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TIT. II – DISCIPLINA DELLA ESECUZIONE DEI LAVORI

Cap.1°.TIT.II- Norme procedimentali sull’esecuzione dei lavori contenente disposizioni regolamentari riguardanti:

Sez.1°.Cap.1°.TIT.II - comunicazione di inizio lavori e differimento dei lavori,sostituzione e variazioni, anche relative ai soggetti responsabili per la fase di esecuzione dei lavori, quali l’impresa esecutrice, il direttore dei lavori, della sicurezza ecc.;

Art.22-COMUNICAZIONE D’INIZIO LAVORI

1. L’inizio lavori deve avvenire entro non oltre un anno dalla notifica dell'avviso di rilascio.

2. Nel caso di CILA e SCIA (ai sensi dell’art. 22 DPR 380/01 e smi) la comunicazione d’inizio lavori può coincidere con la presentazione della pratica edilizia medesima fatte salve diverse indicazioni relative alla modulistica unificata.

3. Nel caso di SCIA di cui all’art. 23 del DPR 380/2001 e smi la comunicazione di inizio lavori non può avvenire prima che siano trascorsi 30 (trenta) giorni dalla presentazione della pratica al SUE e qualora si tratti di SCIA condizionata a seguito dell’avvenuta efficacia della segnalazione medesima e comunque deve intervenire entro un anno dall’efficacia del titolo edilizio autocertificato.

4. Le comunicazioni di inizio lavori, per i diversi interventi edilizi ai sensi del D.P.R. 380/2001, dovranno essere conformi ai contenuti della modulistica unificata edilizia approvata dalla Regione Lombardia e reperibile sui siti informatici per la gestione telematica delle pratiche edilizie.

5. Sono altresì soggetti a preventiva comunicazione da parte dell’interessato, i cambi di destinazione d’uso senza opere, di cui all’art. 52.2 della LR 12/2005 e smi, da effettuarsi con la presentazione di modulistica regionale prevista per la CILA.

Art.23-INTERRUZIONE DEI LAVORI

1. In caso di interruzione dei lavori si dovranno eseguire le opere necessarie a garantire la solidità degli scavi e delle parti costruite, e si dovranno osservare tutte le cautele atte a salvaguardare la pubblica e privata incolumità.

57 2. In caso di inosservanza, l’Amministrazione emetterà diffida per l’adozione, entro un idoneo termine, delle misure necessarie e, in caso di inadempienza, provvederà d’ufficio, a spese degli interessati.

3. Decorso il termine di validità del titolo edilizio, il completamento delle opere interrotte è subordinato alla presentazione di un nuovo titolo edilizio.

Art.24-VOLTURA DEI TITOLI ABILITATIVI ALL’ATTIVITÀ EDILIZIA

1.In caso di variazione del proprietario e/o del committente, gli interessati devono tempestivamente comunicare l’avvenuto trasferimento della proprietà o della legittimazione ad effettuare i lavori, chiedere al Comune la voltura del permesso di costruire o, in caso di titolo abilitativo edilizio autocertificato, dare comunicazione dell’intervenuta variazione di titolarità. Tale voltura non comporta riesame del titolo abilitativo e non può essere effettuata oltre il termine di validità dello stesso.

Art.25-ASSENZA DEL DIRETTORE DEI LAVORI

Qualora il Direttore dei Lavori nominato venga meno per rinuncia o altra causa, il titolare del permesso di costruire o del titolo abilitativo autocertificato dovrà provvedere all’immediata sospensione dei lavori e darne tempestiva comunicazione al Comune. I lavori potranno essere ripresi solo dopo la comunicazione, allo Sportello Unico per l’Edilizia o lo Sportello Unico Attività Produttive, della nomina di un nuovo Direttore dei Lavori, corredata dall’atto di accettazione dal quale si evinca la relativa abilitazione a svolgere tale funzione. Il nuovo direttore dei lavori e/o il nuovo responsabile della sicurezza e/o il nuovo esecutore hanno l’obbligo di prendere piena conoscenza del progetto e dei lavori eseguiti e di segnalare eventuali difformità riscontrate nell’esecuzione dei lavori rispetto al titolo abilitativo.

Con la comunicazione del nominativo del nuovo Direttore dei Lavori, verrà trasmessa al SUE una relazione anche fotografica, attestante lo stato dei lavori al momento del subentro del nuovo Direttore dei Lavori.

Art.26-VARIANTI DELLE OPERE

1.Le modifiche alle opere oggetto di titoli edilizi possono essere realizzate solo dopo il perfezionamento di nuovo titolo edilizio, fatto salvo quanto previsto dalla Legge. L’interessato è tenuto a sospendere i lavori limitatamente alle opere oggetto di variante fino all’ottenimento del titolo.

2. Le varianti a titoli abilitativi assoggettati al pagamento di contributo di costruzione comportano la verifica e l’eventuale adeguamento del contributo, in relazione alle opere in variante.

Sez.2°.Cap.1°.TIT.II - comunicazioni di fine lavori;

Art.27-DICHIARAZIONI FINE LAVORI (CFL)- LAVORI NON ULTIMATI

1. Il termine di ultimazione dei lavori è stabilito dalla legge o, nei casi legislativamente previsti, dalla convenzione, esso decorre dalla data di inizio dei lavori o dalla data di efficacia delle Comunicazioni e delle Segnalazioni.

2. La comunicazione di ultimazione dei lavori deve essere presentata (allo Sportello Unico per l’Edilizia o allo Sportello Unico Attività Produttiva) dal Titolare/Committente, congiuntamente al Direttore dei Lavori e all’impresa entro cinque/quindici giorni dall’ultimazione degli stessi corredata dalla documentazione prevista dalle normative vigenti.

3. La fine lavori dell’intervento edilizio presuppone che tutte le opere assentite/segnalate/comunicate siano state realizzate nella loro integrità, ivi comprese le finiture interne/esterne e le eventuali sistemazioni esterne ove previste.

58 4. Nel caso in cui i lavori non siano ultimati nel termine, dovrà essere data comunicazione di fine lavori “parziale” presentando una relazione corredata da documentazione fotografica a firma del Direttore dei Lavori sullo stato dei lavori eseguiti.

5. Per i lavori non ultimati dovrà essere richiesto nuovo titolo abilitativo secondo le modalità vigenti di legge.

6. La proroga può essere richiesta solo per i casi previsti dalla legge e comunque prima della scadenza del termine.

Art.28-SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI AGIBILITÀ.

Nella segnalazione certificata di agibilità il direttore dei lavori, o in sua assenza un professionista abilitato, assevera l'agibilità e la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, di salubrità e di risparmio energetico degli edifici e degli impianti installati. Nell'asseverazione il professionista incaricato per l'agibilità assicura anche che l'opera realizzata sia conforme al progetto presentato.

Attestata la conformità dell'intervento alla legge, gli edifici - o loro porzioni - possono essere utilizzati sin dalla data di presentazione della Segnalazione certificata.

La segnalazione certificata di agibilità va presentata entro quindici giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento.

Restano invariate

-le tipologie di intervento che richiedono l'attivazione dell'iter (nuove costruzioni; ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali; interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di sicurezza, salubrità e sui consumi energetici legati all'edificio o agli impianti presenti).

-le sanzioni amministrative previste per chi, pur obbligato, non presenta la segnalazione.

La segnalazione certificata di agibilità deve essere accompagnata

-dal certificato di collaudo statico, che, però, per interventi minori, quali riparazioni e interventi locali sulle costruzioni esistenti, è sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione firmata dal direttore dei lavori

-dagli estremi dell'avvenuta dichiarazione di aggiornamento catastale.

-dalla dichiarazione di conformità degli impianti.

-dalla dichiarazione, resa sotto forma di perizia giurata e firmata da un tecnico abilitato, che attesti la conformità dell'opera alle disposizioni sul superamento delle barriere architettoniche.

La segnalazione certificata di agibilità parziale può riguardare:

-singoli edifici o singole porzioni della costruzione, purché funzionalmente autonomi;

-singole unità immobiliari, purché siano completate e collaudate le opere strutturali connesse, siano certificati gli impianti e siano completate le parti comuni e le opere di urbanizzazione primaria dichiarate funzionali rispetto all'edificio oggetto di agibilità parziale.

Sez.3°.Cap.1°.TIT.II - occupazione di suolo pubblico;

Art.29-UTILIZZO E SALVAGUARDIA DEGLI SPAZI PUBBLICI O D’USO PUBBLICO

L’utilizzo del suolo pubblico o la manomissione dello stesso per l’attività di cantiere o per la posa di ponteggi, è di norma oneroso e deve essere preceduto da apposita concessione da richiedere presso l’Ufficio Comunale competente nella quale vengano indicate le prescrizioni per l’uso del suolo pubblico – che dovrà essere riconsegnato, alla scadenza della concessione, nelle medesime condizioni in cui lo si è ricevuto – e vengano precisate le modalità di segnalazione del cantiere a tutela della pubblica incolumità.

59 Sez.4°.Cap.1°.TIT.II - comunicazioni di avvio delle opere relative a bonifica, comprese quelle per amianto, ordigni bellici ecc.

Art.30-COMUNICAZIONI DI AVVIO DEGLI INTERVENTI DI BONIFICA E SMALTIMENTO Gli interventi di bonifica e smaltimento sono relativi alle strutture od ai suoli contenenti materiali inquinanti quali amianto (tetto con manto di copertura in eternit di cui all’art.73 bis-l.r.n.12/2005) ed altri. Tali interventi devono rispettare la normativa vigente in materia e le procedure degli interventi edilizi di appartenenza (manutenzione ordinaria, straordinaria, ecc.).

Gli interventi di bonifica e smaltimento potranno essere programmati sulla base di

-l’impegno di procedere alla redazione di un piano di indagine e all’accertamento dello stato di inquinamento del terreno ed alla conseguente eventuale bonifica, secondo le vigenti disposizioni in materia previo parere preventivo dell’A.R.P.A. competente, nel caso di immobili industriali dismessi.

-il censimento e lo smaltimento delle strutture contenenti amianto, coerentemente con quanto previsto dal Piano Regionale Amianto Lombardia (P.R.A.L.).

Cap.2°.TIT.II - Norme tecniche sull’esecuzione dei lavori contenente disposizioni regolamentari riguardanti:

Sez.1°.Cap.2°.TIT.II - principi generali dell’esecuzione dei lavori;

Art.31-ESECUZIONE DEI LAVORI

1. Le opere edilizie devono essere eseguite in modo conforme agli atti progettuali comunque assentiti.

2. Il direttore dei lavori, l'esecutore delle opere e gli altri eventuali soggetti che rivestono responsabilità operative, sono responsabili della buona e regolare esecuzione dei lavori edilizi.

Essi devono adoperarsi, sotto la loro personale e solidale responsabilità, affinché opere ed interventi siano compiuti a regola d'arte e siano rispondenti, anche nei confronti dei diritti dei terzi, alle prescrizioni delle leggi, dei regolamenti e delle direttive in vigore.

3. Per l'installazione e l'esercizio dei cantieri, devono essere rispettate le disposizioni del "Codice della Strada" e del suo regolamento di attuazione e di esecuzione e le norme di cui ai successivi articoli del presente regolamento che si intendono integrate e, ove occorra, sostituite dalle disposizioni vigenti, statali e/o comunitarie, in materia antinfortunistica e di igiene del lavoro.

4. Il titolare, il committente e il costruttore rispondono della conformità delle opere alle disposizioni delle leggi e dei regolamenti in vigore ed hanno l’obbligo di attenersi alle disposizioni che vengono impartite dall’Amministrazione.

Art.32-PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI

Premesso che per quanto concerne la definizione dei parametri e degli indici urbanistici ed edilizi, relativi alle definizioni tecniche uniformi aventi incidenza urbanistica di cui alla DGR 24 ottobre 2018-n.XI/695, valgono i parametri urbanistici ed edilizi contenuti nelle NTA del P.G.T., per quanto riguarda la normativa in materia di igiene e di sicurezza valgono le disposizioni vigenti e quelle dettate dal Regolamento Comunale di Igiene. Le disposizioni del presente Capo, del Regolamento Edilizio, integrano quelle dettate dal citato Regolamento Comunale di Igiene ma non dovranno in ogni caso essere meno restrittive di queste ultime.

Art.33-TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI EDILIZI

Le tipologie degli interventi edilizi sono quelle definite dalla legislazione regionale o nazionale e corrispondono agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di nuova costruzione, di demolizione, di ristrutturazione urbanistica di cui all’art.3-DPR 380/2001 e di cui all’allegato n.3 al presente RE, che elenca a titolo esemplificativo anche se non esaustivo, gli interventi di ogni tipologia.

60 Art.34-ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI EDILIZI

Valgono le modalità di attuazione di cui all’art.4-NTA-PdR così come precisate di seguito. . INTERVENTI DIRETTI

In generale saranno consentiti interventi diretti a permesso di costruire semplice o convenzionato e/o ad altri strumenti autorizzativi ( SCIA, CIA), quando previsto dalle NTA-PGT e quando l’Operatore dimostri (mediante appositi elaborati analitici da allegare all'istanza d'intervento) l'esistenza di un'adeguata dotazione di urbanizzazioni primarie e secondarie dì insediamento.

Per questi interventi vale quanto disposto dall’art.33-l.r.n.12/2005

1.Gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio sono assoggettati alle seguenti discipline:

a) attività edilizia libera, ovvero senza alcun titolo abilitativo, ai sensi dell'articolo 6 del d.P.R. n.

380/2001, incluse le opere soggette a preventiva comunicazione di avvio lavori, di cui alla lettera

e-bis) del comma 1 dello stesso articolo 6;

b) comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), per gli interventi non riconducibili all'attività edilizia libera, non realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e non assoggettati a permesso di costruire, secondo le procedure di cui agli articoli 6-bis e 23-bis,

comma 3, del d.p.r. 380/2001;

c) segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), nei casi di cui all'articolo 22, commi 1, 2 e 2-bis, del d.p.r. 380/2001, nonché per le demolizioni non seguite da ricostruzione, secondo le procedure di cui all'articolo 19 della legge 241/1990 e all'articolo 23-bis, commi 1 e 2 3, del d.p.r. 380/2001;

d) segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) in alternativa al permesso di costruire, di cui all'articolo 42, nei casi di cui all'articolo 23, comma 01, del d.p.r. 380/2001, nonché per gli interventi

di ampliamento;

e) permesso di costruire (PDC), nei casi di cui all'articolo 10, comma 1, del d.p.r. 380/2001,

nonché in quelli di cui all'articolo 34;

f) permesso di costruire convenzionato (PCC) ai sensi dell'articolo 28-bis del d.p.r. 380/2001, nei casi previsti all'articolo 14, comma 1-bis, e all'articolo 73-bis, comma 2, nonché in quelli stabiliti dal

PGT, previa approvazione della convenzione da parte della Giunta comunale.

2. Per le opere pubbliche dei comuni, la deliberazione di approvazione del progetto esecutivo, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, equivale al permesso di costruire.

ALTRI INTERVENTI A piano attuativo

Quando previsto dalle NTA-PGT e negli insediamenti edificabili ma privi di urbanizzazioni primarie e secondarie, è prescritto il ricorso ad un piano attuativo pubblico o privato (Piano Particolareggiato (PP), Piani di Zona (PdZ), Piani per Insediamenti Produttivi (PIP), Piani di Lottizzazione (PL), Piani di recupero (PR), Programmi Integrati di Intervento (PII)) o ad un atto di programmazione negoziata, per la realizzazione, nei termini previsti dalla relativa convenzione, delle opere di urbanizzazione necessarie.

Soggetti ad autorizzazione paesaggistica

La realizzazione di interventi che alterino lo stato dei luoghi o l’aspetto esteriore di immobili soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. è sottoposta alle procedure previste dal D.Lgs., a quelle regionali in materia, nonché alle disposizioni del presente Regolamento.

A Permesso di Costruire Convenzionato in deroga (PCCD)

Ai sensi dell’art.40 della l.r. n°12/2005 e s.m.i. il PCCD è previsto per il cambio di destinazione d’uso fra le destinazioni principali e complementari con le destinazioni di pubblico interesse di cui al PS.

61 A Procedura Abilitativa Semplificata (P.A.S.)

La PAS (Procedura Abilitativa Semplificata) è il procedimento disciplinato dall’art. 6 del D.Lgs.

28/2011, finalizzato alla realizzazione ed esercizio degli impianti a fonti rinnovabili.

Sez.2°.Cap.2°.TIT.II - punti fissi di linea e di livello;

Art.35- RICHIESTA E CONSEGNA DI PUNTI FISSI

Prima dell’inizio dei lavori di scavo per una nuova costruzione o per ampliamenti che modificano il sedime del fabbricato esistente, il direttore dei lavori autocertifica l’individuazione dei punti fissi di linea e di livello ai quali egli dovrà esattamente attenersi, e li comunica al Responsabile del procedimento che si riserva la possibilità di verifiche.

Sez.3°.Cap.2°.TIT.II - conduzione del cantiere e recinzioni provvisorie;