NORMATIVA DI RIFERIMENTO
7. TERMINI DI REALIZZAZIONE E MODALITA’ DI RENDICONTAZIONE DELLE SPESE E LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI
I destinatari dei contributi sono tenuti a realizzare i programmi finanziati nell’anno oggetto di finanziamento, non prima della data di adozione dell’atto di concessione e impegno del contributo da parte della Regione. I programmi dovranno concludersi entro il 31 dicembre dello stesso anno, salvo proroghe motivate autorizzate dal responsabile del procedimento.
L’ente destinatario del contributo dovrà richiedere alla Regione la liquidazione del contributo stesso entro i due mesi successivi alla conclusione dei programmi, mediante posta
elettronica certificata (PEC) all’indirizzo [email protected].
La richiesta di liquidazione del contributo avverrà mediante dichiarazione - sottoscritta dal legale rappresentante dell’Ente beneficiario del contributo regionale con le
modalità e gli effetti di cui all’art.47 del D.P.R. n.445/2000 – comprovante la realizzazione delle attività progettuali e la loro conformità con quanto ammesso a contributo e recante l’indicazione analitica delle spese sostenute e regolarmente pagate e dei relativi titoli di spesa. Alla dichiarazione dovranno essere allegati:
a. relazione da cui risultino le modalità di attuazione del programma ed i risultati quantitativi e qualitativi raggiunti; planimetria dei percorsi sui quali sono stati effettivamente eseguiti interventi o posizionati pannelli o bacheche, rappresentati su CTR a scala 1:25000;
documentazione fotografica (in formato digitale) che attesti lo stato dei luoghi oggetto di intervento prima e dopo l’attuazione del programma stesso;
b. indicazione e documentazione degli atti che approvano collaborazioni con altri soggetti giuridici, qualora non forniti in fase di domanda, e degli atti di affidamento a soggetti esterni di lavori, forniture o servizi connessi alla realizzazione del programma e degli atti di liquidazione in favore del/dei soggetti affidatari, comprensivi di attestazione di regolarità della fornitura o prestazione e di conclusione nei tempi previsti.
La dichiarazione recherà la data di inizio e di fine delle attività e attesterà che le stesse spese non sono oggetto di altri tipi di finanziamento o rimborso da parte di soggetti pubblici o privati.
In caso di parziale o difforme realizzazione del programma, nella dichiarazione dovrà essere esplicitamente indicata la parte di programma non realizzata o difforme ed esposte le motivazioni. In tale caso il contributo potrà essere ridotto proporzionalmente o revocato, previa valutazione del SGSS, in merito allo scostamento delle attività realizzate rispetto a quanto approvato.
8. CONTROLLI
La Regione svolgerà controlli anche a campione, con modalità definite dal responsabile del procedimento, sulla veridicità delle dichiarazioni rese, sulla congruità delle attività realizzate rispetto a quanto dichiarato e a quanto previsto nel programma, e sulla relativa documentazione di spesa, al fine di garantire la massima efficacia dell’azione amministrativa e l’individuazione di eventuali irregolarità.
I soggetti beneficiari del contributo sono tenuti a consentire e agevolare le attività di controllo da parte della Regione e
a tenere a disposizione tutti i documenti giustificativi relativi alle spese finanziate.
9. REVOCA DEI CONTRIBUTI
Il contributo è revocato con atto del Responsabile del SGSS, qualora:
a) il programma non sia stato realizzato;
b) il programma sia stato realizzato in modo difforme o parziale; in tal caso la revoca potrà essere totale o parziale, conseguentemente alla valutazione del SGSS in merito alla natura e entità di tali difformità;
c) dai controlli e/o sopralluoghi effettuati emergesse la non conformità delle attività realizzate rispetto a quanto dichiarato in fase di rendicontazione e valutato positivamente dal SGSS, ovvero la non autenticità delle informazioni rese, ferme restando le conseguenze previste dall’art. 76 del DPR n.445/2000;
d) l’Ente beneficiario del contributo regionale rinunci formalmente al contributo concesso in suo favore;
e) l’attività non sia rendicontata entro i termini previsti all’art.7;
In caso di rinuncia al contributo da parte dell’Ente beneficiario prima dell’avvio o durante lo svolgimento delle azioni previste dal programma, le risorse torneranno nella disponibilità della Regione.
In caso di revoca con recupero di importi già erogati, l’Ente beneficiario dovrà restituire, entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento da parte della Regione, tali somme maggiorate degli interessi legali a decorrere dalla data di erogazione.
Approvazione delle procedure e modalità per l'ammissione al contributo degli interventi strutturali in canili e gattili pubbli-ci e per la costruzione di strutture temporanee di accoglienza per cani e gatti
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA Considerato che:
- ogni anno, a partire dall’anno finanziario 1991, il Mini-stero ripartisce il fondo per la tutela del benessere e per la lotta all'abbandono degli animali da compagnia istituito dalla legge 14 agosto 1991, n. 281;
- la L. n. 281/91, ha, tra gli altri, l’obiettivo di costruire e potenziare strutture di ricovero per animali su tutto il territorio na-zionale, attraverso apposite pianificazioni effettuate dalle Regioni.
Vista la Legge Regionale 7 aprile 2000 n. 27 e successive modificazioni “Nuove norme per la tutela ed il controllo della po-polazione canina e felina" e in particolare:
- l’art. 5, comma 1, lettera c) in base al quale si stabilisce che la Regione Emilia-Romagna definisce linee di indirizzo e coordi-namento per la definizione di piani di risacoordi-namento, costruzione e gestione delle strutture di ricovero per cani e gatti;
- l'art. 2, comma 1, lettera b) in base al quale i Comuni provve-dono a realizzare o risanare le strutture pubbliche di ricovero per cani, ed eventualmente per gatti, fatto salvo quanto disposto sulla tutela della popolazione felina all’art 29 della medesima norma;
Considerato altresì che:
- l'art. 19 della Legge Regionale 7 aprile 2000 n. 27 e ss.mm.
ii., prevede che le strutture di ricovero e custodia dei cani e gat-ti debbano comprendere specifici repargat-ti e rispondere a peculiari caratteristiche per garantire le condizioni igienico sanitarie del-le strutture e la tutela del benessere degli animali ivi ricoverati;
- con propria deliberazione del 16 Settembre 2013, n. 1302
“Approvazione dei requisiti strutturali e gestionali per le struttu-re di ricovero e custodia di cani e gatti, oasi e colonie feline” la Giunta regionale, ha tra l’altro:
1. indicato le linee di indirizzo per la costruzione, la ristrut-turazione e la gestione delle strutture di ricovero per cani e gatti, oasi feline e colonie feline per la tutela del benessere degli ani-mali ospitati;
2. definito i requisiti minimi gestionali delle attività di cattu-ra/raccolta, custodia, mantenimento e affidamento, delle strutture di ricovero per cani e gatti e oasi feline, sia pubblici che priva-ti, e i requisiti per il censimento, l’istituzione e la gestione delle colonie feline.
Ritenuto pertanto necessario sostenere con specifici contri-buti i Comuni e le loro forme Associative, al fine di:
- potenziare e migliorare l’accoglienza e le condizioni di vi-ta degli animali ospiti nei canili e nei gattili;
- sostenere la puntuale applicazione della sopra indicata De-liberazione della Giunta regionale n. 1302/2013.
Tenuto conto che:
- ai sensi della L.R. 27/2000 e s.m.i. i soggetti destinatari dei contributi oggetto del presente provvedimento sono da ritenersi esclusivamente i Comuni e le loro forme associative;
a) gli interventi di adeguamento ai requisiti strutturali di cui alla DGR 1302/2013;
b) gli interventi per la messa in sicurezza della struttura;
c) gli interventi di ampliamento della struttura;
d) gli interventi per la costruzione di nuove strutture di rico-vero temporaneo per cani e gatti a dimensioni ridotte;
Preso atto che:
- ai sensi dell’art. 31, comma 2 della sopracitata L.R. 27/2000, per la costruzione e la ristrutturazione di strutture di ricovero per cani e gatti, la Giunta regionale è autorizzata a corrispondere contributi fino ad un massimo del cinquanta per cento del costo complessivo dell’intervento;
- sono da ritenersi ammissibili a contributo le spese sostenute dall’ 1/1/2019, se motivate da esigenze di urgente adeguamento e messa in sicurezza dei locali a tutela degli operatori e del be-nessere degli animali ospiti.
Tenuto inoltre conto che la Regione Emilia-Romagna, al fine di garantire che la realizzazione degli interventi sopra indicati av-venga in modo uniforme su tutto il territorio regionale, attribuisce le risorse disponibili a ciascun ambito provinciale come segue:
- 60% in proporzione al numero di cani presenti nei canili pubblici del territorio al 31/12/2018;
- 40% in proporzione al numero di cani iscritti in anagrafe canina al 31/12/2018.
Considerato altresì che:
- l’ammissibilità delle domande pervenute dovrà essere va-lutata da una apposita commissione nominata dalla Direzione generale cura della persona, salute e welfare, composta da esper-ti tecnici designaesper-ti dall’ANCI e dalla Direzione Generale stessa, avente il compito di:
a) effettuare una valutazione tecnico/amministrativa delle proposte di intervento ed esprimere il proprio parere in merito alla sussistenza dei requisiti di ammissibilità previsti dal presen-te provvedimento;
b) attribuire a ciascuna proposta di intervento lo specifico punteggio di valutazione, tenuto conto dei criteri di valutazione espressi al punto 7 del bando allegato;
c) redigere, nel rispetto delle risorse assegnate a ciascun am-bito provinciale, la graduatoria in ordine di priorità degli interventi ammessi al contributo con l’indicazione dei finanziamenti previsti;
- ai fini della valutazione dei progetti e della conseguente formulazione delle singole graduatorie per ambito provinciale, la Commissione di cui sopra terrà conto dei criteri di seguito ri-portati in tabella, con i relativi punteggi, fino ad un massimo di 100 punti:
CRITERI AI FINI DELL’AMMISSIONE A CONTRIBUTO