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Standard professionali e formativi dell’apprendistato e Repertorio delle Professioni

2 La disciplina generale del contratto di apprendistato e l’obbligo formativo

2.9 Standard professionali e formativi dell’apprendistato e Repertorio delle Professioni

Il D.Lgs. n. 81/2015 contiene alcune novità in materia di standard formativi e professionali e di certificazione delle competenze che vanno interpretate alla luce delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 16 gennaio 2013, n. 13163. Per rendere pienamente operativo il sistema nazionale di certificazione delle competenze con il D.I. del 5 gennaio 2021164 sono state emanate le ‘Linee guida per l’interoperatività degli enti pubblici titolari del sistema nazionale di certificazione delle competenze’ la cui adozione era prevista dall’art. 3, comma 5 del D.Lgs. n. 13/2013165.

La prima novità introdotta dal D.Lgs. n. 81/2015 riguarda l’attribuzione ad un apposito decreto interministeriale della definizione degli standard formativi dell’apprendistato intesi come ‘livelli essenziali delle prestazioni ai sensi dell’ art.

16 del D.Lgs. n. 226/2005’ (art. 46, comma 1). In attuazione di tale norma, in data 12 ottobre 2015, è stato emanato il Decreto interministeriale che ha definito gli

‘standard formativi’ e i ‘criteri generali’ per l’attivazione delle due tipologie di apprendistato di primo e terzo livello. Secondo la dottrina il legislatore del Jobs Act, con l’art. 46 del D.Lgs. n. 81/2015 e il D.I. del 12 ottobre 2015, ha determinato una

163 D.Lgs. 16 gennaio 2013, n. 13-Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92.

164 D.I. 5 gennaio 2021-Disposizioni per l'adozione delle linee guida per l'int er op er at ivit à d egl i e n ti pubblici titolari del sistema nazionale di certificazione delle competenze (G.U. 18 gennaio 2021 n. 13).

165 Per un approfondimento sul sistema nazionale di certifi cazione delle competenze si rinvia al contributo di Casano (2020).

‘burocratizzazione’ degli standard formativi dell’apprendistato di primo e terzo livello senza il coinvolgimento delle parti sociali166.

Il D.I. del 2015 ha stabilito l’articolazione dei percorsi di formazione in apprendistato, concordati tra l’istituzione formativa e il datore di lavoro e attuati sulla base dello schema di protocollo allegato al decreto, in periodi di formazione esterna e interna intesi come periodi di apprendimento formale ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett.b, del D.Lgs. n. 13/2013. Inoltre, l’atto normativo ha previsto dei limiti alla durata della formazione esterna e, in via indiretta, a quella interna alleggerendo il carico amministrativo per le imprese, attraverso la modellizzazione del protocollo tra il datore di lavoro e l’istituzione formativa, del piano formativo individuale e dei supporti strumentali per la valutazione.

Un’altra novità introdotta dal D.Lgs. n. 81/2015, riguarda la registrazione della formazione che deve essere effettuata secondo le indicazioni contenute nel D.Lgs. n. 13/2013. In particolare, l’art. 46, comma 2, prevede che l’onere della registrazione nel libretto formativo del cittadino, che è stato sostituito dal Fascicolo elettronico del lavoratore167, debba essere assolto:

a) dal datore di lavoro, nel contratto di apprendistato professionalizzante, per quanto riguarda la formazione effettuata per il conseguimento della qualifi-cazione professionale ai fini contrattuali;

b) dall’istituzione formativa o ente di ricerca di appartenenza dello studente nel contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica s u-periore e nel contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca.

Va evidenziato che il D.Lgs. n. 81/2015, in continuità con il D.Lgs. n. 167/2011 (art. 6, comma 3), prevede l’istituzione di un Repertorio delle Professioni con lo

“scopo di armonizzare le diverse qualifiche professionali acquisite secondo le diverse tipologie di apprendistato e consentire una correlazione tra standard formativi e standard professionali sulla base dei sistemi di classificazione del personale previsti nei contratti collettivi di lavoro” (art. 46, comma 3). Il Repertorio delle professioni concorre a costituire il Repertorio nazionale168 dei

166 Sul punto, si veda Tiraboschi (2016).

167 L’art. 34, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 150/2015 ha abrogato l’art. 2, comma 1, lett. i) del D.Lgs. n. 276/2003 che riguardava il libretto formativo del cittadino sostituendolo con il Fascicolo elettronico del lavoratore, istituito dall’art. 14 dello stesso D.Lgs. n. 150/2015.

168 Il Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali, d i c ui all’art. 8 del D.Lgs. n. 13/2013, è costituito da tutti i repertori dei titoli di istruzione e fo r m azi on e, i vi

titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali previsto dall’art. 8 del D.Lgs. n. 13/2013, in vista della creazione di un sistema nazionale di certificazione delle competenze.

L’obiettivo finale del Repertorio delle Professioni dovrebbe essere quello di indirizzare i percorsi formativi per renderli coerenti con le qualifiche professionali rilasciate all’esito dei percorsi di apprendistato169. Il compito di predisporre il Repertorio delle Professioni è stato assegnato ad un apposito

‘Organismo tecnico’, istituito presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali il 29 gennaio 2013 con D.D. 54/Segr.DG/2013, composto da rappresentanti del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca, delle Regioni designate dalla Conferenza Stato-Regioni, delle Organizzazioni di rappresentanza dei lavoratori e dei datori di lavoro, con il supporto tecnico-scientifico dell’Isfol (ora Inapp).

L’Inapp ha svolto, a supporto dell’Organismo tecnico, nel quadriennio 2013-2016, un lavoro di mappatura e referenziazione dei profili formativi dell’apprendistato professionalizzante estratti dai contratti collettivi nazionali di lavoro di tutti i settori della classificazione CNEL, ai fini della costruzione del Repertorio nazionale delle Professioni di cui all’art. 46, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2015.

Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, nel mese di dicembre 2019, ha istituito un ‘Tavolo tecnico nazionale’ 170 di supporto all’Organismo tecnico per la predisposizione del Repertorio nazionale delle professioni, finalizzato ad affrontare le principali questioni interpretative che limitano la piena applicabilità del contratto di apprendistato di primo livello ex art. 43 del D.Lgs. n. 81/2015.

Con riferimento alla certificazione delle competenze171 acquisite dall’apprendis ta, un’altra novità rilevante è stata introdotta dall’art. 46, comma 4, che stabilisce che esse siano certificate dall’istituzione formativa di appartenenza secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 13/2013.

compresi quelli di istruzione e formazione professionale, quello delle qualificazioni professionali nonché quello dei profili formativi dell’apprendistato.

169 In merito, si veda Ciucciovino (2013) secondo la quale “il censimento delle qualificazioni professionali rilasciate all’esito dei percorsi di apprendistato è molto complesso perché interferisce con la classificazione professionale quale terreno elettivo dell’autonomia collettiva”.

170 Il ‘Tavolo tecnico nazionale’ è composto da rappresentanti del Ministero del Lavoro e delle politic he sociali, del Ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca, dell’Anpal, della Confer en za St at o-Regioni, dell’Ispettorato nazionale del Lavoro, dell’Inail, dell’Inps, delle Organ izzazi o ni si n dac ali d ei lavoratori e dei datori di lavoro, della Fondazione Consulenti per il Lavoro, dell’Inapp e di Anpal Servizi.

171 La certificazione delle competenze è una procedura di formale riconoscimento, da par t e d el l’ En te titolato delle competenze acquisite dalla persona in contesti formali, anche in caso di interr uzi on e d e l percorso formativo, o di quelle validate acquisite in contesti non formali e informali.

Nuova è, infine, la disciplina della registrazione sul libretto formativo del cittadino che stabilisce che, a seconda delle tipologie di apprendistato, questo onere, debba essere assolto, secondo le indicazioni del D.Lgs. n. 13/2013 dal datore di lavoro nel contratto di apprendistato professionalizzante e dall’istituzione formativa e ente di ricerca nel contratto di apprendistato di primo e terzo livello.

La normativa vigente prevede inoltre la possibilità di assumere in apprendistato professionalizzante, senza limiti di età, i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione, ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale (art. 47, comma 4, D.Lgs. n. 81/2015). Il legislatore del Jobs Act ha, dunque, ampliato la platea dei soggetti che possono essere assunti con il contratto di apprendistato professionalizzante inserendovi i titolari di trattamento di disoccupazione, a prescindere dall’età anagrafica, con la finalità di favorirne la qualificazione e la riqualificazione professionale attraverso l’acquisizione di competenze ulteriori rispetto a quelle già possedute. Tale norma ha disposto, inoltre, che ad essi siano applicabili le disposizioni in materia di licenziamenti individuali, in deroga alle previsioni di cui all’art. 42, comma 4 (possibilità di recesso delle parti al termine dell’apprendistato) e che, ai lavoratori beneficiari di indennità di mobilità, siano applicabili il regime contributivo agevolato, di cui all’art. 25, comma 9, L. n.

223/1991, e l’incentivo di cui all’art. 8, comma 4, della medesima legge.

Per quanto riguarda il regime transitorio vale la pena evidenziare che “per le Regioni e Province autonome e per i settori ove la disciplina delineata non sia immediatamente operativa, continuano a trovare applicazione le regolazioni vigenti” (art. 47, comma 5). Il legislatore ha scelto, quindi di omettere l’indicazione di un termine massimo entro il quale le Regioni e Province autonome avrebbero dovuto garantire l’attuazione della nuova disciplina del contratto di apprendistato.

Infine, va segnalato che l’art. 47, comma 8 del D.Lgs. n. 81/2015 ha operato una semplificazione della disciplina del contratto di apprendistato, prevedendo che le imprese con sedi in più Regioni possano fare riferimento al percorso formativo della Regione dove è ubicata la sede legale e accentrare le comunicazioni obbligatorie presso la stessa sede.

3 Le tipologie contrattuali di apprendistato nella