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 Introduzione di nuovi criteri per la determinazione delle funzioni non coperte da tariffe predefinite

Liste d’attesa

 Indicazioni per il contenimento dei tempi di attesa, attraverso l’attribuzione delle corrette priorità cliniche alle prestazioni specialistiche ambulatoriali Minori stranieri

 Regolamentazione dell’accesso ai servizi del SSR per minori stranieri non in regola con le norme di soggiorno

Customer Satisfaction

 Avvio dei lavori per definire linee guida per la rilevazione della Customer Satisfaction

Esenzioni

 le seguenti esenzioni per reddito non si rinnovano più automaticamente: E02, E12, E13, E30, E40.

 assegnazione automatica delle esenzioni E14 ed E15

 estensione alle prestazioni termali delle esenzioni previste per la specialistica ambulatoriale

 specialistica ambulatoriale: nel 2019 le codifiche delle esenzioni regionali vengono uniformate a quelle nazionali

 esenzione dal ticket farmaceutico per gli invalidi di guerra e gli ex deportati da campi di sterminio

Ottimizzazione delle risorse del SSL attraverso la cooperazione tra Strutture del SSL ed Enti del terzo settore che erogano assistenza sanitaria e socio sanitaria

122 5.5. Accreditamento Strutture Sanitarie

Relativamente all’accreditamento delle strutture sanitarie per il 2019 è necessario procedere alla revisione degli assetti accreditati presenti in ASAN, attraverso il pieno allineamento tra assetto accreditato e organizzazione delle strutture di Ricovero e Cura in essere, che per le strutture Pubbliche è anche definita dai POAS approvati nel corso del 2017 e loro eventuali modifiche e integrazioni.

Rispetto alle attività accreditate e a contratto che risultano sospese, si ricorda che le stesse devono avere adeguata motivazione approvata dalla ATS, in caso contrario dovrà essere prevista una modalità di revisione delle stesse al fine di evitare dati di attività e strutturali non coerenti con gli assetti accreditati.

In conformità alle disposizioni della l.r. n. 23/2015, in particolare art. 6 e art.15, e al fine di dare pieno adempimento alla D.G.R. n. X/4406/2015, che recepisce l’Intesa n. 32/CSR del 19/02/2015 in materia di adempimenti relativi all’accreditamento delle strutture sanitarie, la Direzione Generale Welfare con decreto n. 2955/2018, concernente il Regolamento Generale dell’Organismo Tecnicamente Accreditante (OTA), ha istituito, tra l’altro, oltre il suddetto Organismo, la Cabina di Regia dell’OTA.

Entro il 31/12/2019 la Cabina di Regia ha tra i suoi obiettivi la conclusione del lavoro di analisi, allineamento, ai 28 requisiti previsti dal Disciplinare con i requisiti già presenti nel gestionale ASAN. In particolare verrà costituito un tavolo che coinvolga le Direzioni Sanitarie e gli Uffici Qualità delle strutture di ricovero e cura per un’analisi condivisa delle evidenze riferite a ciascun requisito, finalizzato alla realizzazione di linee guida che potranno essere utilizzate dalle strutture, per un’autovalutazione e l’individuazione di aree di miglioramento, e dagli operatori ATS per uniformare le modalità di verifica. I processi di autorizzazione, di messa in esercizio e di accreditamento delle strutture sanitarie e sociosanitarie, nonché i requisiti minimi autorizzativi e di accreditamento generali e specifici sono definiti, anche nelle modalità di assolvimento, dalla Giunta Regionale, così come previsto dalla l.r. n. 33/09.

L’implementazione di ASAN - necessaria a strutturare una serie di informazioni più chiare e dettagliate relative alla organizzazione delle Strutture Sanitarie - deve inoltre consentire e favorire da parte dei componenti dell’OTA l’applicazione uniforme delle procedure, delle tempistiche e dei requisiti, derivati da normative nazionali e regionali di settore agevolando anche gli uffici regionali nella predisposizione dell’aggiornamento del Registro Regionale delle Strutture Accreditate e nell’aggiornamento del Manuale dell’Accreditamento.

5.5.1. Servizi di Medicina di laboratorio

La D.G.R. n. X/5954/2016 prevede per le strutture che erogano solo prestazioni ambulatoriali, ad esclusione degli IRCCS, le seguenti soglie minime di produzione in sede:

 almeno 100.000 prestazioni per i laboratori di base e i laboratori di base con sezioni specializzate,

 almeno 10.000 prestazioni per i laboratori specializzati in Biochimica clinica e tossicologia, o in Microbiologia e Virologia, o in Ematologia ed Emocoagulazione, con o senza punti prelievo.

Si conferma la previsione della D.G.R. n. X/6505/2017 per cui, con riferimento alle strutture già autorizzate o accreditate non a contratto all’entrata in vigore del provvedimento

123 medesimo, il raggiungimento della produzione in sede del numero minimo delle prestazioni sarà verificato alla fine del 2019. Si precisa che il mancato raggiungimento delle soglie minime succitate porterà alla revoca dell’autorizzazione e dell’accreditamento.

Si conferma che, al recepimento del D.P.C.M. del 12/01/2017 con l’adozione del nuovo tariffario, si provvederà a ridefinire l’attribuzione delle prestazioni e sottobranche di Medicina di Laboratorio e alla ridefinizione delle prestazioni che possono essere erogate dagli SMeL di base.

Si conferma che la previsione di cui all’Allegato 6 della D.G.R. n. X/6006/2016 per le prestazioni comprese nelle Tabelle 1 e 2 è prorogata fino alla data di assunzione dell’atto con cui si provvederà a ridefinire l’attribuzione delle prestazioni alle sottobranche di Medicina di Laboratorio.

Per quanto riguarda le attività di laboratorio di Anatomia Patologica, con l’approvazione della D.G.R. n. XI/772 del 12/11/2018 si è concluso l’iter di approvazione dei requisiti minimi;

è pertanto possibile autorizzare e accreditare laboratori specializzati e sezioni specializzate in “Anatomia Patologica”.

Prosegue la implementazione da parte del Centro di Riferimento Regionale per la Qualità dei Servizi di Medicina di Laboratorio dei questionari on line relativi alla produzione e alla organizzazione dei SMeL, in particolare riguardo al personale e ai tempi di refertazione.

Si conferma l’obbligo di tutte le strutture di laboratorio pubbliche e private, anche solo autorizzate, di compilare i format che saranno pubblicati sul sito del Centro di Riferimento Regionale.

5.5.2. Riorganizzazione della rete dei Servizi di Medicina di Laboratorio, di anatomia patologica e di genetica molecolare

Con la D.G.R. n. X/3993/2015 Regione Lombardia ha definito i criteri per il riordino dei Servizi di Medicina di Laboratorio (SMeL) Pubblici della Città di Milano individuando per le branche di Biochimica, Microbiologia e d Ematologia le prestazioni che dovevano essere concentrate in 3 strutture HUB (il Policlinico di Milano e le ex A.O. di Niguarda e A.O. Sacco) e le prestazioni che devono essere erogate anche nei laboratori periferici.

Considerando validi sia la logica sottesa al progetto di riornino, sia il modello che era stato elaborato dal Comitato Regionale per i Servizi di Medicina di laboratorio (CReSMeL), alla luce della l.r. n. 23/2015 che ha costituito le ASST, è necessario rivalutare gli afferimenti dei diversi SMeL.

Si dà mandato al CReSMeL di proporre una riformulazione del progetto entro il 30/04/2019, avvalendosi della collaborazione del Centro di Riferimento Regionale per la Qualità dei servizi di Medicina di Laboratorio che contempli anche gli aspetti di collegamento informatico in grado di far dialogare tutte le strutture coinvolte, utilizzando codifiche delle prestazioni tra loro compatibili.

Tale attività si rende necessaria anche in previsione dell’utilizzo di codici L.O.I.N.C. per la produzione di referti strutturati.

Per la realizzazione della rete informatica sarà messo a disposizione delle strutture uno specifico finanziamento.

124 Per la verifica della praticabilità del progetto e la sua condivisione sarà cura della Direzione Generale Welfare coinvolgere i Direttori Generali delle ASST/IRCCS interessati.

Successivamente, in base agli esiti della riorganizzazione degli SMeL pubblici di Milano, si valuterà la possibilità di estendere il modello a tutta la Regione Lombardia.

Si dà, inoltre, mandato al CReSMeL di predisporre entro il 30/06/2018 una proposta di riorganizzazione delle rete di Anatomia Patologica, in grado di assicurare i tempi di refertazione approvati dalla D.G.R. n. XI/772 del 12/11/2018, che preveda anche modalità e tempi di realizzazione dei sistemi informatizzati di tracciabilità.

Relativamente alle prestazioni di Genetica Molecolare, di Onco-ematologia e Oncologia molecolare, la D.G.R. n. IX/4716 del 23/01/2013, nell’ Allegato B, definisce quali siano a carico del Servizio Sanitario Regionale e stabilisce che “in presenza di richieste di prescrizioni di prestazioni non ricomprese nell’allegato B, perché le stesse possano essere a carico del SSR, sarà necessario che le stesse rappresentino un test effettivamente consolidato nella pratica clinica”

La Direzione Generale Welfare approva aggiornamenti delle prestazioni di cui sopra su proposta del Comitato Regionale per i Servizi di Medicina di Laboratorio (CReSMeL).

Con la D.G.R. n. X/7466/2017 sono stati definiti i requisiti minimi organizzativi e strutturali delle attività di Genetica Molecolare e di Citogenetica; si ritiene utile prorogare al 28 febbraio 2019 il termine per l’adeguamento ai requisiti organizzativi, per consentire ai competenti uffici regionali un approfondimento relativamente ai quesiti pervenuti in merito ai titoli del personale.

Si dà mandato al CReSMeL di fornire una proposta di riorganizzazione delle attività dei Laboratori di Genetica Molecolare e di Citogenetica delle ASST/IRCCS di diritto pubblico entro il 31/10/2019, che preveda l’individuazione delle specificità delle diagnostiche.

Per tutte le proposte di riorganizzazione più sopra individuate la Direzione Generale Welfare per il tramite del CReSMel attiverà specifici gruppi di lavoro di specialisti.

5.5.3. Prelievi domiciliari

Come stabilito dalla D.G.R. n. VII/3313/2001, allegato 3C, i prelievi domiciliari rientrano tra le attività autorizzabili in capo ai Servizi di Medicina di Laboratorio. L’ambito in cui è possibile eseguire prelievi domiciliari si deve intendere limitato al solo territorio della regione Lombardia e non può essere esteso al di fuori dello stesso dal momento che alcuni aspetti regolatori e di rendicontazione non sono uguali nelle diverse regioni.

I prelievi domiciliari possono essere eseguiti anche da singoli operatori che ne abbiano titolo professionale (Medici e/o Infermieri) anche se non dipendenti o collaboratori di uno SMeL a condizione che sia assicurata la tracciabilità di tutte le operazioni preanalitiche e che siano seguite le procedure operative dello SMeL a cui saranno consegnati i prelievi, relativamente alle modalità di trattamento e conservazione dei campioni (provette compatibili con le metodologie analitiche dello SMeL e tempi e temperature di conservazione). Quanto sopra a garanzia della corretta gestione della fase preanalitica.

125 La Direzione Generale Welfare riconoscendo, in questo campo, il ruolo peculiare degli Ordini delle Professioni Infermieristiche si impegna a un confronto continuo con gli stessi al fine di verificare la corretta applicazione di quanto sopra rappresentato

Gli Ordini delle Professioni Infermieristiche si impegnano a inserire le buone pratiche del prelievo e della raccolta dei materiali biologici e della relativa tracciabilità nell’ambito dei propri programmi di formazione permanente.

Gli SMeL nel caso di reiterate non conformità nei campioni biologici consegnati informerà l’Ordine delle Professioni Infermieristiche territorialmente competente.

Il SSR si fa carico dei prelievi domiciliari per chi ne ha diritto (ADI e utenti per cui è documentata da parte del medico di Medicina Generale la difficoltà a recarsi presso una struttura in cui eseguire il prelievo). Per i restanti cittadini il costo aggiuntivo a quello del prelievo dovuto alla esecuzione domiciliare è a proprio carico. Nel caso di prestazioni a carico del SSR la tariffa del prelievo viene rendicontata dallo SMeL che esegue le prestazioni che deve riconoscerla a chi l’ha eseguito.

5.5.4. Precisazioni in tema di requisiti per gli studi professionali

Ai sensi della D.G.R. n. VII/5724/2001 possono essere identificati quali studi professionali esclusivamente quelle strutture nelle quali non vengono erogate procedure diagnostico- terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per la sicurezza del paziente. In particolare si rammenta che l’attività odontoiatrica esercitata all’interno di realtà monospecialistiche deve rispondere ai requisiti previsti nell’Allegato 1 della succitata delibera.

5.5.5. Requisiti per le Farmacie Ospedaliere

In conformità alle disposizioni relative all’accreditamento delle farmacie ospedaliere, è istituito un gruppo di lavoro, coordinato dalla Struttura Farmaco Dispositivi ed HTA dell’UO Programmazione Polo Ospedaliero, anche con il compito di definire entro il 30/06/2019 le possibili relazioni e sinergie tra diversi Presidi a garanzia del puntuale assolvimento dei compiti di responsabilità assegnati ai Farmacisti Ospedalieri.

TEMI CHIAVE/INNOVATIVI

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