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Capitolo 1 La cogenerazione e il progetto PIACE

1.3 Situazione italiana: legislazione

L‟analisi del quadro normativo è un passaggio fondamentale per comprendere quali possano essere le prospettive di sviluppo degli impianti di cogenerazione; la presenza incentivi, la semplicità delle pratiche burocratiche, influenzano notevolmente le possibilità di successo dei gruppi di micro cogenerazione domestica, tanto che, allo stato attuale, molti gruppi si stanno concentrando sul lancio di questi prodotti in mercati favorevoli dal punto di vista legislativo, adattando le caratteristiche delle proprie unità in modo da farle sposare nella maniera più efficace possibile con quelli che sono i vincoli imposti dalle normative. Premesso questo, andiamo a cercare di fare una valutazione della situazione italiana attuale, tenendo conto che comunque si tratta di un quadro in

rapida evoluzione, soggetto a frequenti cambiamenti, in un ottica globale di risparmio energetico e riduzione degli inquinanti; per questo motivo risulta abbastanza difficile delineare una situazione chiara e tantomeno definitiva. Le normative di riferimento per quanto riguarda il campo della cogenerazione sono quelle inerenti la liberalizzazione del mercato del gas e dell‟elettricità, vale a dire il decreto legislativo n. 79 del 16 marzo 1999, e il decreto legislativo n. 164 del 23 maggio 2000, che prevedono una serie di incentivi per quegli impianti che rispettino i limiti imposti dall‟Autorità per l‟Energia Elettrica e il Gas in termini di risparmio di combustibile e di produzione termica, con le delibere n. 42/02 del 19 marzo 2002, n. 296/05 del 29 dicembre 2005, n. 307/07 del 6 dicembre 2007 e, infine, con la delibera n. ARG/ELT 145/08 del 2 ottobre 2008. La delibera 42/02, e i successivi aggiornamenti, impongono all‟impianto di cogenerazione una quantità minima di calore prodotto e un certo risparmio di energia primaria, quantificabili rispettivamente attraverso il Limite Termico (LT) e l’Indice di Risparmio Energetico (IRE). Di quest‟ultimo si è già ampiamente discusso nel paragrafo 1.1.2; per quanto riguarda l‟LT, esso è definito in questa maniera:

𝐿𝑇 = 𝐸𝑡

𝐸𝑒+𝐸𝑡 (1.9)

con Et e Ee che rappresentano rispettivamente il quantitativo di energia termica

prodotta e quello di energia elettrica al netto degli assorbimenti degli ausiliari; si tratta in pratica di un indice che quantifica la percentuale di energia termica prodotta rispetto al totale. I valori limite di IRE e LT, nonché dei rendimenti termico ed elettrico (vedi 1.1.2) sono sanciti dalla 42/02, aggiornata sulla base di quanto riportato nelle delibere 296/05 e 307/07 che definiscono i parametri di riferimento in vigore fino al 31 dicembre 2009; essi dipendono dalla taglia dell‟impianto, dal combustibile utilizzato e dal fatto che l‟utenza termica sia civile o industriale.

Per quanto riguarda le macchine con un output elettrico in media tensione inferiore ad 1 MW, alimentazione a gas naturale, e utenza termica civile, ambito in cui rientrano tutti i gruppi di micro cogenerazione, i limiti legislativi per avvalersi della certificazione di impianto di cogenerazione ad alto rendimento, e quindi per godere degli incentivi, sono riportati graficamente in Figura 1.7 I vantaggi previsti dalle citate delibere sono però in gran parte poco interessanti su scala domestica: si tratta infatti di una serie di agevolazioni che mirano a favorire i produttori di energia elettrica che decidono di avvalersi di impianti di cogenerazione, come la possibilità di ottenere Certificati Bianchi o Certificati Verdi, o l‟esenzione dall‟obbligo di immettere una quota di energia prodotta da fonti rinnovabili. Discorso differente per la possibilità di accedere allo scambio sul posto, pratica che prevede appunto lo scambio di energia elettrica con la rete, a cui viene ceduta la produzione nel caso in cui vi sia un surplus rispetto al carico dell‟utilizzatore, e da cui si preleva l‟energia necessaria quando quella autoprodotta risulta insufficiente.

Figura 1.7 Valori limite per rientrare nella dicitura Cogenerazione ad alto rendimento secondo la normativa vigente.

Lo scambio sul posto è applicabile su impianti fino a 200 kW ed è regolamentato dalla deliberazione n. ARG/ELT 74/08 del 3 giugno 2008 dell‟Autorità per l‟energia elettrica ed il gas; esso risulta di notevole interesse anche per le piccolissime unità di cogenerazione domestica, in quanto permette di valorizzare la produzione elettrica quandanche essa fosse superiore a quanto richiesto dall‟utenza. Il Decreto Legislativo 8 febbraio 2007, n. 20 prevede inoltre una semplificazione delle procedure burocratiche per la costruzione e la gestione di impianti di cogenerazione, con particolare riferimento alla micro- cogenerazione domestica; da notare che quest‟articolo non è stato ad oggi ancora attuato. Interessanti, e particolarmente vantaggiose per le utenze civili, risultano le agevolazioni fiscali sull‟acquisto dei combustibili destinati ad impianti di cogenerazione (Decreto Legislativo n. 504/95 e s.m.i). In Italia la fiscalità dei combustibili è molto variabile, come si può notare dalla Figura 1.8. Un impianto di cogenerazione, producendo appunto energia elettrica, oltre che termica, può avvalersi quindi delle tariffe riservate alla generazione elettrica, fino ad un massimo di 0,25 m3 di gas naturale ogni kWhe prodotto, che è il consumo specifico degli impianti di produzione di energia elettrica stabilito nel 1998 dalla delibera AEEG 16/98. Inoltre, l‟IVA sull‟accisa è del 20% per le utenze civili, solo del 10% per la generazione elettrica. Questo fa si che i vantaggi economici di un utilizzatore civile siano, per ogni kWh prodotto,

maggiori anche di un ordine di grandezza rispetto a quelli conseguibili da un utenza industriale. Bisogna però sottolineare che il passaggio alla fiscalità di generazione prevede una serie di adempimenti quali l‟apertura dell‟officina elettrica, la presenza di una stazione di misura controllata e sigillata dall‟ufficio tecnico di finanza (UTF), di un registro da aggiornare giornalmente e sottoposto una tantum vidimazione e il pagamento di una cauzione e dell‟imposta erariale per l‟energia consumata. Tutto questo comporta dei costi crescenti al calare della taglia dell‟impianto, penalizzando in maniera esagerata gli impianti di micro cogenerazione. Per impianti sotto i 100kW esiste una procedura semplificata che prevede il pagamento anticipato di una cifra forfettaria, evitando quindi la necessità della stazione di misura e del registro. Infine l‟energia prodotta da unità con meno di un kW non è sottoposta ad alcun‟accisa (art. 52 D.Lgs. 504/95); si perde però anche la possibilità di accedere alla fiscalità agevolata sull‟acquisto del combustibile, con una notevole penalizzazione delle utenze civili.

E‟ interessante sottolineare che, nel caso in cui il calore venga utilizzato in un frigorifero ad assorbimento, andando a costituire un impianto di rigenerazione, non è previsto il passaggio da accisa civile a industriale, come stabilito dall‟Agenzia delle Dogane a seguito di un interpello del 2008.

Figura 1.8 Andamento dell'accisa sul gas naturale, comprensiva di IVA, al variare del tipo di utenza e del rendimento dell'impianto.

Guardando all‟immediato futuro non sono previsti cambiamenti radicali; il decreto legislativo 20/07, attuazione della direttiva europea n. 2004/8/CE dell‟11 febbraio 2004, sulla promozione della “cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell’energia”, prevede una ridefinizione dei

parametri per la qualifica di cogenerazione ad alto rendimento a partire dal 1 gennaio 2011. In particolare, scompare il LT, sostituito dal concetto di elettricità da cogenerazione, che non coincide necessariamente con la produzione elettrica totale dell‟impianto, ma va valutata in base alla tecnologia cogenerativa e al rendimento di primo principio dell‟impianto, secondo criteri stabiliti dalla normativa. L‟indice IRE viene invece soppiantato dal PES (Primary Energy Saving); il significato dei due indici è del tutto analogo e la differenza sta unicamente nel fatto che nel PES rientra l‟elettricità da cogenerazione in luogo dell‟energia elettrica prodotta. Da sottolineare che, rispetto alla 42/02, nella decisione 2007/74/CE, i cui contenuti peraltro non sono stati ripresi dal decreto legislativo 20/07, non rientra più la taglia dell‟impianto nella definizione del rendimento elettrico di riferimento da inserire nel calcolo del PES; questo penalizza le unità cogenerative di piccola taglia, che si trovano a dover determinare l‟indice di risparmio energetico rispetto a grandi impianti con rendimenti certamente superiori. Concettualmente si tratta di una procedura corretta, in quanto l‟alternativa alla produzione elettrica in cogenerazione resta sempre l‟acquisto di energia prodotta nei suddetti impianti di grossa taglia, ragion per cui il risparmio di energia primaria va valutato prendendo questi ultimi come riferimento.

Figura 1.9 Valori limite per rientrare nella dicitura Cogenerazione ad alto rendimento secondo la normativa in corso di applicazione.

Altri fattori sono invece a vantaggio degli impianti di piccola taglia: un PES minimo più basso, condizioni favorevoli per il calcolo dell‟elettricità da cogenerazione e valori del coefficiente p, indicativo delle perdite elettriche sulla rete, che incentivano l‟autoconsumo in bassa tensione. Per quanto riguarda il rendimento termico di riferimento, esso dipende invece dal tipo di combustibile utilizzato e dall‟uso che viene fatto del calore dei fumi, che può essere impiegato direttamente oppure sfruttato per la produzione di acqua calda o vapore. Si riportano in Figura 1.9 i limiti per rientrare nella dicitura cogenerazione ad alto rendimento secondo il quadro normativo appena descritto.