Partendo dal presupposto che la Corte penale internazionale non può procedere penalmente in contumacia dell’imputato, ma deve ottenere il controllo fisico sul sospettato affinché il procedimento possa aver luogo, la concreta cooperazione degli Stati membri nell’arresto e nella consegna dell’imputato risulta perciò essenziale all’effettiva funzionalità della Corte.
Numerose Costituzione di paesi europei e sudamericani contengono disposizioni che, a prima vista, sembrano contrastare con questo dovere. I casi più semplici sono quelli in cui la proibizione è espressa. Ad esempio, nella costituzione dell’Estonia del 1992, l’estradizione di cittadini è permessa solo nei casi in cui essa sia prevista in base ad accordi internazionali. Dal momento in cui lo Statuto è uno strumento internazionale di quel tipo, tale previsione non sembra presentare alcun contrasto44.
Generalmente, però, le disposizioni prevedono un divieto diretto di estradizione dei propri cittadini verso uno Stato straniero45. L’apparente tensione tra le proibizioni costituzionali di estradizione di cittadini e gli obblighi derivanti dallo Statuto sembra attenuarsi, però, dopo un più approfondito esame delle differenze concettuali intercorrenti tra “consegna” ad una Corte penale internazionale ed “estradizione” ad un altro Stato46. L’articolo 102 dello Statuto
42 Di diverso avviso P.G
AETA, L’incidenza dello Statuto di Roma sulle norme costituzionali italiane in
tema di immunità, in Diritto Pubblico Comparato ed Europeo, Vol. II, 2000, p. 602 «ai fini della corretta
applicazione della norma consuetudinaria in discorso, occorre precisare che essa [l’irrilevanza delle qualifiche ufficiali] si è formata come eccezione ad un principio generale di diritto internazionale».
43 H
UMAN RIGHTS WATCH, The compatibility of the ICC Statute with certain constitutional provisions
around the globe, in http://hrw.org/campaigns/icc/docs/final_nopaper.pdf, 2000; H. DUFFY-B.SUHR, The
debate on constitutional compatibility with the ICC, in
http://hrw.org/campaigns/icc/docs/constitutional_compatibility.pdf, 2000.
44 Cfr. art. 26 della Costituzione italiana “l’estradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove
sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali”.
45 V., ad esempio, le Costituzioni della Slovenia, del Venezuela, del Brasile, del Costa Rica, Ecuador e
della Germania.
46 Cfr. il Report della Corte costituzionale ecuadoregna, Informe del Sr. Hernan Salgano Pesantes en el
caso No. 0005-2000-Cl sobre el “Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional”, 6 marzo 2001, punto 7.
In tale rapporto si sottolinea la “sottile differenza semantica” tra i due termini, evidenziando, poi, che se l’estradizione si applica solo tra gli Stati, il divieto di estradizione di cittadini non si applica nei casi di trasferimenti alla Corte penale internazionale.
DELL’ADATTAMENTO DELLO STATUTO DI ROMA 27
definisce la consegna come il trasferimento di una persona da uno Stato alla Corte, mentre l’estradizione come la consegna di una persona da uno Stato ad un altro Stato sovrano. Una così chiara distinzione a livello terminologico allo stesso tempo contribuisce a sottolineare le differenze sostanziali tra la cooperazione orizzontale e quella verticale. La differenza tra estradizione e consegna, perciò, non è meramente semantica, ma sostanziale47.
Un’analisi storica di alcune costituzioni permette di evidenziare come, al tempo della creazione di tali obblighi costituzionali in relazione all’estradizione, i costituenti avessero in mente la cooperazione di tipo orizzontale tra corti nazionali e non una cooperazione verticale con una Corte internazionale. La ratio sottesa al divieto di estradizione è quella di garantire ai cittadini i diritti basilari dell’accusato, diritti che potrebbero non trovare uguale riconoscimento in ordinamenti giuridici di altri Stati48.
E’ stato, quindi, evidenziato come la Corte sia da considerare una entità internazionale istituita con il consenso e la partecipazione degli Stati membri che, vincolandosi volontariamente attraverso la ratifica, hanno limitato di fatto la loro sovranità nazionale. Indipendentemente dalla riflessione se la Corte penale internazionale possa essere considerata una “estensione della giurisdizione domestica di ciascun Stato”49, la conclusione di questa impostazione è che la
consegna da parte di un Paese di un proprio cittadino al Tribunale permanente dell’Aja dovrebbe essere interpretata differentemente rispetto l’estradizione a un altro Stato sovrano, alla creazione del quale il primo non ha assolutamente contribuito e sui cui standard non possiede alcun potere di controllo.
E’ proprio in base a considerazioni di questa natura che il Conseil
Constitutionnel francese ha ritenuto che l’obbligo di consegna non contrastasse
con il divieto costituzionale all’estrazione di cittadini, in quanto lo Statuto della
47 V, in tal senso, H.F
RIMAN, Political and legal considerations in Sweden relating to the Rome Statute
for the Internaztional Criminal Court, in R.S.LEE, States’ responses to issues arising from the ICC Statute:
Constitutional, Sovereignty, Judicial cooperation and Criminal Law, New York 2005, p. 131. Inoltre, la
Norvegia non ha intrapreso la strada della revisione costituzionale ritenendo che si potesse operare una distinzione tra il trasferimento alla Corte di connazionali sospettati di crimini internazionali e l’estradizione dei propri cittadini verso un altro Stato, risultando solo quest’ultimo procedimento vietato dalla Costituzione. La legge n. 65 del 2001, che ha implementato lo Statuto di Roma nell’ordinamento norvegese, disciplina infatti la procedura di consegna del presunto reo presente sul territorio nazionale. Sulla stessa lunghezza si pone che il Parere delle Corti costituzionali ucraina e moldava che, adottando la soluzione della distinzione concettuale tra “estradizione” e “consegna”, hanno stabilito che nessun contrasto sorge tra la rispettive Carte fondamentali e lo Statuto di Roma in merito al divieto di estradizione dei cittadini, v. Corte costituzionale
ucraina, decisione dell’11 luglio 2001; Corte costituzionale moldava, decisione del 2 ottobre 2001.
48 V. H. D
UFFY-J. HUSTON, Implementation of the ICC Statute: international Obligations and
Constitutional Considerations, cit., pgg. 43 e ss.
49 V. M.C.B
ASSIOUNI, Observations on the Structure of the (Zutphen) Consolidated Text, in L.SADAT WEXLER (a cura di), Observations on the Consolidated ICC Text Before the Final Session of the Preparatory
28 CAPITOLO II
Corte penale internazionale e il Regolamento di procedura e di prova offrirebbero sufficienti garanzie per la protezione dei diritti basilari dell’imputato50.