2. L’individuazione del cuore del problema attraverso l’approccio casistico
2.2 State in the interest of M.T.S. – Supreme Court of New Jersey (1992)
Secondo la legge del New Jersey è punibile a titolo di stupro155 una persona che compie un atto di penetrazione sessuale usando la forza fisica o la costrizione.
153 “neither psychological coercion were found to have been proven” (537 Pa. 143 (1994), 641 A.2d 1161 - Commonwealth of Pennsylvania, Appellant, v. Robert A. Berkowitz, Appellee - Supreme Court of Pennsylvania)
154 “where there is a lack of consent but not showing of either physical force, a threat of physical force, or psychological coercion, the forcible compulsion requirement is not met” (537 Pa. 143 (1994), 641 A.2d 1161 - Commonwealth of Pennsylvania, Appellant, v. Robert A. Berkowitz, Appellee - Supreme Court of Pennsylvania)
155 Nel codice penale del New Jersey i reati sessuali sono qualificabili come “felonies”, ossia reati di maggior gravità. A loro volta, sono suddivisi in “first degree sexual assault” e “second degree sexual assault”. Nei primi vi rientrano i reati sessuali aggravati e la pena è quella della detenzione sino a venti anni, tra i secondi vi sono i c.d. reati sessuali semplici, punibili con la detenzione sino a 10 anni.
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Non essendovi di tali requisiti alcuna definizione normativa, ci si è chiesti se la forza fisica possa ritenersi integrata semplicemente da un atto di penetrazione non consensuale che non consistesse in nulla di più che nella forza minima necessaria per raggiungere il risultato.
La vicenda oggetto della pronuncia in esame156 ha riguardato un ragazzo di 17 anni, che dopo atteggiamenti affettuosi scambiati con una ragazza di 15 anni, aveva intrattenuto con lei un rapporto sessuale completo contro la sua volontà. Non c’era tuttavia prova che il ragazzo avesse usato una forza insolita o si fosse servito di minacce per compiere l’atto sessuale. Il tutto si era verificato a casa della ragazza, dove il ragazzo era ospite da qualche giorno. Al termine di una festa ognuno si era recato nella propria stanza per dormire e dopo poco tempo lui l’aveva raggiunta in camera sua. Durante il processo entrambi erano stati sentiti e avevano riferito la loro versione dei fatti. La ragazza aveva ammesso che nei giorni precedenti il giovane le aveva detto più volte “ti farò una sorpresa, venendoti a trovare nella tua stanza”. Aveva, inoltre, riferito che, in più occasioni, lui aveva provato a baciarla e aveva anche provato a abbassarle i pantaloni, ma lei aveva rifiutato tutte le sue avances. Quanto alla sera in questione, la ragazza aveva raccontato di essersi svegliata in piena notte per andare in bagno e di aver visto, non appena uscita dal letto, M.T.S. vestito di fronte alla porta di ingresso della stanza. Lui, guardandola, le aveva detto “sono venuto per darti un po' fastidio”. Lei aveva fatto finta di nulla, si era incamminata verso la porta, era andata in bagno ed era poi tornata nella stanza, ove era crollata immediatamente in un sonno profondo. La mattina dopo si era svegliata con il ragazzo sopra di lei, senza pantaloni e con le mutande abbassate. I segni dai quali desumere che si fosse consumato un rapporto sessuale erano evidenti. La ragazza, resasi conto di quello che era successo, gli aveva tirato uno schiaffo e gli aveva chiesto di allontanarsi. Non aveva urlato e non aveva pianto. Aveva riferito di non essere in grado di descrivere per quanto tempo M.T.S. fosse stato dentro di lei prima che lei si fosse svegliata. Aveva aggiunto che, quando M.T.S. se ne era andato dalla stanza, lei era scoppiata a piangere, tuttavia non si era recata immediatamente dalla madre perché era scioccata dall’accaduto. La mattina dopo aveva riferito alla mamma gli avvenimenti della notte, la mamma aveva
156 129 N.J. 422 (1992), 609 A.2d 126 - State of New Jersey in the interest of M.T.S., The Supreme Court of New Jersey.
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cacciato immediatamente da casa M.T.S. e, insieme alla figlia, si era recata a sporgere denuncia. Secondo le dichiarazioni di M.T.S. lui e C.G. erano buoni amici da tanto tempo e la loro relazione stava crescendo sempre di più. Lui era ospite da lei da circa 5 giorni precedenti alla sera della festa e aveva riferito che già nei giorni precedenti loro due si erano baciati e avevano discusso della possibilità di avere un rapporto sessuale. M.T.S., con specifico riferimento a quanto accaduto quella notte, aveva raccontato che, quando C.G. era tornata dal bagno, i due avevano iniziato a baciarsi e alla fine si erano spostati sul letto. Una volta sul letto si erano spogliati reciprocamente e avevano continuato a baciarsi per diversi minuti. Aveva quindi aggiunto di aver provato tre volte ad avere un rapporto con lei senza riuscirsi, e che, alla quarta volta, avvenuta la penetrazione, lei lo aveva respinto e lui subito si era allontanato. Dopo circa un minuto le aveva chiesto cosa non andasse e lei, in risposta, gli aveva tirato uno schiaffo chiedendogli come avesse potuto farle quello. A seguito di tale reazione, M.T.S. si era rivestito e aveva cercato di calmarla. Tuttavia, C.G. lo aveva implorato di andarsene e aveva iniziato a piangere. Prima di allontanarsi dalla stanza M.T.S. aveva pronunciato le seguenti parole: “me ne vado, vado dalla mia vera ragazza, non parlarmi, non voglio più avere a che fare con te, stai fuori dalla mia vita”.
In primo grado M.T.S. fu condannato: la Corte, pur ritenendo che non si fosse raggiunta la prova in merito alla circostanza che C.G. stesse dormendo, aveva valorizzato il mancato consenso all’atto sessuale. In appello i giudici avevano affermato che, nel caso in cui la forza posta in essere dal presunto colpevole, non fosse stato superiore alla normale “forza” che viene normalmente posta in essere nella fase della penetrazione, non poteva addivenirsi ad una condanna. Per tale motivo il giovane fu assolto.
L’orientamento seguito dallo Stato del New Jersey è quindi quello di richiedere che alla mancanza di consenso della vittima si accompagni anche un comportamento intrinsecamente violento dell’aggressore, caratterizzato da un quantum di forza superiore a quello necessario e sufficiente per il mero atto penetrativo157.
157 “Under traditional rape law in order to prove that a rape had occurred the state had to show both that force had been used and that the penetration had been against woman’s will […] thus the perpetrator’s use of force became criminal only if the victim’s state of mind met the statutory requirement. The perpetrator could use all the force imaginable and no crime would be committed if
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La Suprema Corte esplicitò che, per dimostrare che la vittima non avesse consentito al rapporto sessuale e al contempo che fosse stata usata una forza tale da integrare il reato di stupro, lo Stato avrebbe dovuto dimostrare la resistenza opposta dalla vittima. In relazione al quantum di forza fisica richiesta per integrare lo stupro, essa coincide con quella sufficiente a superare la resistenza posta in essere dalla vittima. È dunque onere di quest’ultima allontanare l’aggressore in quanto l’entità della forza fisica da lui adoperata va parametrata a quella che ha usato la vittima per resistere. Solo se la vittima resiste, costringendo l’aggressore a usare più forza di quella richiesta per l’atto penetrativo, può esser pronunciata una sentenza di condanna per stupro.