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4 Gli incentivi, il regime contributivo, le tutele dell’apprendista e gli ammortizzatori sociali

4.2 Tutele previdenziali e assicurative nel contratto di apprendistato

Le tutele di natura previdenziale e assicurativa nei confronti degli apprendisti sono sostanzialmente assimilate a quelle di un normale rapporto di lavoro dipendente253. Gli apprendisti, infatti, hanno diritto alle seguenti coperture previdenziali e assicurative obbligatorie: assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; tutela contro le malattie, l’invalidità, la vecchiaia, la maternità; assegni per il nucleo familiare; assicurazione sociale per l’impiego (art. 42, comma 6, D.Lgs. n. 81/2015). In considerazione delle specificità che caratterizzano il rapporto di apprendistato, dovute al fatto che in tale rapporto l’attività lavorativa è affiancata da quella formativa, la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali, garantita dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), si estende anche alle attività di insegnamento complementare, sia quando sono svolte in azienda (formazione interna) che fuori di essa (formazione esterna), perché queste ipotesi, come disposto dall’INAIL, rientrano nella previsione di cui all’art.

4 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124254. Le ore di formazione, infatti, devono essere considerate a tutti gli effetti come ore lavorative, da computare nell’ambito dell’orario di lavoro. Ne consegue che il legislatore del 2015 ha riconosciuto agli apprendisti una tutela assicurativa completa che li copre contro tutti i rischi derivanti dallo svolgimento dell’attività lavorativa, ivi compresi i rischi relativi agli infortuni avvenuti durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro (c.d. infortuni in itinere) quando presentano i requisiti per essere riconosciuti e indennizzati dall’INAIL.

Nelle ipotesi di infortuni sul lavoro, l’apprendista ha l’obbligo di dare immediata notizia dell’infortunio occorso, anche se di lieve entità, al suo datore di lavoro (art. 52 D.P.R. n. 1124/1965). Quest’ultimo è tenuto a denunciare all’INAIL gli infortuni (che siano prognosticati non guaribili entro tre giorni) entro due giorni da quello in cui il datore di lavoro ne ha avuto notizia, corredando la denuncia di infortunio con il certificato medico già trasmesso all'INAIL per via telematica direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria

253 Per approfondimenti in merito alla tutela previdenziale e assicurat iva d egl i ap p r en di sti si ve da Murolo (2017).

254 D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124-Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria c on tr o gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

competente al rilascio (art. 53, commi 1 e 2, D.P.R. n. 1124/1965). Inoltre, nelle ipotesi di malattie professionali, il datore di lavoro è tenuto ad inoltrare all’INAIL la relativa denuncia, entro i cinque giorni successivi a quello nel quale il prestatore d'opera ha fatto denuncia al datore di lavoro della manifestazione della malattia (art. 53, comma 5, D.P.R. n. 1124/1965, come modificato dall’art.

21 D.Lgs. n. 151/2015).

Il regime di tutela antinfortunistica e indennitaria degli apprendisti, disciplinato dall’art. 119 del D.P.R. n. 1124/1965, prevede il diritto di questi lavoratori di ricevere, alla stregua di tutti gli altri assicurati INAIL, le prestazioni assicurative che in caso di evento indennizzabile, dispongono, ai sensi dell’art. 117 del D.P.R. n. 1124/1965, la liquidazione dell’indennità per inabilità temporanea sulla base della retribuzione effettiva (Circolare INAIL n. 27/2013).

Gli apprendisti, inoltre, sono coperti economicamente in caso di malattia indipendentemente dal settore di attività e dalla qualifica funzionale al cui conseguimento l’apprendistato è finalizzato255. Tale copertura è stata riconosciuta a partire dal 1° gennaio 2007 per effetto del comma 773 della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007) che ha esteso anche agli apprendisti la tutela previdenziale relativa alla malattia e le disposizioni in materia di indennità giornaliera di malattia previste per i lavoratori dipendenti. In particolare, l’INPS con la Circolare applicativa n. 43/2007, ha precisato che ai fini del diritto alla prestazione economica di malattia non rilevano né il settore di attività a cui è adibito l’apprendista, né la qualifica che il giovane deve conseguire. Pertanto, nel settore dell’artigianato o dell’industria, l’indennizzo compete anche agli apprendisti che devono conseguire la qualifica di impiegati.

In particolare, l’apprendista ha diritto all’indennità giornaliera di malattia256 a carico dell’INPS dal quarto giorno di assenza per malattia fino ad un massimo di 180 giorni in un anno solare.

All’apprendista si applicano, inoltre, le disposizioni in materia di certificazione della malattia e di fasce orarie di reperibilità e di controllo dello stato di malattia previste per i lavoratori dipendenti. Di conseguenza, l’apprendista, sulla base dei CCNL privati o pubblici, ha l’obbligo di procedere ad una comunicazione immediata dell’assenza per malattia, al fine di consentire al

255 Cfr. Circolare INPS 21 febbraio 2007, n. 43 e messaggio INPS 3 aprile 2007, n. 8615.

256 L’indennità di malattia è un’indennità riconosciuta ai lavoratori quando si verifica un evento morboso (malattia) che ne determina l’incapacità lavorativa.

datore di lavoro di organizzare diversamente l’attività lavorativa257. Per i lavoratori subordinati, in tutti i casi di assenza per malattia, la legislazione prevede che alla comunicazione debba far seguito l’invio della certificazione medica di malattia per via telematica (art. 25, L. 4 novembre 2010, n. 183258 per il settore privato e art. 55-septies, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165259 per il settore pubblico) da parte del medico di fiducia direttamente all’INPS. Dal momento che il certificato di malattia viene inviato al datore di lavoro direttamente dal medico tramite l’INPS, l’apprendista non è tenuto a trasmettere materialmente il certificato al datore di lavoro e resta obbligato soltanto a farsi visitare tempestivamente da un medico, nonché, a fornire al datore di lavoro, laddove richiesto, il numero di protocollo del certificato, entro il termine eventualmente indicato dal CCNL.

Per quanto riguarda la tutela per la maternità, le lavoratrici assunte con il contratto di apprendistato, hanno diritto al trattamento economico di maternità posto a carico dell’INPS nelle stesse misure e alle stesse condizioni previste per i lavoratori subordinati (art. 42, comma 6, lett. d. del D.Lgs. n.

81/2015 e artt. 16-27 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 e s.m.i., c.d. T.U. sulla maternità e paternità).

La maternità dell’apprendista è, dunque, da considerarsi un periodo di sospensione dell’apprendistato non computato ai fini della sua durata totale260. Sul punto, l’INPS nel messaggio n. 6827/2010261 ha precisato che “i periodi di astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro (congedo di maternità e paternità, ai sensi del T.U. di cui al D.Lgs. n. 151/2001) non si computano ai fini della durata del rapporto di apprendistato”. Secondo tale assunto, ne consegue che “il termine finale del rapporto di apprendistato subisce, nei casi indicati in oggetto, uno slittamento, di durata pari a quella della sospensione in questione, ferma restando la durata complessiva originariamente prevista, e che analogo slittamento subisce la correlata obbligazione contributiva”.

257 In merito, si veda Del Punta (2019).

258 L. 4 novembre 2010, n. 183-Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazi o n e d i enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego , d i i nc en ti v i all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro.

259 D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165-Norme generali sull'ordinamento del lavo r o al l e d i pe nd en ze d e lle amministrazioni pubbliche.

260 In merito si veda Battaglia (2019).

261 Messaggio INPS n. 6827 del 9 marzo 2010-Periodi di sospensione del rapporto di apprendist ato p er congedo di maternità e paternità. Chiarimenti in materia di obblighi retributivi.

4.3 Il contratto di apprendistato e il diritto alla protezione