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Quarta parte

8.3 I servizi postal

Il decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 146 recante “Codice

postale e telecomunicazione” nel confermare la riserva allo Stato dei servizi postali di

raccolta, trasporto e distribuzione della corrispondenza epistolare, stabiliva la possibilità per l’amministrazione di provvedere al servizio anche mediante autorizzazione generale, o licenza legata a capitolati approvati dal Ministero competente.

Il d.l. 22 luglio 1999 n. 261240, colloca i servizi postali e la realizzazione ed esercizio

della rete postale pubblica nell’ambito del “preminente interesse generale” e individua i limiti del servizio universale nella raccolta, smistamento, trasporto, distribuzione degli invii postali fino a 2 kg e dei pacchi postali fino a 20 kg e i servizi relativi agli invii raccomandati e assicurati.

Le condizioni tariffarie, i livelli di qualità e la distribuzione sul territorio relativi al servizio universale sono soggetti a regolazione da parte del Ministero delle comunicazioni che sceglie il fornitore del servizio e garantisce l’accesso alla rete postale pubblica.

All’art. 13 il decreto dispone che la determinazione delle tariffe dei servizi può indicare unicamente il massimo , anche per i servizi riservati è indicata una quota

240 Il decreto recepisce la dir. Ce 67\97 del 15 dicembre1997 recante “ Regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizi”.

massima. Le tariffe sono determinate dall’autorità di regolazione ma la legge fissa i criteri generali ( aderenza ai costi, ragionevolezza, determinazione unica per il territorio nazionale).

Gli oneri connessi al servizio universale sono coperti dalla riserva dei servizi di raccolta, smistamento, trasporto, distribuzione della posta fino a 350 Kg e dei pacchi postali fino a 20 kg e che la tariffa pubblica possa essere aumentata fino a cinque volte . Se necessaria una ulteriore copertura dei costi può derivare da un fondo di compensazione. Per non correre il rischio che con i fondi derivanti dalla riserva vengano finanziati servizi non riservati, la contabilità degli uni e degli altri deve essere separata. Il controllo dell’osservanza degli obblighi sia del fornitore dei servizi riservati sia degli operatori del mercato liberalizzato resta in capo al Ministero, come di fatto la potestà tariffaria.

8.4 Le telecomunicazioni

L’evoluzione tecnologica, la possibilità di far transitare sulla rete molti servizi e la relativa facilità di costruire nuove reti ha portato il settore delle telecomunicazioni dalla riserva originaria allo Stato241 a un alto livello di liberalizzazione.

L’assetto delle telecomunicazioni è definito nel Codice delle comunicazioni elettroniche del 2003.242

241 Per ultimo sancita dal d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 e che solo prevedeva concessioni pubbliche per l’uso della rete e il servizio telefonico.

242 Cfr. d.l. 1 agosto 2003, n. 259. Già il regime di mercato concorrenziale era stato previsto in una serie susseguente di direttive comunitarie tra cui: dir. 90\ 388\ CEE, che prevedeva entro il 1992 la progressiva apertura alla concorrenza, lasciando tuttavia una deroga temporanea rispetto all’abolizione dei diritti esclusivi; dir. 96\2\ CEE e dir. 96\19\CE ove infine si prevede l’eliminazione di tutti i diritti speciali ed esclusivi correlati nell’ordinamento interno all’istituzione dell’Autorità per le garanzie delle telecomunicazioni a cui è delegato il compito transitorio di traghettare il settore verso la concorrenza ( d.P.R. 18 settembre 1997, n. 318)Cfr. L. R. PERFETTI, Contributo ad una teoria dei pubblici servizi, cit. pp. 349 ss. (con ampia bibliografia); N. RANGONE, I servizi pubblici, cit.; S CASSESE, La nuova costituzione economica, cit. pp. 110 ss.

Il codice stabilisce che la fornitura di reti e servizi è libera e subordinata solo ad un’autorizzazione generale previa presentazione di una dichiarazione di inizio di attività e attestante l’idoneità. Al dovere di assicurare il servizio universale243 si

aggiungono obblighi che rendano possibile l’accesso a nuovi operatori, che consentano l’interconnessione tra reti e servizi. Ai principali operatori è fatto obbligo di separazione contabile. Il servizio universale riguarda l’accesso alla rete telefonica pubblica, la fornitura di elenchi,l’istallazione di telefoni pubblici, misure speciali per utenti disabili. Tale servizio, per tutto il territorio nazionale , di qualità e a prezzi accessibili, può essere affidato a una o più imprese e coperto da un fondo finanziato dai fornitori di reti e servizi.

Il controllo del rispetto delle regole per l’accesso al mercato e per la garanzia del servizio universale sono affidate all’ Autorità per le garanzie delle telecomunicazioni e in parte al Ministero in capo al quale sono tornate alcune competenze. Uno sviluppo interessante è dato dalla possibilità che l’Autorità nazionale possa essere integrata o sostituita da una Autorità europea germinata dall’attuale European Regulatory Group ERG , organo consultivo a cui partecipano le Autorità nazionali.244

243 Cfr. N. RANGONE, I servizi pubblici, cit. p. 103 “L'imposizione di obblighi non trova, peraltro, automatica giustificazione nel carattere di servizio pubblico dell'attività, quanto in una verifica dell'impossibilità di perseguire gli obiettivi di interesse economico generale tramite il libero gioco delle forze di mercato. Inoltre, nessuna limitazione del numero delle autorizzazioni può essere imposta, se non in conformità alle esigenze fondamentali, ovvero in mancanza di capacità, nel rispetto del principio di proporzionalità, mentre le autorizzazioni non devono comprendere restrizioni tecniche immotivate (come una limitazione dell'offerta di tecnologie).”

244 Cfr. G. NAPOLITANO, I servizi pubblici in S. CASSESE (a cura di) La nuova costituzione economica, cit. p. 131 ss “L’Autorità è chiamata ad una stretta collaborazione con la Commissione europea e con le autorità degli Stati membri sia nell’adozione di specifici atti di propria competenza (come la notifica dell’operatore dominante), sia nella partecipazione al gruppo di consultazione istituito a livello europeo (“European Regulatory Group ERG”) che in futuro potrebbe operare quale vera e propria autorità europea di regolamentazione”

IX

Orientamenti tariffari in alcuni servizi locali