautelare, cit., pag. 539, la norma garantisce una immunità esecutiva di 180 giorni che

appare eccessiva, non essendo facile comprendere perché mai gli agenti della riscossione debbano attendere 180 giorni per fare ciò che è loro compito fare.

352 Per C. ATTARDI, Accertamento esecutivo e sospensione della riscossione, cit., pag. 5176,

quest’ultima circostanza appare difficilmente giustificabile sotto il profilo costituzionale, in relazione al criterio della ragionevolezza. Secondo questo autore in relazione all’interesse fiscale di fondamento costituzionale, non si scorge la ragione logica per la quale la riscossione forzata dovrebbe essere inibita in relazione a crediti tributari certi e definitivi, in quanto non contestati dallo stesso soggetto passivo d’imposta. Mentre era ravvisabile la ragionevolezza di una sospensione legale a tempo definito rispetto ai crediti fiscali contestati, del tutto irragionevole appare imprimere un arresto, per di più per legge, al

105 affidate all’esattore, contenute in accertamenti impugnati, sia somme dovute dal contribuente a titolo definitivo, in quanto intimate in accertamenti non impugnati dinanzi al giudice tributario.

A mio parere, inoltre, con l’introduzione di questa modifica, il legislatore è andato contro la ratio stessa dell’avviso di accertamento esecutivo353.

L’art. 29 del D.L. 78/2010, dopo le ultime modifiche354

, prevede anche delle ipotesi in cui la sospensione automatica di 180 giorni non opera355:

a) in caso di sopravvenuta conoscenza, successivamente all’affidamento in carico degli atti, da parte dell’agente di elementi idonei a dimostrare il fondato pericolo per la riscossione356. In questo modo, ricorrendo tale presupposto, nel momento esatto in cui la riscossione viene affidata ad Equitalia357, la fase esecutiva potrebbe iniziare nell’attimo immediatamente successivo;

b) con riguardo alle azioni cautelari e conservative previste a tutela del creditore358; ciò significa che nel corso dei 180 di blocco delle esecuzioni,

recupero forzoso di crediti pubblici ormai cristallizzati. La delicatezza di tale assetto affiora poi ancor più prepotentemente in momenti di grave crisi per la finanza pubblica, laddove vi sarebbe anzi l’interesse pubblico alla celere percezione delle entrate.

353

Se la riforma della procedura di riscossione è stata effettuata con l’obiettivo di velocizzare la fase esecutiva, con la previsione di una sospensione automatica della durata di 180 giorni prima che Equitalia possa procedere alla riscossione può passare più di un anno, in certi casi più tempo di quello che intercorreva nel sistema previgente tra la notifica dell’avviso di accertamento e quella della cartella di pagamento. Nella peggiore delle ipotesi (o migliore dal punto di vista del contribuente) prima che l’agente della riscossione possa avviare il procedimento di riscossione e il recupero forzoso del credito tributario deve attendere: 60 giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento affinché questo divenga esecutivo; 90 giorni se il contribuente presenta istanza di accertamento con adesione; 30 giorni per la trasmissione degli atti ad Equitalia; 180 giorni di sospensione ex lege; eventuali 46 giorni se si ricade nel periodo di sospensione feriale dei termini (1°agosto – 15 settembre); per un totale di ben 406 giorni.

354 Operate, ripeto, dal D.L. 70/2011, convertito in legge n. 106/2011.

355 L’art. 7 del D.L. 70/2011, ha lasciato inalterate le due eccezioni alla regola previste già

inizialmente all’art. 29 del D.L. 78/2010.

356 Ai sensi dell’art. 29, comma primo, lett. c), D.L. n. 78/2010: “nell’ipotesi in cui gli agenti della

riscossione, successivamente all’affidamento in carico degli atti, vengano a conoscenza di elementi idonei a dimostrare il fondato pericolo di pregiudicare la riscossione, non opera la sospensione di cui alla lettera b)”, cioè la sospensione di 180 giorni. A questo disposto non sono mancati dubbi: C.

GLENDI, Nuovi profili della tutela cautelare a fronte degli atti impoesattivi, cit., pag. 539, si chiede come si renda manifesta tale conoscenza, in quale modo potrà esserne sindacata l’effettiva esistenza e come, di fronte ad un evento così repentino e traumatico come il pignoramento, effettuato nonostante la sospensione ex lege, possa efficacemente trovar spazio un’adeguata possibilità di tutela cautelare.

357 Cioè decorsi 90 giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento.

358 Art. 29, comma primo, lett. b), D.L. 78/2010, ultimo periodo: “(…) tale sospensione non si applica

con riferimento alle azioni cautelari e conservative, nonché ad ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore”. L’espressione legislativa è molto ampia e tale da ricomprendere tutte le

misure cautelari pro fisco, sia quelle di cui all’art. 22 del D.lgs. 472/1997, sia quelle previste dagli artt. 77 e 88 del D.P.R. n. 602 del 1973, sempre che, per queste ultime, sia già avvenuto l’affidamento in carico agli agenti della riscossione. Secondo A. CARINCI, La concentrazione della riscossione

106 l’agente della riscossione sarà comunque legittimato a procedere all’iscrizione di ipoteca o al fermo amministrativo, così come l’Agenzia delle Entrate potrà sempre richiedere l’autorizzazione all’adozione dei provvedimenti cautelari preventivi dell’ipoteca e del sequestro conservativo, ai sensi dell’art. 22, D.lgs. n. 472/1997.

Il decreto sviluppo359 ha introdotto anche un'altra importante novità a favore del contribuente; all’art. 47 del D.lgs. 546/1992, è stato aggiunto il comma 5-bis, il quale prevede che le istanze di sospensione giudiziale devono essere decise dal giudice tributario entro 180 giorni dalla loro presentazione.

La ratio di quest’ultima disposizione, imponendo al giudice l’obbligo di pronunciarsi sulla sospensione giudiziale nello stesso termine in cui l’attività esecutiva è “congelata”, è quella di evitare ingiustificate disparità di trattamento tra i contribuenti che hanno presentato istanza di sospensione, in ragione della maggiore o minore celerità di decisione da parte della Commissione tributaria.

Decorsi infatti i 180 giorni di sospensione ex lege dell’efficacia esecutiva dell’atto di accertamento, ci potrebbero essere contribuenti che hanno già ottenuto una pronuncia del giudice tributario che ordina la sospensione dell’atto impugnato e contribuenti, invece, che ne sono sprovvisti. In relazione ai primi, l’esecuzione forzata non potrà iniziare prima della sentenza di merito della CTP favorevole all’Amministrazione finanziaria; al contrario, in relazione ai secondi, sarebbe immediata, alla scadenza dei 180 giorni, l’esecutività dell’atto di accertamento.

Tuttavia, nonostante il buon intento del legislatore di evitare tali disparità di trattamento, quella di cui al nuovo comma 5-bis dell’art. 47, non prevedendo alcuna sanzione in caso di inadempimento da parte del giudice, non è altro che

fermo dei beni mobili, che non sembra qualificabile come misura cautelare o conservativa”, ricordando,

in nota 23, l’opinione di S. CANNIZZARO, Il fermo dei beni mobili registrati e l’ipoteca nella fase di

riscossine dei tributi: una difficile ricostruzione sistematica, 2011, pag. 178, che per il fermo parla di

strumento autonomo di coazione finalizzato all’esecuzione indiretta del credito. In questo senso, anche C. ATTARDI, Accertamento esecutivo e sospensione della riscossione, cit., pag. 5178, secondo il quale sussistono argomenti di ordine sistematico per negare radicalmente al fermo la natura di atto dell’esecuzione forzata e per riconoscerne la natura di atto con funzione di deterrenza.

Questa eccezione, comunque, è prevista in quanto la sospensione dei 180 giorni riguarda prettamente la fase di esecuzione forzata e le azioni cautelari e conservative previste a tutela del credito precedono tale fase.

359

107 una previsione sollecitatoria, un termine ordinatorio, privo di qualsiasi efficacia cogente. Al contribuente, nel caso in cui tale termine non venga rispettato, non resterà che proporre un’azione di risarcimento per danni.

1.3. Segue: considerazioni conclusive. La necessità di un nuovo intervento

Nel documento La tutela cautelare nel processo tributario (pagine 103-107)