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Segue. L’eliminazione della c.d. “Development Risk Defence”…

IV. I mutamenti della responsabilità civile da circolazione dei veicoli e

5. Segue. L’eliminazione della c.d. “Development Risk Defence”…

Una delle norme più discusse con riferimento ai problemi posti dalle nuove tecnologie costituisce la disciplina della esimente nota a livello internazionale come “Development Risk Defence”. Ci si riferisce all’art. 7(e) della direttiva del 1985, secondo cui il produttore non è responsabile se prova “che lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche al momento in cui ha messo in circolazione il prodotto non permetteva di scoprire l'esistenza del difetto” 228.

La presenza dell’esimente nel contesto della disciplina ha dato vita ad accessi dibattiti nell’ambito dei lavori preparatori229, tanto che in ultima analisi trent’anni fa si decise di consentire agli Stati membri di scegliere se prevederla o meno nel contesto delle proprie normative di attuazione230. Una traccia delle dispute si rinviene in uno dei considerando finali che precedono le disposizioni della direttiva, secondo cui “per analoghe ragioni la possibilità ad un produttore di liberarsi dalla responsabilità se prova che lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche al momento in cui ha messo il prodotto in circolazione non permetteva di scoprire l’esistenza del difetto, può essere considerata in taluni stati membri come una restrizione ingiustificata della protezione dei consumatori; che deve quindi essere possibile ad uno Stato membro mantenere nella sua legislazione o

228 V. tra i contributi più recenti, l’ampio commento di MACHNIKOWSKI, Product Liability

Directive, in ID. (ed.), European Product Liability. An Analysis of the State of the Art in the Era of

New Technologies, Cambridge-Antwerp, 2016, pp. 77–79.

229 Per una accurata ricostruzione delle vicende che hanno portato all’adozione della direttiva, con specifico riferimento alla disposizione in esame, v. MILDRED, The development risks defence, in FAIRGRIEVE (ed.), Product Liability in Comparative Perspective, Cambridge, 2005, p. 167 ss.

230 Art. 15 (1)(b) direttiva 85/374/CEE: “Ciascuno stato membro può: […] b) in deroga all'articolo 7, lettera e), mantenere o, fatta salva la procedura di cui al paragrafo 2 del presente articolo, prevedere nella propria legislazione che il produttore è responsabile anche se prova che lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche al momento in cui ha messo in circolazione il prodotto non permetteva di scoprire l'esistenza del difetto”.

prescrivere con una nuova legislazione l'inammissibilità di tale prova liberatoria; che in caso di nuova legislazione il ricorso a questa deroga deve tuttavia essere subordinato ad una procedura di statu quo comunitaria per aumentare, se possibile, in modo uniforme il grado di protezione della Comunità”.

L’obiettivo della causa di esonero da responsabilità prevista dalla direttiva è chiaro: evitare che i produttori omettano di investire in nuovi prodotti e nell’innovazione tecnologia. Tuttavia, alla luce della formulazione finale prescelta dal legislatore di Bruxelles permangono alcuni dubbi interpretativi in ordine alla reale portata applicativa. Fin dai primi commenti non è apparso chiaro se la direttiva consenta l’esonero da responsabilità soltanto in caso di assoluta impossibilità di scoprire il difetto da parte del produttore o soltanto l’impossibilità di scoprirlo per un produttore “ragionevole”.

Quest’ultima interpretazione è piuttosto problematica perché sembra reintrodurre surrettiziamente una valutazione circa la colpa del produttore, elemento che la direttiva espressamente aveva l’obiettivo di eliminare al fine di apprestare una tutela adeguata ai consumatori231. Intervenendo sulla questione, la Corte di giustizia non ha sciolto definitivamente il nodo interpretativo, ma ha dichiarato che il produttore deve “dimostrare che lo stato oggettivo delle dette conoscenze, ivi compreso il loro livello più avanzato, e senza alcuna limitazione al settore industriale considerato, non consentiva di scoprire il difetto” 232.

231 V. considerando n. 2 direttiva 85/374/CEE: “solo la responsabilità del produttore, indipendente dalla sua colpa, costituisce un’adeguata soluzione del problema, specifico di un’epoca caratterizzata dal progresso tecnologico, di una giusta attribuzione dei rischi inerenti alla produzione tecnica moderna”.

232 Corte di giustizia, del 29 maggio 1997, caso C-300/95, Commissione delle Comunità europee

contro Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord [1997] Racc. I-2649, punti 26–29. La massima della Corte europea recita: “Per far sorgere la responsabilità di un produttore per i suoi prodotti difettosi, ai sensi della direttiva 85/374, il danneggiato non deve provare la colpa del produttore ma questi, conformemente al principio dell’equa ripartizione dei rischi tra il danneggiato e il produttore, sancito dall'art. 7 della direttiva, deve potersi liberare dalla sua responsabilità se dimostra l’esistenza di taluni fatti a suo discarico e, in particolare “che lo stato

Al di là delle diverse opinioni in merito all’interpretazione della disposizione, è indubbio che il suo significato pratico pone il rischio del danno proveniente da una causa ignota legata al progresso tecnologico sul consumatore e non sul produttore che trae tutti i benefici connessi alla commercializzazione del prodotto233.

Non sussiste una ricca casistica in merito all’interpretazione della disposizione, che fin qui è stata applicata di rado dai giudici nazionali e dalla Corte di giustizia dell’Unione europea (dato che potrebbe agevolmente estendersi alla disciplina contenuta nella direttiva nel suo complesso) 234. In ogni caso, sembra innegabile che, da un punto di vista pratico, il ruolo della causa di esonero della responsabilità possa divenire ben più significativo rispetto al passato con l’avvento delle nuove tecnologie legate all’intelligenza artificiale. Con riguardo alla disposizione in esame, i sistemi autonomi, basati sulla scelta di algoritmi, pongono serie preoccupazioni. Tali sistemi operativi sono infatti in grado di prendere decisioni in autonomia, che potrebbero rilevarsi errate e dannose anche se il produttore ha rispettato ogni parametro di sicurezza stabilito dalla normativa di settore235.

Pertanto, non stupisce il fatto che a livello europeo si discuta circa una completa eliminazione della esimente con riferimento alla responsabilità del

delle conoscenze scientifiche e tecniche al momento in cui ha messo in circolazione il prodotto non permetteva di scoprire l'esistenza del difetto”. Benché, a questo proposito, il produttore debba dimostrare che lo stato oggettivo delle dette conoscenze, ivi compreso il loro livello più avanzato, e senza alcuna limitazione al settore industriale considerato, non consentiva di scoprire il difetto, occorre che le dette conoscenze, perché possano essere validamente opposte al produttore, siano state accessibili al momento della messa in commercio del prodotto”.

233 Il punto è segnalato, in senso critico, da MACHNIKOWSKI, Product Liability Directive, cit., p. 78.

234 Per una rassegna, che si estende alle giurisdizioni nazionali, v. MILDRED, The development risks

defence, cit., p. 170 ss.

235 Così TEUBNER, Digitale Rechtssubjekte? Zum privatrechtlichen Status autonomer

produttore per sinistri causati da veicoli a guida autonoma236. In ogni caso, allo scopo di tutelare i soggetti danneggiati, occorrerebbe interpretare la disposizione nel senso che i produttori non possono invocare l’esonero da responsabilità ove lo stato delle conoscenze scientifiche non permetteva di prevedere che una condotta errata della vettura sarebbe stata dettata dall’algoritmo. Ogni decisione errata (nel senso che verrà illustrato nel prossimo paragrafo) presa dal software che causa ad altri un danno e si ponga al di sotto del livello di sicurezza che il consumatore poteva aspettarsi deve essere configurata alla stregua di un difetto del prodotto.