• Non ci sono risultati.

Status giuridici speciali

II. NORME SULLA CONVALIDA DEL SOGGETTO GIURIDICO

1. Criteri e condizioni

1.2 Status giuridici speciali

Inoltre, la convalida riguarda gli status giuridici speciali seguenti che sono utilizzati in alcuni programmi di finanziamento dell'UE:

 organismo pubblico o privato;

 organizzazione senza scopo di lucro;

 piccola e media impresa (PMI);

 organizzazione internazionale;

 organismo di ricerca;

 istituto di istruzione secondaria o superiore.

Un soggetto giuridico può essere inquadrato in più di uno di questi status giuridici (ossia senza scopo di lucro, organismo pubblico, organismo di ricerca, organizzazione internazionale, ecc.).

La rilevanza pratica di questi status (e cosa succede quando lo status cambia) è definita a livello dei diversi programmi di finanziamento (e talvolta anche a livello di invito).

Organismo privato

"Organismo privato" indica qualsiasi soggetto giuridico di diritto privato che è dotato di personalità giuridica distinta da quella dei suoi fondatori/proprietari/membri e che può esercitare diritti ed essere soggetto a obblighi.

Casi specifici

I lavoratori autonomi (persone che svolgono un'attività in maniera indipendente e con i propri mezzi, a titolo esemplificativo: artigiani, liberi professionisti, professioni industriali e commerciali) sono considerati "persone fisiche" e non "organismi privati";

l'attività o la professione che essi svolgono non è dotata di una personalità giuridica indipendente diversa da quella della persona.

Portale dell'UE dedicato ai finanziamenti e agli appalti: Norme per la convalida del soggetto giuridico, la nomina del LEAR e la valutazione della capacità finanziaria: V3.0 – 24.08.2020 Organismo pubblico

"Organismo pubblico" indica qualsiasi soggetto giuridico definito tale dal diritto nazionale o da un'organizzazione internazionale.

"Costituito come organismo pubblico in base al diritto nazionale" significa:

 stabilito come organismo pubblico nell'atto costitutivo ovvero riconosciuto come organismo pubblico dal diritto nazionale; e

 regolato dal diritto nazionale.

Entrambe le condizioni devono essere soddisfatte.

Criteri quali:

 l'attribuzione o l'attività nell'interesse generale (attribuzione di servizio pubblico);

 il fatto che le azioni siano possedute da un organismo pubblico (anche se la proprietà pubblica arriva fino al 100 % del capitale sociale);

 il finanziamento pubblico;

 la supervisione e il controllo dello Stato,

NON costituiscono elementi di prova sufficienti per qualificare un soggetto come organismo pubblico se le condizioni di cui sopra non sono soddisfatte.

Gli organismi pubblici possono agire ed essere soggetti al diritto privato per alcune o per la maggior parte delle loro attività a condizione che, per quanto riguarda la loro esistenza e il loro funzionamento, siano soggetti al diritto pubblico.

Casi specifici

Organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico3 — Un soggetto giuridico di diritto privato o di forma giuridica privata NON è considerato un organismo pubblico anche se è posseduto dallo Stato o da altri organismi pubblici e/o è investito di attribuzioni di servizio pubblico.

Organizzazione senza scopo di lucro

"Organizzazione senza scopo di lucro" indica un soggetto giuridico che in virtù della sua forma giuridica non persegue alcuno scopo di lucro o che ha l'obbligo giuridico o di legge di non distribuire gli utili ai suoi azionisti o membri.

Gli utili devono essere reinvestiti nella stessa attività del soggetto (oppure in attività di ricerca).

Le decisioni di (non) distribuire gli utili prese dal consiglio di amministrazione, da associati, portatori di interessi, membri o rappresentanti e/o le prassi adottate dal soggetto per non distribuire gli utili e/o l'assenza di utili realizzati non costituiscono una prova sufficiente della mancanza di scopo di lucro. L'obbligo deve essere stabilito per legge e/o inserito nell'atto costitutivo, nello statuto, ecc.

È altrettanto irrilevante che i proprietari o i fondatori del soggetto non perseguano (o perseguano) uno scopo di lucro e che gli utili siano destinati a soggetti senza (o con)

3 Articolo 62, paragrafo 1, lettera c), punto vi), del regolamento finanziario dell'UE.

Portale dell'UE dedicato ai finanziamenti e agli appalti: Norme per la convalida del soggetto giuridico, la nomina del LEAR e la valutazione della capacità finanziaria: V3.0 – 24.08.2020

scopo di lucro.

Casi specifici

Gli organismi pubblici sono considerati automaticamente organizzazioni senza scopo di lucro.

 La classificazione come "ONG" non è pertinente per lo status di organizzazione senza scopo di lucro, in quanto nella maggior parte dei paesi le ONG non sono una forma giuridica riconosciuta. Per contro, lo status di organizzazione senza scopo di lucro è un prerequisito per l'autocertificazione come ONG (cfr. sotto "Altre categorie").

Piccola e media impresa (PMI)

"Piccola e media impresa (PMI)" indica una microimpresa, una piccola impresa o una media impresa come definita nella raccomandazione 2003/361/CE, ossia:

 che, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, esercita un'attività economica (tra cui, in particolare, le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitino un'attività economica) e

 soglie: che occupa meno di 250 persone (espresse in "unità lavorative-anno"

come definite nell'articolo 5 della raccomandazione) e il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR.

Si considera che un soggetto giuridico sia impegnato in un'"attività economica" dal momento in cui dimostra di svolgere un commercio o un'attività sul mercato dietro compenso o per interesse pecuniario. Pertanto, in generale, qualsiasi attività che consiste nell'offerta (diretta o indiretta) di beni o servizi su un dato mercato costituisce un'attività economica.

Le seguenti NON sono considerate attività economiche:

 attività che non implicano (direttamente o indirettamente) una qualche forma di compensazione monetaria; ovvero

 attività per le quali non vi è un mercato definito/diretto (o indiretto); ovvero

 attività per le quali il reddito generato non è distinto dal reddito personale dei membri o degli azionisti del soggetto.

Norma dei due anni — In conformità all'articolo 4, paragrafo 2, della raccomandazione 2003/361/CE, lo status di PMI dipende dalle soglie per due esercizi consecutivi. Il meccanismo funziona in entrambe le direzioni: per ottenere lo status di PMI, gli effettivi e il fatturato devono rimanere al di sotto delle soglie per due esercizi consecutivi; viceversa, lo status verrà meno se tali valori supereranno le soglie per due esercizi consecutivi.

Poiché l'autovalutazione delle PMI considera le informazioni soltanto per un esercizio (l'ultimo), il suo risultato potrebbe essere falsato. I partecipanti che l'anno prima risultavano al di sotto della soglia devono contattare il Servizio centrale di convalida al fine di richiedere una convalida formale. Tale convalida terrà quindi conto dei due esercizi.

I partecipanti il cui status di PMI cambia dopo la registrazione devono aggiornare i loro dati nel registro dei partecipanti. Ciò è importante non solo per le verifiche dell'ammissibilità nelle domande di sovvenzione, ma anche per fini statistici.

Portale dell'UE dedicato ai finanziamenti e agli appalti: Norme per la convalida del soggetto giuridico, la nomina del LEAR e la valutazione della capacità finanziaria: V3.0 – 24.08.2020 La norma dei due anni non si applicherà però alle modifiche dovute a una fusione o acquisizione. In tal caso, lo status di PMI viene immediatamente meno a partire dalla data della transazione4.

Casi specifici

Anche le imprese di recente costituzione (le cosiddette start-up) che non hanno chiuso i conti su base annua o le società che non esercitano attività economica (ma che prevedono di entrare presto nel mercato) possono qualificarsi come PMI purché siano in grado di fornire una "stima in buona fede" (sotto forma di piano aziendale) riferita al periodo necessario al soggetto per generare fatturato.

Alle imprese che non generano fatturato e la cui attività implica un lungo tempo di immissione sul mercato è consentito dimostrare di essere impegnate in un'attività economica presentando gli investimenti effettuati e il probabile rendimento atteso.

Organizzazione internazionale

"Organizzazione internazionale" indica un'organizzazione intergovernativa (diversa dall'UE) dotata di personalità giuridica a norma del diritto pubblico internazionale (incluse le agenzie specializzate istituite da questa organizzazione internazionale).

Organismo di ricerca

"Organismo di ricerca" indica un soggetto giuridico istituito come organizzazione senza scopo di lucro e che ha tra i propri obiettivi principali lo svolgimento di attività di ricerca o di sviluppo tecnologico.

Gli organismi di ricerca sono soggetti giuridici che soddisfano le condizioni cumulative seguenti:

 sono istituiti sotto forma di organizzazioni senza scopo di lucro come descritto in precedenza;

 hanno tra i propri obiettivi principali lo svolgimento di attività di ricerca o di sviluppo tecnologico.

Le seguenti NON sono considerate attività di ricerca:

 sostegno e finanziamento di attività di ricerca svolte da altri soggetti;

 diffusione di conoscenze;

 promozione, gestione o coordinamento di attività di ricerca.

Istituto di istruzione secondaria o superiore

"Istituto di istruzione secondaria o superiore" indica un soggetto giuridico che è riconosciuto come tale dal proprio sistema di istruzione nazionale e che è in grado di rilasciare diplomi riconosciuti dallo Stato.

Può essere un organismo pubblico o privato.

L'accreditamento nazionale come istituto di istruzione secondaria o superiore non è sufficiente per considerare il soggetto un organismo pubblico. Lo status di organismo pubblico può essere riconosciuto solo se sono soddisfatte le condizioni pertinenti (cfr.

4 Cfr. considerando 9 della raccomandazione 2003/361/CE e la Guida dell'utente alla definizione di PMI (pag. 14).

Portale dell'UE dedicato ai finanziamenti e agli appalti: Norme per la convalida del soggetto giuridico, la nomina del LEAR e la valutazione della capacità finanziaria: V3.0 – 24.08.2020 sopra).

Altre categorie

I soggetti hanno la possibilità di autocertificare alcune categorie supplementari, come

"ONG", "organizzazione della società civile", ecc.

Tali categorie NON sono convalidate sulla base di documenti giustificativi. Si tratta di semplici autocertificazioni.

Per quanto riguarda la categoria delle ONG, si accettano solo le autocertificazioni di soggetti privati che sono stati convalidati come "organizzazioni senza scopo di lucro".

2. Documenti da presentare

Documenti correlati