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E MERCATO LIBERO DELL’ENERGIA

2 STATO DELL’ARTE NELL’EVOLUZIONE DEGLI INCENTIVI ALLE ENERGIE RINNOVABIL

2.1 Fonti rinnovabili

L’incentivazione delle fonti rinnovabili, riconducibile al D.Lgsl. 79/99 [1], ha introdotto l’obbligo per i produttori e gli importatori di energia elettrica prodotta da fonti non rinnovabili di immettere in rete, a partire dal 2002, una quota minima di energia elettrica prodotta da impianti alimentati a fonti rinnovabili (IAFR) da incrementarsi su base annua.

Successivamente il D.Lgsl. n. 387/03 [2] ha implementato la politica di incentivo alle rinnovabili come stabilito da direttiva 2001/77/CE [3].

2.2 Evoluzione dei Certificati Verdi

Come primo passaggio l’incentivazione alle rinnovabili è stata promossa attraverso il meccanismo dei Certificati Verdi (CV).

I certificati verdi potevano essere usati e scambiati dai produttori per adempiere all’obbligo statuito dal D.Lgsl. 79/99 [1], il cui soddisfacimento doveva avvenire immettendo in rete energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili oppure acquistando da altri produttori certificati verdi, comprovanti la produzione dell’equivalente quota, in aggiunta alla remunerazione ricevuta dall’energia elettrica attraverso la vendita (borsa elettrica, contratti bilaterali sul libero mercato, scambio sul posto, ritiro dedicato).

I certificati verdi avevano originariamente una durata di otto anni. Il D.Lgsl. 152/2006 [4] ha elevato il periodo suddetto a dodici anni, e ancora dopo il 31/12/2007 il periodo di incentivazione sale a quindici anni, con il numero dei certificati verdi riconosciuti all’energia prodotta che viene differenziato in base alla fonte rinnovabile e al livello di potenza (scambio sul posto garantito solo a impianti con Pn ≤ 200 kW, ex L. 222/2007 [5]. Il D.Lgsl. 28/2011 [6] ha determinato la graduale

sostituzione dei certificati verdi con tariffe onnicomprensive e il D.L. 05/07/12 [7] ha definito in modo più accurato la nuova politica di incentivazione alternativa al precedente meccanismo, modificando tale politica per gli anni futuri.

2.3 La qualifica degli impianti a fonti rinnovabili

Al fine di ottenere i certificati verdi nonché il riconoscimento di incentivazione all’energia rinnovabile su base generale, un impianto alimentato a energia rinnovabile deve essere preventivamente qualificato come “rinnovabile”. Il D.M. 24/10/2005 [8] ha stabilito date e condizioni caratteristiche per tale qualifica; il D.M. 21/12/2007 [9], aggiornato dal D.M. 18/12/2008 [10], ha stabilito procedure dettagliate per la soprammenzionata qualifica e le formalità necessarie per la richiesta di qualifica, che devono essere rispettate dai produttori di energia rinnovabile.

Il Gestore dei Servizi energetici (GSE) è l’operatore del sistema elettrico incaricato delle procedure riguardanti le richieste di qualifica ed è anche responsabile per l’emissione formale del certificato di qualifica, attestazione che permette agli impianti alimentati a energia rinnovabile di accedere a qualunque forma di incentivazione dell’energia rinnovabile.

2.4 Passaggi successivi nell’evoluzione delle energie rinnovabili

Accanto a questa revisione, è stato introdotto un nuovo schema di incentivazione a beneficio esclusivo degli impianti più piccoli, potenza media annua nominale Pn ≤1 MW (Pn ≤200 kW se

alimentati da fonte eolica), in alternativa al sistema dei certificati verdi. Questi ultimi impianti hanno titolo a ricevere tariffe definite Onnicomprensive (differenziate a seconda della fonte) per il ritiro dell’energia elettrica immessa in rete, garantite per un periodo di quindici anni. Il loro valore è inclusivo sia una componente di incentivo per la fonte, sia una componente dovuta alla vendita (indiretta) dell’energia ceduta alla rete elettrica [10-12].

Alcune nuove forme di incentivazione sono state introdotte successivamente.

Il meccanismo del Ritiro Dedicato, regolamentato dalla delibera AEEG n. 280/2007 [13], è una forma semplificata di vendita al mercato, attraverso il quale si evita, al produttore di energia rinnovabile, la necessità della vendita diretta alla borsa elettrica e la necessità della contrattazione bilaterale. Esso costituisce una forma di vendita indiretta di energia elettrica, eseguita dal Gestore dei Mercati Elettrici (GME), al prezzo zonale di mercato della zona elettrica dove l’impianto di potenza è localizzato, di particolare convenienza per impianti alimentati ad energia rinnovabile, caratterizzati da un surplus costante di produzione comparata al fabbisogno stesso di consumo interno dell’impianto. La delibera AEEG n. 280/2007 [13] stabilisce, inoltre, che vi siano Prezzi Minimi Garantiti (PMG), aggiornati su base annuale dalla stessa AEEG.

Il meccanismo dello Scambio sul Posto, regolato dalla delibera AEEG ARG/elt 74/2008 [14], è operativa dal 1° gennaio 2009 [15]. Esso costituisce una compensazione economica riconosciuta alla differenza tra il valore dell’energia elettrica nel momento in cui essa è immessa in rete e il valore economico della stessa energia, quando questa è assorbita dalla rete. Questo tipo di contratto è più vantaggioso di quello del Ritiro Dedicato, in virtù del fatto che l’energia elettrica immessa in rete è remunerata al valore di mercato, addizionato della componente di scambio sul posto, che si mantiene fissa per l’unità di produzione in questione, riconducibile ai costi di rete e ai costi del sistema elettrico.

2.5 Connessione alla rete elettrica

L’incentivazione alle energie rinnovabili è stata implementata anche dal punto di vista della connessione alla rete. Le agevolazioni per la connessione alla rete per gli operatori di impianti a energia rinnovabile sono state stabilite con Direttiva Europea n. 2003/54/CE [16]. La delibera AEEG n. ARG/elt 99/08 [17] in Allegato A ha specificamente regolamentato le condizioni tecniche ed economiche di connessione alla rete elettrica di impianti alimentati a fonti rinnovabili di

proprietà di un soggetto terzo (principio dell’obbligo di connessione in capo al GSE) [18-19]. Le richieste di connessione devono essere basate sul livello di potenza immessa dichiarato.

La connessione in bassa tensione (BT) è riservata a livelli di potenza dichiarati rientranti nei limiti di 100 kW, la connessione in media tensione (MT) è stata riservata a livelli di potenza dichiarati rientranti nel limite di 6 MW.

2.6 Misura dell’energia da fonti rinnovabili

La misura della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili è stata regolamentata con delibera AEEG 348/2007 [20].

Tale misura di energia elettrica è costituita da due differenti attività: 1) installazione dei dispositivi di misura e manutenzione;

2) raccolta, registrazione e validazione delle misure.

Per quanto riguarda i punti di prelievo, l’installazione dei dispositivi di misura e manutenzione è conferita alla la responsabilità delle compagnie di distribuzione; la raccolta, registrazione e validazione delle misure è anch’essa lasciata alla responsabilità delle compagnie di distribuzione.

Per quanto riguarda i punti di immissione in rete l’installazione dei dispositivi di misura e manutenzione è conferita alla responsabilità del produttore di energia rinnovabile; la raccolta, registrazione e validazione delle misure è lasciata alla responsabilità del GSE.

La delibera AEEG n. 88/2007 [21] e la delibera AEEG n. 150/08 [22] hanno regolamentato la misura delle energie rinnovabili per gli impianti di potenza dove, la misura stessa è condizione funzionale per l’ottenimento dell’incentivo all’energia rinnovabile (emissione di Certificati Verdi, Tariffa Onnicomprensiva, Scambio sul Posto, Ritiro Dedicato).

I dispositivi di misura devono essere correttamente inseriti nello schema elettrico dell’impianto, secondo quanto stabilito dalla delibera in questione (delibera AEEG 88/2007 [21]), devono essere conformi alla prescrizione di rilevare la misura dell’energia elettrica su base oraria e a quella di possibilità di interrogazione, registrazione automatizzata e trasmissione dei dati raccolti al Gestore dei Servizi Energetici GSE.

2.7 L’iter autorizzativo

L’iter autorizzativo per impianti a fonti rinnovabili è stato regolamentato dai D.Lgsl. 387/03 [2], D.Lgsl. 152/2006 [4], e dalle L. 244/2007 [23] e L. 99/2009 [24]).

Impianti a energie rinnovabili e relative infrastrutture godono della categorizzazione privilegiata quali opere “di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti” (art. 12, D.Lgsl. 387/2003 [2]).

Per impianti a fonti rinnovabili viene pertanto rilasciata l’autorizzazione alla loro realizzazione, attraverso un atto di autorizzazione unica, emessa dalla regione competente, in relazione al rispetto della normativa di salvaguardia ambientale. Sono predisposte opportune linee guida dal ministero competente a sostegno di tale procedura amministrativa. Per quanto riguarda specificamente gli impianti eolici offshore, questa è rilasciata dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, in seguito a parere dei Ministero dello Sviluppo Economico e Ministero dell’Ambiente.

L’atto autorizzativo è un’Autorizzazione Unica a cui partecipano tutte le autorità locali interessate e deve essere emesso non più tardi di 180 giorni dalla richiesta: la sua emissione è titolo esecutivo per il soggetto richiedente all’inizio lavori.

Per impianti a energia rinnovabile di piccola taglia, ricadenti all’interno dei seguenti limiti di potenza (energia eolica - 60kW, PV - 20 kW, idroelettrico - 100 kW, biogas, gas residuati dai processi di depurazione, gas da discarica - 250 kW, cogenerazione - 1 MW) l’autorizzazione unica è sostituita dalla Dichiarazione di Inizio Attività (DIA), da presentarsi all’autorità amministrativa locale (comune) [2, 4, 23-24].