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Strumenti per il rilevamento delle sostanze stupefacenti

L’accertamento dello stato di alterazione da droghe alla guida segue, in linea generale, le medesime strade del già descritto procedimento per la verifica dell’ebbrezza alcolica. Non mancano, tuttavia, alcune peculiarità, intimamente connesse agli effetti delle droghe sull’organismo ed alle modalità di ricerca delle stesse, le quali impongono un approfondimento di temi finora soltanto sfiorati.

Come per l’ebbrezza, anche per la ricerca di droghe nell’organismo si elegge l’esame del sangue a modalità privilegiata di verifica (94). Lo impongono ragioni extraprocessuali, legate allo sviluppo della ricerca in campo scientifico. L’affidabilità degli screening tossicologici su campioni diversi dal sangue (quali saliva, sudore, urine e capelli) non è tale da soddisfare le esigenze di certezza che il processo penale pretende: un risultato positivo di questi test può dimostrare che il soggetto ha fatto uso di droghe, ma non è in grado di collocare con precisione il momento dell’assunzione (95).

L’acquisizione di elementi di sospetto idonei a motivare il ricorso al prelievo ematico può avvenire attraverso l’avvistamento di un veicolo la cui guida sia evidentemente pericolosa e sconsiderata, ovvero nell’ambito di controlli della circolazione stradale ai sensi del § 36 comma 5 StVO. Quest’ultimo caso si verifica quando la polizia stradale, nell’ambito di routinari controlli del traffico, ravvisi nel comportamento del conducente indici sintomatici che facciano sospettare la commissione di un reato o di un illecito amministrativo e si determini a sottoporre

(94) Secondo alcune pronunce giurisprudenziali, l’analisi del sangue è indispensabile per ottenere la prova dell’alterazione da sostanze stupefacenti del conducente: cfr. Oberlandesgericht di Hamm, 9 maggio 2000, in Neue Zeitschrift für Verkehrsrecht, 2001, p. 484. In tal senso, anche C. KRUMM, Bußgeldverfahren nach Drogenfahrt, in Neue Juristische Wochenschrift, 2011, p. 1260; H. SCHÖCH, Präventive Verkehrskontrollmaßnahmen bei Alkohol- und Drogenfahrten und ihre

Bedeutung für das Straf- und Bußgeldverfahren, cit., p. 175.

(95) L’analisi delle urine, ad esempio, consente di rinvenire tracce di droghe assunte giorni o settimane prima; quella del capello può individuare residui vecchi di mesi. Non si può dunque prescindere dal ricorso alla prova ematica. Di questo avviso, S. SIGRIST, Drogenschnelltest im

Straßenverkehr, in Kriminalistik, 1996, p. 676; W. FERNER-P. XANKE, Alkohol und Drogen im

Straßenverkehr, cit., p. 244. Nella tossicologia forense italiana, si veda R. FROLDI, Lezioni di

il sospettato al c.d. Vortest, un esame rapido privo di attendibilità probatoria (96). Questo primo screening tossicologico può avere ad oggetto urina, saliva o sudore (97).

Il fluido secreto dalle ghiandole sudoripare può essere prelevato anche in assenza del consenso del conducente (98): l’atto si risolve, infatti, in un mero rilievo e non richiede all’interessato alcun comportamento attivo. L’analisi di urina e saliva, invece, prevede modalità di prelievo del campione biologico alle quali il soggetto deve prestare il suo consenso espresso (99): come per l’alcoltest, la libertà di autodeterminazione dell’interessato è assicurata attraverso l’imposizione di un obbligo di avvertimento circa la facoltà di non collaborare (100). A presidio dell’effettività dell’avviso se ne prevede addirittura l’obbligo di verbalizzazione

(96) Cfr. H. JANKER, Polizeiliche Maßnahmen bei Drogendelikten im Straßenverkehr, in

Deutsches Autorecht, 2003, p. 492. Con particolare riguardo all’analisi del sudore, si vedano anche

S. SIGRIST, Drogenschnelltest im Straßenverkehr, cit., p. 675 s. e H. SCHÖCH, Präventive

Verkehrskontrollmaßnahmen bei Alkohol- und Drogenfahrten und ihre Bedeutung für das Straf- und Bußgeldverfahren, cit., p. 175.

(97) È da escludersi il ricorso all’esame del capello. Sull’inidoneità di questo campione di tessuto a fornire prova di un’alterazione attuale, si veda nt. 95.

(98) In tal senso, H. GEIGER, Die Voraussetzungen für die Erteilung und die

Wiedererteilung der Fahrerlaubnis, cit.

(99) Si veda H. JANKER, Polizeiliche Maßnahmen bei Drogendelikten im Straßenverkehr, cit., p. 492. Per il prelievo di urine la conclusione appare scontata: salvo ipotizzare la praticabilità di un mezzo tanto invasivo quanto l’utilizzo di un catetere, l’atto non può essere svolto con la forza. Peraltro, nemmeno attendere che il guidatore debba espletare la funzione fisiologica in discorso sembra una soluzione praticabile: l’intervallo di tempo necessario potrebbe compromettere la bontà dell’analisi del sangue, che giungerebbe troppo tardi.

Il prelievo di saliva, invece, sembrerebbe prestarsi maggiormente ad essere accolto nell’alveo del § 81a StPO. Nemmeno in questo caso, tuttavia, l’atto può passare attraverso lo strumento coercitivo: la mancanza di una previsione espressa da parte della norma e ragioni di tutela della salute dell’interessato – si pensi al rischio di provocare lesioni al viso o alla bocca del soggetto che compia atti di resistenza attiva – impongono di passare sempre attraverso il consenso del soggetto. In questo senso, S. HARBORT, Rauschmitteleinnahme und Fahrsicherheit, cit., p. 187.

(100) È singolare, però, che il § 4 delle linee guida contenute nelle circolari dei Land più volte citate limiti l’obbligo di avvertimento al solo test sull’urina, non menzionando lo screening sulla saliva. Secondo Geiger, tuttavia, anche questo strumento di ricerca della notizia di reato necessita di un espresso consenso del conducente (cfr. Die Voraussetzungen für die Erteilung und

(101). Peraltro, nelle circolari dei Land disciplinanti le linee guida per gli accertamenti in parola si prevede, tra l’altro, che la polizia metta in guardia il guidatore dalle conseguenze di un suo rifiuto: se non si sottoporrà all’esame delle urine, potrà subire un prelievo ematico coattivo (102).

Ad un primo sguardo, alcuni elementi sembrano indurre a ritenere che l’analisi delle urine goda della medesima credibilità rispetto a quello del sangue. Due gli elementi in tal senso: il primo, la scelta discrezionale lasciata al conducente di fornire liberamente un campione di urine, per evitare il più invasivo prelievo di sangue; il secondo, la dettagliata disciplina circa le modalità di “prelievo” del campione di urina (103).

Le cose non stanno propriamente così. Il valore probatorio di queste analisi è estremamente limitato dalla giurisprudenza: da un lato, anche in seguito all’esame dell’orina permane la facoltà di procedere al prelievo di sangue (104); dall’altro, l’esito del test non è giudicato sufficiente, di per sé solo, a supportare una

(101) Questa peculiarità distingue l’alcoltest dagli esami tossicologici: le linee guida impongono un obbligo di documentare l’avvertimento solo per questi ultimi. Ignote le conseguenze di una violazione della norma: non è stato possibile rinvenire precedenti giurisprudenziali sul punto.

(102) «La scelta spetta alla persona nei confronti della quale sia stato ordinato un prelievo ematico, in via generale secondo un parere medico». Così § 4, secondo periodo, delle circolari.

(103) Oltre alla disciplina relativa all’avvertimento della facoltà di non collaborare, il § 4 delle circolari degli Stati federali prevede che il fluido da esaminare sia campionato in un quantitativo tra i 50 ed i 100 ml, catalogato in provette ermeticamente sigillate e congelato il più velocemente possibile: se l’esame dei materiali biologici prelevati non avviene immediatamente, infatti, il campione sarà spedito all’ufficio analisi per gli accertamenti tossicologici. Particolari cautele sono previste, infine, per la conservazione dei risultati positivi.

(104) Così accade, ad esempio, nel caso deciso dall’Amtsgericht di Saalfeld con sentenza dell’11 febbraio 2003 (in Neue Zeitschrift für Verkehrsrecht, 2004, p. 49). Il giudice, chiamato a confrontarsi con risultanze probatorie contrastanti – ad un primo accertamento positivo ad anfetamine, metanfetamine e cocaina, esito di un’analisi delle urine spontaneamente fornite dal conducente, seguiva un prelievo ematico negativo – ha fondato la decisione assolutoria sull’esito della prova ematica, spiegando come soltanto attraverso l’esame del sangue sia possibile addivenire ad un esito attendibile, che certifichi l’attuale alterazione da droghe. Un simile risultato probatorio sarebbe invece precluso a modalità di indagine che consentono di individuare tracce di sostanze stupefacenti assunte giorni (l’analisi dell’urina) o addirittura mesi (l’analisi del capello) prima.

pronuncia di responsabilità (105). Alle medesime considerazioni si giunge anche con riguardo all’analisi del fluido salivare.