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CAPITOLO 2 – Federalismo fiscale e finanziamento degl

5.3 LA SPAGNA

La Spagna per tutto il regime franchista è stata un Paese altamente centralizzato, poi dopo la morte del

78 La fonte principale di questo paragrafo è il paper di Giuliana Giuseppina Carboni “Il federalismo fiscale dinamico in Spagna, (2010), in http://www.federalismi.it/document/04052010131853.pdf, consultato in data 22 maggio 2014.

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generale Franco nel 1975, hanno ricominciato ad emergere quelle autonomie che erano state represse durante il regime. Nel 1978 entrò in vigore la Costituzione democratica spagnola e la Spagna diventò una monarchia costituzionale con un governo parlamentare bicamerale.

“La soluzione costituzionale adottata lascia a

ciascuna Regione o Comunità autonoma l’elaborazione di un proprio statuto di Autonomia ‘su misura’, in modo da assumere i poteri e le competenze che considera appropriati, con l’eccezione di un insieme di competenze che rimangono riservate allo Stato” (Fossati-Levaggi,

2007).

Tra il 1979 e il 1983 nacquero diciassette Comunità autonome, tra cui le più importanti sono Navarra, Galizia, Catalogna, Paesi Baschi.

Il decentramento in Spagna si sviluppa su tre livelli: il Governo Centrale, le Comunità Autonome e il livello locale (Province e Comuni). I poteri legislativo, esecutivo e giudiziario sono di competenza dei primi due livelli, mentre alle entità locali spettano tutti quei servizi di scala minore di cui il cittadino può usufruire direttamente, come ad esempio, l’illuminazione pubblica, nettezza urbana, fognature, manutenzione e costruzione delle strade.

Per quanto riguarda l’autonomia fiscale, il sistema spagnolo ha modificato più volte il sistema di finanziamento delle Comunità Autonome e l’ultima riforma, la quinta, è avvenuta alla fine del 2009, in modifica alle disposizioni contenute nella riforma del 2001.

In Spagna, l’autonomia finanziaria delle Comunità Autonome non è regolata da norme costituzionali, ma dalla Legge Organica, ossia relativa “all’attuazione dei diritti

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approvano gli Statuti di autonomia e il regime elettorale in generale” (art. 81, Costituzione spagnola).

Dagli anni Novanta, l’autonomia finanziaria non è più intesa solo come autonomia di spesa e di bilancio, ma anche d’entrata, ossia autonomia di gestire le quote di gettito di tributi Statali a loro spettanti. Tuttavia, contemporaneamente rilevanti funzioni pubbliche (istruzione, servizi sociali e la sanità dal 2002) sono state trasferite alle Comunità, che si sono presto trovate in difficoltà di gestire la spesa pubblica (Carboni, 2010) e si è generata una sperequazione verticale nella distribuzione delle risorse tra Stato e comunità.

Tale situazione ha portato a due riforme, quella del 2006 e quella del 2009. La prima ha portato a far rientrare l’autonomia finanziaria tra le materie che potevano rientrare negli Statuti delle Comunità, mentre la riforma del 2009 “introduce il principio del livello base di

finanziamento dei servizi pubblici fondamentali e istituisce il relativo fondo, modifica il riparto delle competenze tra Stato e Comunità in materia di tributi, prevede che alla materia sia applicato il principio di leale collaborazione ai fini dell’adeguamento periodico delle entrate e delle spese. La Legge n. 22 del 2009 disciplina il regime generale di cessione dei tributi, gli organi di coordinamento finanziario, il Fondo di garanzia dei servizi pubblici e i Fondi di convergenza” (Carboni,

2010).

La disciplina dell’autonomia finanziaria è contenuta nel Titolo VIII della Costituzione spagnola, nella Legge Organica sul finanziamento delle Comunità Autonome e negli Statuti.

La Costituzione, in realtà, non disciplina l’autonomia finanziaria che, come suddetto, è disciplinata dalla Legge

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Organica (che determina quale sarà il finanziamento regionali e le competenze dei diversi livelli di governo); la Costituzione richiama alcuni principi che la deve rispettare, tra cui il principio di solidarietà e di coordinamento finanziario. Inoltre nel Titolo VIII è sancita la garanzia fi fornitura di un livello minimo dei servizi pubblici fondamentali (art. 158).

Gli Statuti hanno in materia finanziaria un’autonomia limitata, infatti disciplinano gli aspetti più strettamente legati al loro territorio, come l’organizzazione amministrativo-finanziaria. Essi sono subordinati non solo alla Costituzione, ma anche alla Legge Ordinaria, la quale però deve recepire al suo interno le modifiche apportate agli Statuti.

Con la Riforma del 2009 lo Stato federale spagnolo ha concesso una maggiore autonomia finanziaria alle Comunità, attraverso la ridefinizione delle risorse loro assegnate, al fine di migliorare la qualità e il livello dei servizi pubblici forniti ai cittadini, nonché di favorire una maggiore uguaglianza di servizi offerti tra le Comunità.

Questo scopo è stato perseguito attraverso l’istituzione del Fondo di compensazione destinato a spese d’investimento e del Fondo di Garanzia dei Servizi Pubblici Fondamentali, in modo tale da assegnare risorse alle Comunità in base alla popolazione e alle necessità: fino al 2009 per l’assegnazione delle risorse si applicava il metodo della spesa storica, usando come anno base il 1999 senza tener conto dunque dei cambiamenti e della capacità fiscale.

La riforma del 2009 ha introdotto in maniera più incisiva il federalismo fiscale in Spagna, in particolare attraverso l’introduzione del principio di corresponsabilità tra Stato federale e Comunità autonome,

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concedendo maggiore potere decisione di entrata e spesa alle Comunità sui tributi loro ceduti, sia totalmente (patrimonio, eredità, atti, ecc.) che parzialmente (IRPEF, IVA).

L’articolo 11 della Legge Organica 3 del 2009 prevede un aumento del gettito dei tributi principali spettanti alle Comunità: viene trasferito il 50% dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, non più il 33%, e la parte del gettito dell’IVA di spettanza delle Comunità Autonome sale dal 40 al 58%.

Inoltre la riforma ha modificato la Legge organica sul finanziamento delle Comunità Autonome in modo tale da attribuire a quest’ultime il potere di applicazione dei propri tributi nonché le relative sanzioni (art. 19, 1° comma), potere che, invece, deve esser loro esplicitamente delegato dallo Stato per i tributi ceduti; restano comunque escluse sia l’imposta sulle persone fisiche che quella sul valore aggiunto.

Anche le Comunità Autonome spagnole sono soggetto al rispetto di dei vincoli volti al raggiungimento degli obbiettivi imposti dal Patto di Stabilità e Crescita.

Nel 2001 è stata emanata la Ley General de Estabilidad

Presupestaria (LGEP, Legge n. 18 del 12 dicembre 2001),

recante l’adozione del PSI della Spagna. In base a questa Legge tutte le amministrazioni, centrali e locali, devono raggiungere il paraggio di bilancio e contribuire al mantenimento della stabilità finanziaria. La LGEP ha subito delle modifiche nel 2006 ed oggi prevede che si debba tenere conto dell’andamento del ciclo economico nel raggiungimento del pareggio di bilancio: se il PIL cresce ad un tasso inferiore al 2% si può realizzare un deficit massimo dell’1%, mentre se cresce ad un tasso superiore al 3% è obbligatorio un avanzo di bilancio. Nel caso in cui le

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previsioni d’entrata non dovessero essere rispettate, il tetto di spesa fissato dal Governo non viene automaticamente modificato e di fronte al conseguente aumento del deficit è obbligatorio presentare un piano di rientro, controllati dal Ministero delle Finanze.

5.4 IL FEDERALISMO IN SVIZZERA: L’APPLICAZIONE

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